Prassi - INPS - Messaggio 01 giugno 2016, n. 2452
Art. 2 - sexies legge 26 maggio 2016, n. 89. Calcolo ISEE nuclei familiari con disabili.
Si comunica che nelle disposizioni della legge 26 maggio 2016 n. 89, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42, recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2016, in vigore dal 29 maggio 2016, è stato introdotto l’art. 2-sexies, di diretto interesse per l’Istituto. Il predetto articolo stabilisce che - in attesa dell’adozione delle modifiche al Regolamento di cui al DPCM n. 159/2013, di disciplina del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - nel calcolo dell’ISEE del nucleo familiare che abbia tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, debbano essere esclusi i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, in ragione della condizione della disabilità.
Tale disposizione, che recepisce le Sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 838, 841, 842 del 2016, chiarisce espressamente che, ove i trattamenti vengano percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, dovranno continuare ad essere inclusi nel reddito disponibile posto alla base del calcolo dell’ISEE.
Inoltre si precisa che, in base al comma 3 , restano salve, fino a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 maggio 2016), le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
L’articolo è stato pubblicato nello "Speciale ISEE" - sezione Intranet dell’Ufficio legislativo.
Seguirà specifica circolare con le indicazioni operative necessarie per l’applicazione della novità legislativa introdotta.