Ortofrutticoli: sciolta la riserva sull'accordo di rinnovo

Conclusa positivamente la consultazione dei lavoratori sull’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore ortofrutticolo ed agrumario sottoscritta il 20 novembre 2020

 

L’accordo, sottoscritto tra FRUITIMPRESE e FLAI CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS,  interessa più di 60.000 addetti del settore ortofrutticolo e ha vigenza dall’1/1/2020 al 31/12/2023.
Questi gli aumenti e i relativi minimi previsti:

Livelli

Attuale

Dicembre 20

Dicembre 21

Dicembre 22

Dicembre 23

a regime

Q 2.137,37 14,98 29,97 29,97 26,97 101,88
1 2.039,51 14,30 28,59 28,59 25,73 97,22
2 1.802,14 12,63 25,27 25,27 22,74 85,90
3 1.723,25 12,08 24,16 24,16 21,74 82,14
4 1.560,74 10,94 21,88 21,88 19,69 74,40
5 1.493,52 10,47 20,94 20,94 18,85 71,19
6 super 1.461,64 10,25 20,49 20,49 18,44 69,67
6 1.426,53 10,00 20,00 20,00 18,00 68,00
7 1.371,90 9,62 19,23 19,23 17,31 65,40

Livelli

Minino all'1/12/2020

Minino all'1/12/2021

Minino all'1/12/2022

Minino all'1/12/2023

Q 2.152,35 2.182,32 2.212,29 2.239,26
1 2.053,81 2.082,40 2.110,99 2.136,72
2 1.814,77 1.840,04 1.865,31 1.888,05
3 1.735,33 1.759,49 1.783,65 1.805,39
4 1.571,68 1.593,56 1.615,44 1.635,13
5 1.503,99 1.524,93 1.545,87 1.564,72
6 super 1.471,89 1.492,38 1.512,87 1.531,31
6 1.436,53 1.456,53 1.476,53 1.494,53
7 1.381,52 1.400,75 1.419,98 1.437,29

MOLESTIE SESSUALI MOBBING E VIOLENZA DI GENERE
Alle donne lavoratrici vittime di violenze di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge ex art. 24 D.lgs. n. 80/2015 Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo di massimo sei mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell’arco temporale di tre anni.

Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.

CLASSIFICAZIONE
Al Sesto livello Super appartengono i lavoratori stagionali che abbiano prestato per almeno cinque anni civili (1 Gennaio - 31 Dicembre) consecutivi, presso la stessa azienda, attività lavorativa annuale, in uno o più periodi, e per non meno di 40 mesi di assunzione (anche frazionati);

DISCIPLINA DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO A PRESTAZIONE RIDOTTA E PART-TIME VERTICALE
I lavoratori a tempo determinato che effettueranno presso la stessa azienda nell’arco di dodici mesi (dal 1°

Gennaio al 31 Dicembre) più di 190 giornate di effettiva presenza a prescindere dalle ore di effettiva

prestazione giornaliera, potranno richiedere entro 30 giorni dal superamento di tale termine la

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.

PERMESSI IN CASO DI DECESSO O DI DOCUMENTATA GRAVE INFERMITÀ
I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. La contrattazione di secondo livello come definito dall’art. 2 del presente CCNL può regolamentare forme di convertibilità degli straordinari, indennità di varia natura e premi di produzione in ore di permessi per assistere familiari non autosufflcienti. Tale convertibilità deve essere richiesta dal lavoratore.

FORMAZIONE CONTINUA
Le sopra indicate quote di orario possono essere definite anche a livello aziendale, con il coinvolgimento delle RSA/RSU o OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL. Gli accordi di bacino e aziendali sono alternativi.

RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - PERMESSI RETRIBUITI
Al rappresentante della sicurezza per l’assolvimento delle sue funzioni, verranno concessi i permessi retribuiti di seguito specificati:
a) 15 ore annue, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
b) 30 ore annue per ciascun rappresentante, nelle aziende, o nelle unità produttive, che occupano da 16 a 200 dipendenti;
c) 40 ore per ciascun rappresentante, nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti, parte dei quali in più unità produttive che ne occupano meno di 15.

REFETTORIO
Salvo quanto disposto dalla vigente legislazione per i lavori all'aperto che hanno specifica disciplina, le aziende, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e tavoli.

I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

BANCA DELLE ORE SOLIDALI
Anche ai sensi dell’art,24 del d.lgs 151/2015 lavoratori possono cedere a titolo gratuito i permessi retribuiti e le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso. A questo fine può essere istituita presso ciascuna azienda una "banca delle ore solidali". La cessione potrà essere al massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dall’articolo 10 del D.lgs 66/2003. Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato:
a) dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti;
b) per sé stessi in quanto affetti da grave malattia oncologica.
Ai fini dell’attuazione dell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile per non più di due volte, di utilizzo di "ferie solidali", per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. L’impresa, ricevuta la richiesta, rende nota al personale le esigenze presentate dai lavoratori, in forma rigorosamente anonima, di ferie solidali" e invita i dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.