FONDO PERSEO-SIRIO: Accordo sulle modalità di adesione

Firmato il 16/9/2021, tra ARAN e FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, UILPA, ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM, CIDA FC, UNADIS l’Accordo per la regolamentazione delle modalità di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso

L’accordo, si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie Locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione indicata nel testo stesso.

Adesione al Fondo
L’adesione al "Fondo" avviene sia mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, sia mediante silenzio-assenso (cosiddetta "adesione tacita").
Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti.
Si prevede, infatti, che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull’esistenza del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il silenzio-assenso).
Nel caso in cui il lavoratore si iscrive dichiara di non volerlo fare, allo scadere dei sei mesi, lo stesso sarà iscritto e riceverà, quindi, una seconda comunicazione da parte del Fondo, che dovrà informarlo dell’avvenuta iscrizione ricordargli che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfezionerà.
Queste stesse disposizioni si applicano anche quando l’assunzione del lavoratore abbia avuto luogo successivamente all’1/1/2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso
L’iscritto mediante silenzio-assenso dispone di un termine di 30 giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. Tale termine decorre dalla data di comunicazione dell’adesione.
Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente invia una comunicazione al "Fondo", mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione.
Il "Fondo", entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all’amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.