"Garanzia Italia" per i prestiti obbligazionari

Con il comunicato del 3 agosto 2020, l’ABI annuncia l’avvio dell’operatività di "Garanzia Italia" per i prestiti obbligazionari.

SACE, ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Aifi (Associazione del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) annunciano l’avvio dell’operatività anche per i titoli di debito di "Garanzia Italia", lo strumento previsto dal Decreto Legge "Liquidità" n. 23/2020 per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la continuità operativa e la ripartenza delle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19.
Le operazioni di questo tipo si sono infatti affiancate, insieme a quelle di factoring e leasing, a quelle di finanziamento previste dal Decreto tra gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese che possono beneficiare delle garanzie di Stato.
SACE, anche a seguito del confronto con le due Associazioni, ha pertanto definito i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte di SACE a beneficio dei sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi da società italiane, strutturate per il tramite di banche, fondi di debito e istituzioni finanziarie, e che abbiano ricevuto un rating minimo pari a BB.
In base alle disposizioni, i prestiti obbligazionari dovranno essere destinati a sostenere attività in Italia, tra cui capitale circolante e investimenti. L’emissione obbligazionaria, da sottoscriversi per intero, dovrà avere una durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.
Il rilascio delle garanzie avverrà online attraverso il portale dedicato "Garanzia Italia" sviluppato da SACE, dove le banche e le istituzioni finanziarie interessate – una volta ultimata la propria istruttoria sulla richiesta di organizzazione dell’emissione obbligazionaria - potranno inserire le proprie domande e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevissimi.

Le novità al Fondo di garanzia PMI dopo la conversione del DL Liquidità

 

Nella G.U. n.143 del 6 giugno 2020, è stata pubblicata la Legge 05 giugno 2020, n. 40 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, in vigore dal 7 giugno 2020.
In merito al Fondo di garanzia PMI, l’articolo 13 del D.L. n. 23/2020 ha subito modifiche rispetto alle disposizioni precedenti. Infatti, è stato introdotto, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia PMI, in deroga alla disciplina ordinaria. Inoltre, prevede un rafforzamento ulteriore, anche alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato, delle disposizioni già introdotte dall’art. 49 del D.L. n. 18/2020, abrogato dal comma 12 del citato articolo 13.

ABI: le novità sul Fondo di garanzia PMI e sulla garanzia SACE del DL Liquidità convertito

Con la circolare del 6 giugno 2020, n. 1120 e il comunicato del 7 giugno 2020, l’ABI illustra le principali modifiche apportate in sede di conversione del DL "Liquidità" e si sofferma su quelle di più diretto interesse del settore bancario. Si riportano di seguito i chiarimenti relativi all’art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’art. 13 - Fondo centrale di garanzia PMI.

Operatività del Fondo di garanzia per le PMI

Le modifiche apportate all’articolo 13 relativo all’operatività del Fondo di garanzia per le PMI, con riferimento agli aspetti di carattere generale, sono le seguenti:
- sotto il profilo soggettivo l’ambito di intervento delle garanzie è esteso anche alle imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499 che abbiano il 25% o più del capitale o dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici, nonché alle associazioni professionali e alle società tra professionisti;
- è stata prevista la possibilità che la garanzia venga concessa, con esclusione delle operazioni di rinegoziazione, anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate se, alla data di entrata in vigore del decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;
- è stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

In merito ai singoli ambiti di intervento del Fondo, le novità sono di seguito esposte:
- con riferimento alle garanzie relative alla copertura al 90%, si prevede che per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, i ricavi delle vendite e delle prestazioni debbano essere sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
- in relazione alle garanzie su operazioni di rinegoziazione è previsto che per i finanziamenti che verranno deliberati dopo il 7 giugno 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 40/2020 di conversione del D.L. n. 23/2020) la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%);
- in merito alle garanzie rilasciate con una copertura in garanzia diretta all’80% e in riassicurazione al 90%, è previsto che queste possano essere rilasciate anche a fronte di finanziamenti con durata superiore a 10 anni. Su tali finanziamenti la garanzia del Fondo può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento;
- gli interventi in favore degli investimenti nel settore turistico – alberghiero sono stati estesi anche al settore termale.

 

Inoltre, con particolare riferimento alle garanzie di cui alla lettera m) dell’art. 13:
- è stata allungata la durata dei finanziamenti da 6 a 10 anni;
- l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro;
- è stata sostituita l’attuale modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento. L’importo non potrà essere superiore alternativamente a:
a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
b) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, come risultante da ultimo bilancio o da dichiarazione fiscale presentati alla data di presentazione della domanda ovvero da autocertificazione;
- viene sostituita e semplificata la formula per determinare l’attuale tasso massimo applicabile prevedendo il Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%;
- è stata estesa la possibilità di accedere alla copertura della garanzia al 100% anche agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
In relazione a quanto sopra, viene data possibilità ai soggetti beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.
È stata prevista una riserva di 100 milioni di euro delle attuali risorse disponibili del Fondo in favore delle imprese del Terzo settore che intendono accedere alle garanzie di cui sopra alla lett. m).

È stato, anche in questo caso, sostituita l’attuale modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, introducendo l’alternativa tra:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile e
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Viene, infine, riconosciuta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, la possibilità di costituire appositi fondi per concedere contributi alle PMI per il pagamento delle commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse dai confidi.
Per l’effettiva entrata in vigore di alcune modifiche apportate all’art. 13 (quali ad esempio l’allungamento della durata del finanziamento e l’aumento dell’importo garantito) sarà necessaria l’autorizzazione della Commissione europea e la disponibilità di chiarimenti operativi e adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

ISMEA, nella circolare del 22 giugno 2020, n. 2, allegata alla circolare ABI n. 1251/2020, distingue le modifiche già operative da quelle che devono ottenere la preventiva autorizzazione dalla Commissione Europea.

Sono già operative e applicabili ai finanziamenti deliberati dalle banche in data successiva a quella di entrata in vigore della Legge 05 giugno 2020, n. 40 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (7 giugno 2020), le modifiche alle lettere e), g-ter) e g-quater).

Con specifico riferimento alla lettera e) - ossia le garanzie su operazioni di rinegoziazione/consolidamento - ISMEA chiarisce che, qualora la rinegoziazione/consolidamento abbia ad oggetto più finanziamenti, la banca deve applicare all’operazione un tasso di interesse inferiore alla media ponderata di quelli sui debiti residui oggetto di rinegoziazione/consolidamento.

Sono operative a partire dal 7 giugno anche le modifiche della legge di conversione alla lettera m) relative all’innalzamento dell’importo massimo garantibile a 30.000 euro, alle modalità di calcolo di quest’ultimo e al tasso massimo applicabile. E invece subordinata all’approvazione della Commissione Europea l’adeguamento della durata massima del finanziamento a 10 anni.

Anche l’estensione del perimetro soggettivo della garanzia ISMEA alle imprese forestali e ai comparti dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, nonché ai consorzi di bonifica e ai birrifici artigianali, sarà operativa dall’approvazione della Commissione Europea.

Con specifico riferimento alla richiesta di garanzia dei finanziamenti di cui alla lettera m) e alla luce di quanto sopra indicato, si sottolinea che — nelle more dell’autorizzazione della Commissione Europea - la nuova modulistica non prevede la possibilità di erogare finanziamenti fino a 10 anni.

L’ABI, con la circolare del 27 luglio 2020, n. 1630, rende noto che ISMEA con la circolare n. 4/2020 ha fornito ulteriori indicazioni a seguito della Decisione della Commissione europea C (2020) 5100 del 20 luglio scorso.

In particolare, segnala che - a partire dallo scorso 22 luglio - il portale L25 (il portale attivato da ISMEA per le domande di garanzia per i finanziamenti fino a 30 mila euro) è stato adeguato per consentire l’ammissione alla garanzia di cui alla lettera m), comma 1 dell’art. 13 del richiamato DL "Liquidità" anche finanziamenti di durata fino a 10 anni, come previsto dalla relativa Legge di conversione n. 40/2020.
Il nuovo modello di domanda "LTM versione 6" è stato, quindi, aggiornato ed è disponibile presso lo stesso portale L25 e presso il sito dell’ISMEA.
Ai fini delle richieste di adeguamento dei finanziamenti ai nuovi limiti di importo e di durata, il modello "LTM_Add" è stato aggiornato ed è disponibile anch’esso sul sito dell’ISMEA.
Inoltre, la Commissione Europea ha approvato anche l’estensione del perimetro soggettivo della garanzia ISMEA alle imprese forestali e ai comparti dell’acquacoltura e dell’ippicoltura; resta invece ancora in attesa di una specifica autorizzazione la possibilità di rilasciare la garanzia ISMEA in favore dei consorzi di bonifica.
Infine, con la modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, la garanzia ISMEA può essere rilasciata anche alle microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria, che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché queste ultime non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

La garanzia SACE

Con riferimento alle garanzie rilasciate dalla SACE su finanziamenti per liquidità in favore di imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, la conversione in legge ha previsto una serie di modifiche di seguito indicate.

In merito ai soggetti beneficiari:
- l’ambito di intervento della garanzia è esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti (comma 1);
- possono, inoltre, beneficiare della garanzia SACE non solo le PMI che abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo per le PMI ma anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA (comma 1);
- sono invece escluse le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente (art. 2359 c.c.) una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (comma 1-ter).

Nell’ambito dei finanziamenti ammissibili (comma 2):
- è confermata la durata dei finanziamenti coperti dalla garanzia SACE fino ad un massimo di 72 mesi. Viene invece aumentato il periodo di preammortamento che può essere richiesto fino a 36 mesi (lett. a));
- il finanziamento oggetto della garanzia può essere destinato - oltre a sostenere i costi del personale, di investimenti o di capitale circolante - anche al pagamento dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda (lett. n)) e, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamento, scadute o in scadenza nel periodo dell’emergenza (ovvero dal 1°marzo 2020 al 31 dicembre 2020) per le quali esiste un oggettiva impossibilità di rimborso conseguente al COVID-19, attestata dal rappresentante legale (lett. n-bis));
- sono stati introdotti, inoltre, ulteriori impegni a carico delle imprese beneficiarie. In particolare, l’intero gruppo a cui appartiene l’impresa si deve impegnare a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni per il tutto il 2020. Nel caso in cui l’impresa abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di garanzia, l’impegno deve essere assunto per i successivi 12 mesi (lett. i));
- l’impresa beneficiaria deve, altresì, impegnarsi a non delocalizzare la produzione.

Per quanto riguarda le modifiche alla procedura per la richiesta della garanzia:
- le esposizioni deteriorate da verificare ai fini dell’ammissibilità dell’impresa richiedente sono quelle rilevabili dal soggetto finanziatore (comma 2, lett. b));
- ai fini dell’individuazione di un’impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria, va considerato che il rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa non può essere superiore a 7,5. Sono inoltre compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co.2, D.Lgs. n. 165/2001, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’art. 9, co. 3-bis, D.L. 185/2008 e le certificazioni richiamate al citato art. 9, co. 3-ter, lett. b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica (comma 2, lett. b-bis));
- le richieste di nuovi finanziamenti devono essere integrate da un’autocertificazione, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente (ovvero dai soggetti che svolgono, in forma associata, attività professionale autonoma) dichiara sotto la propria responsabilità (art. 1-bis):
a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
d) di essere consapevole che i finanziamenti saranno accreditati sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice;
f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- l’operatività sul conto corrente dedicato è condizionata all’indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020" (articolo 1-bis, comma 3).
Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (comma 5).
Le autodichiarazioni una volta ricevute dalla banca vanno tempestivamente trasmesse alla SACE.
Le disposizioni sull’autocertificazione si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13 del decreto "Liquidità".

In merito ai nuovi ambiti di intervento, con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 1 in sede di conversione, si prevede la possibilità che le garanzie della SACE siano rilasciate anche a fronte della cessione di crediti - con garanzia di solvenza prestata dal cedente - effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, a banche e a intermediari finanziari. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia saranno ulteriormente specificate dalla SACE.
Inoltre, la legge di conversione n. 40/2020 ha introdotto nell’art. 1 i commi da 4-bis a 4-quinquies. Pertanto, la garanzia della SACE viene, inoltre, estesa anche in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuito un rating almeno pari a BB- o equivalente.
Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari ad almeno il 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
Nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce a SACE S.p.A. una certificazione che attesta che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea.
La SACE sta adeguando, alle novità introdotte dalla conversione in legge del decreto legge Liquidità, la contrattualistica, la modulistica e il Portale per la fruizione della garanzia.

Chiarimenti sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COV1D-19

Il Mediocredito Centrale, con le circolari dell’8 giugno 2020, n. 12 e del 17 giugno 2020, n. 13, e l’ABI, con le circolari del 9 giugno 2020, nn. 1131 e 1134, del 17 giugno 2020, n. 1173 e del 18 giugno 2020, n. 1184, forniscono chiarimenti sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Nelle circolari nn. 12 e 13 del 2020 del Mediocredito, si informa che il Consiglio di Gestione del Fondo, ha deliberato l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione delle modifiche introdotte alle misure dell’articolo 13 del Decreto-legge dell’8 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità) come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40. A seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea, le modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020.

Nella circolare n. 1131/2020 dell’ABI, si precisa che è stata pubblicata la nuova versione dell’Allegato 4bis, che le banche dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale ai fini della presentazione delle richieste di garanzia diretta.

Il predetto allegato dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale (PMI; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; studio professionale/associazione professionale/società mi professionisti, enti del terzo settore) e dallo stesso, inviato alla banca, anche mediante posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso sottoscrittore.

Nel caso la banca abbia già acquisito la precedente versione dell’Allegato 4bis, è disposto quanto segue:

- qualora le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) consentano al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto nei limiti previsti, dalle nuove previsioni della lettera m), la banca può procedere alla presentazione della richiesta di garanzia al Fondo, senza dover acquisire la nuova versione dell’Allegato 4bis;

- se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) non consentano al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, la banca deve necessariamente acquisire da quest’ultimo l’integrazione della richiesta di garanzia, c.d. "Annex "Integrazione Allegato 4bis", disponibile anch’esso nella sezione "Modulistica" del sito del Fondo di garanzia.

Inoltre, con la circolare n. 1134/2020, l’ABI fornisce chiarimenti sulle coperture rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI su operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario ai sensi della lett. e), co. 1, art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL "Liquidità"), convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 2020, a condizione che al soggetto beneficiario venga erogato un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Al riguardo, sottolinea che l’innalzamento della percentuale di liquidità obbligatoria dal 10% al 25% apportata dalla richiamata legge di conversione è subordinata all’approvazione del nuovo articolo 13 del DL "Liquidità" da parte della Commissione Europea e alla successiva pubblicazione di una specifica comunicazione da parte del Gestore del Fondo.
Nel frattempo, ritiene utile chiarire che - con riferimento alle modalità con le quali i soggetti richiedenti devono effettuare tali operazioni - con una FAQ pubblicata sul proprio sito, il Gestore del Fondo ha precisato che per "debito accordato in essere" si intende l’importo del debito residuo. Sottolinea che, nel caso specifico delle passività a breve, non è obbligatorio rinegoziare tutte le passività che il soggetto beneficiario ha nei confronti della banca.
Per la definizione delle modalità con le quali va definito l’importo del "debito residuo" oggetto di rinegoziazione, qualora il finanziamento utilizzato sia inferiore a quello accordato, l’importo da consolidare potrà essere sia l’intero importo accordato che una sua parte. Il nuovo finanziamento dovrà quindi essere di ammontare totale superiore per almeno il 25 per cento di quello consolidato.

L’ABI, infine, nella circolare n. 1173/2020, rivolge particolare attenzione ai finanziamenti garantiti al 100 per cento per adeguarli alle nuove condizioni introdotte dalla Legge di conversione che ha previsto, tra l’altro, di allungare la durata del finanziamento fino 10 anni e di aumentare l’importo erogabile fino a 30.000 euro.
Nello specifico;
- per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo, ma non ancora erogati dalla banca, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni (cioè l’allungamento fino a 10 anni e/o l’aumento fino a 30.000 euro), deve essere inviata al Gestore del Fondo una semplice richiesta di conferma della garanzia già concessa;
- per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dalla banca:
a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni (cioè l’allungamento fino a 10 anni e/o l’aumento fino a 30.000 euro) sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento con contestuale estinzione del precedente minor finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, nel caso del solo allungamento del prestito fino a 10 anni, deve essere inviata al Gestore del Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa, senza necessità di chiedere una nuova garanzia;
b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo (cioè fino a 30.000 euro) attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, deve essere inviata al Gestore del Fondo una nuova richiesta di ammissione alla garanzia riferita al relativo al nuovo contratto di finanziamento, utilizzando l’apposito modulo di autodichiarazione.
L’adeguamento dell’importo del finanziamento alle nuove condizioni può essere effettuato sulla base della vecchia versione dell’Allegato 4bis già acquisita dal soggetto richiedente, qualora l’importo del finanziamento, così come risultante a seguito dell’adeguamento, non sia superiore al 25% dell’importo dei ricavi dichiarato dal soggetto beneficiario finale.
Sia le richieste di conferma della garanzia del Fondo che le nuove richieste di ammissione alla garanzia del Fondo sono concesse automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.
Le richieste di conferma possono esser inviate al Gestore anche mediante la trasmissione di un elenco redatto sulla base del modulo predisposto dal Gestore ed elaborato in forma digitale.

Con la circolare n. 1184/2020, l’ABI chiarisce che la nuova disciplina sarà applicata alle richieste di copertura relative alla lettera e) del comma 1 del richiamato articolo 13, presentate a partire dal 19 giugno 2020 (anziché al 18 giugno 2020, come precedentemente comunicato dallo stesso Gestore), per le quali le relative operazioni di finanziamento non siano state ancora deliberate a tale data.

L’Abi, inoltre, segnala che la nuova versione dell’Allegato 4 prevede, per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali appartenenti ai settori Edilizia e Immobiliare così come definiti alla Parte IX delle vigenti Disposizioni operative, la possibilità di poter utilizzare come parametro di riferimento, al punto c), della scheda 1 – punto 17.A, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.

Infine, anche nei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI assume particolare importanza la nuova normativa - introdotta con la conversione in Legge del Decreto legge n. 23 - sull’autocertificazione, rilasciata dall'impresa richiedente il finanziamento, che prevede esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Di seguito si forniscono le nuove versioni degli allegati 4 e 4-bis.

ABI: misure per favorire la liquidità del Terzo Settore

L’ABI, con la circolare del 19 giugno 2020, n. 1188, ha fornito chiarimenti sulle misure per favorire la liquidità del Terzo Settore.

Il comma 12-bis dell’art. 13, D.L. n. 23/2020, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, dispone fino al 31 dicembre 2020 che una quota fino a 100 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI sia destinato al rilascio di garanzie secondo quanto previsto al comma 1, lettera m), del medesimo art. 13 in favore di end religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.
Al riguardo, il Gestore del Fondo ha chiarito con la Circolare 12/2020 che:
- al fine di determinare l’ammontare del finanziamento che può essere garantito si considera il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
- in deroga a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni Operative dello stesso Fondo, si considerano ammissibili alla garanzia anche i soggetti che non sono iscritti al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
A partire dal 19 giugno 2020, gli enti del terzo settore che intendono usufruire della garanzia in discorso dovranno presentare l’Allegato 4-bis alla banca presso la quale intendono richiedere il finanziamento con le caratteristiche previste dal menzionato comma 12-bis.
Infine l’ABI evidenzia che, con riferimento alle misure di moratoria dei prestiti e delle linee di credito introdotte dall’art. 56 del Decreto-legge 18/2020 (c.d. DL "Cura Italia"), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato in una FAQ, che possono accedere alle suddette misure anche (i) i soggetti no-profit (ad esempio, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, etc.) e (ii) gli enti ecclesiastici (ad esempio, Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri) e quelli religiosi civilmente riconosciuti (ad esempio, Ordini religiosi, Opere, etc.) purché iscritti nel registro delle imprese.

Al via l’operatività di "Garanzia Italia" per il factoring

Definite con Assifact, l’associazione che riunisce gli operatori del factoring, le modalità operative e i termini di rilascio attraverso il portale online di SACE dedicato a banche e intermediari finanziari (CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Comunicato 26 giugno 2020).

SACE e Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring, annunciano l’avvio dell’operatività anche per il factoring di "Garanzia Italia", lo strumento previsto dal Decreto Legge "Liquidità" n. 23/2020 per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la continuità operativa e la ripartenza delle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19.
In sede di conversione in legge, infatti, le operazioni di factoring – attraverso cui le imprese cedono i propri crediti commerciali a banche o società specializzate che provvedono alla loro gestione e riscossione e concedono anticipazioni sui crediti stessi – si sono affiancate a quelle di finanziamento previste dal Decreto come interventi a sostegno della liquidità delle imprese che possono beneficiare delle garanzie di Stato.
In particolare, tra le operazioni che rientrano nel perimetro di Garanzia Italia vi sono: la cessione di crediti pro solvendo (salvo buon fine), sia spot che revolving; gli anticipi a favore delle aziende su futuri crediti commerciali che derivano da contratti di fornitura, commesse o appalti; altre operazioni in cui l’azienda incarica la società di factoring di pagare a scadenza per suo conto i crediti relativi alle fatture emesse nei suoi confronti dai fornitori, previa conferma della regolarità delle forniture da parte dell’azienda stessa.
Le linee di credito, inoltre, dovranno essere destinate a sostenere attività in Italia, tra cui capitale circolante e investimenti.

SACE e Assifact hanno definito e concordato i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte di SACE a beneficio delle società di factoring. Il rilascio delle garanzie avverrà online attraverso il portale dedicato "Garanzia Italia" sviluppato da SACE, dove le banche e le società di factoring – una volta ultimata la propria istruttoria e deliberato l’affidamento - potranno inserire le proprie richieste e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevissimi.

 

Con la circolare n. 1286 del 9 luglio 2020, l’ABI comunica che dall’8 luglio 2020 "Garanzia Italia" è operativa anche per il factoring, ai sensi dell’art. 1, co. 1-bis del DL Liquidità.

SACE potrà, quindi, concederegaranzie anche in favore di banche e società di factoring per cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente. Nello specifico, sono ammesse a garanzia le nuove operazioni di finanziamento con o senza concessione di un fido che siano riconducibili all’operatività di confirming, anticipi contratto e factoring pro solvendo, quest’ultimo a valere su crediti ceduti dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore e relativi a fatture emesse dall’impresa beneficiaria entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

 

ABI: chiarimenti sulle operazioni di rinegoziazione del debito

In relazione al fondo di garanzia per le PMI, con la circolare 03 luglio 2020, n. 1259, l’ABI ha fornito precisazioni sulle operazioni di rinegoziazione del debito.

Con riferimento alle coperture rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI su operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario (art. 13, co. 1, lett. e), DL "Liquidità"), a condizione che al soggetto beneficiario venga erogato un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, l’ABI ha posto al Gestore del Fondo alcuni quesiti con particolare riferimento (i) al calcolo della liquidità aggiuntiva; (ii) alla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità da presentare in fase di eventuale escussione della garanzia; (iii) al pricing da applicare alle operazioni di rinegoziazione.
Con particolare riferimento alla liquidità aggiuntiva, il Gestore del Fondo ha già specificato che - nel caso di linee di credito a breve - qualora il finanziamento utilizzato sia inferiore a quello accordato, l’importo da consolidare potrà essere sia l’intero importo accordato che una sua parte. Il nuovo finanziamento dovrà quindi essere di ammontare totale superiore per almeno il 25 per cento di quello accordato.
Qualora il finanziamento utilizzato sia invece superiore all’accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo utilizzato.

Estensione dell’intervento del Fondo di garanzia alle imprese agricole

SMEA ha emanato la Circolare n. 3/2020, con la quale si forniscono dei chiarimenti in merito all’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge di conversione all’art. 13, relative alle garanzie che possono essere rilasciate in favore delle imprese agricole (ABI - Circolare 01 luglio 2020, n. 1251).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il comunicato del 17 luglio 2020, rende noto che l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso alle imprese che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione "A – Agricoltura, silvicoltura e pesca", eliminando le limitazioni fino ad oggi previste per questo settore dalla normativa ordinaria.
A partire dal 20 luglio 2020, è dunque possibile trasmettere al Gestore le richieste di ammissione sia alla garanzia diretta sia alla in riassicurazione/controgaranzia.
In questa prima fase si possono presentare soltanto domande ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Il Gestore darà tempestiva informazione della prossima apertura dell’operatività anche sul regime de minims.

Fondo di garanzia PMI: chiarimenti sui finanziamenti garantiti

 

L’ABI, con la circolare del 9 luglio 2020, n. 1284, fornisce precisazioni circa l’applicazione dell’art. 13 del DL Liquidità per i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI.

Con riferimento ai finanziamenti garantiti al 100 per cento, a partire dal 7 luglio scorso è possibile inviare al Gestore del Fondo di garanzia per le PMI in via massiva le richieste di adeguamento delle garanzie al maggior importo del prestito (fino a 30.000 euro) e alla maggior durata (fino a 10 anni) che sono stati apportati dalla legge 40/2020 che ha aumentato l’importo massimo finanziabile (da 25.000 a 30.000 euro) e la durata massima (da 6 a 10 anni).
In particolare, qualora l’operazione di adeguamento del finanziamento avvenga attraverso l’erogazione di un nuovo prestito ad estinzione di quello precedente ovvero attraverso la stipula di un addendum al contratto del finanziamento originario, il caricamento delle richieste di modifica della garanzia dovrà avvenire mediante la funzionalità "FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni ML" disponibile sul Portale del Fondo di Garanzia e seguendo le istruzioni contenute nella Guida all’invio delle richieste di variazione delle operazioni ammesse ai sensi della lettera m) dell’art. 13, D.L. n. 23/2020.
Anche nel caso in cui l’adeguamento riguardi una sola operazione dovrà essere utilizzata la predetta funzionalità.
Per l’abilitazione alla procedura e per eventuali richieste di chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo PEC fdgammissione@postacertificata.mcc.it, indicando nell’oggetto "FEA".
La modifica della garanzia nelle ipotesi in discorso è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione da parte del Gestore del Fondo. Il soggetto finanziatore può procedere all’adeguamento del finanziamento, subordinatamente alla verifica formale dei requisiti richiesti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.
Qualora, l’adeguamento dell’operazione creditizia alle nuove condizioni avvenga con l’erogazione al soggetto beneficiario di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un nuovo contratto di finanziamento distinto dal precedente e con un piano d’ammortamento separato, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo in relazione a quest’ultimo.

Avvio dell’operatività di "Garanzia Italia" per le operazioni di leasing

L’ABI, con la circolare del 21 luglio 2020, n. 1583, comunica che a partire dal 20 luglio è possibile ottenere "Garanzia Italia" sulle operazioni di leasing, perfezionate fino al 31 dicembre 2020 in favore di imprese con sede in Italia danneggiate dall’epidemia Covid-19.