Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 dicembre 2025, n. 32840
Lavoro subordinato - Accettazione dell’eredità - Amministratore di sostegno - Beneficio di inventario - Differenze retributive - Abuso del processo - Contributo unificato
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia del giudice di primo grado (adito con ricorso depositato il 18.1.2017), ha condannato A.O. (in qualità di erede di M.O., deceduto il 15.6.2015) al pagamento delle differenze retributive accertate a favore di A.Q., che aveva svolto attività di lavoro subordinato, in qualità di domestica, con orario pari a 30 ore settimanali, a favore del de cuius.
La Corte territoriale ha, altresì, precisato che gli altri eredi chiamati in giudizio (C.P. e G.O.) avevano conciliato la controversia nel corso del giudizio di primo grado e che l’accettazione dell’eredità (da parte di A.O.) con beneficio di inventario non impediva lo svolgimento di un giudizio di cognizione (per azioni di accertamento o di condanna a favore dei creditori del de cuius) bensì inibiva la promozione di azioni esecutive.
2. A.O. ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La lavoratrice è rimasta intimata.
3. La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., evidenziando plurimi profili di inammissibilità: quanto ai primi due motivi di ricorso, per carenza di specificità in ordine alla indicazione delle norme che si ritengono violate, alla individuazione delle statuizioni della sentenza impugnata che si ritengono contrarie a legge, alla trascrizione e localizzazione degli atti posti a fondamento delle censure.; quanto al terzo motivo, per mancata indicazione delle norme violate e per rivalutazione del quadro probatorio; infine, quanto al quarto motivo, per divieto del paradigma normativo di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme.
4. Con tempestiva istanza, il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso ed ha depositato memoria.
5. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia “nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c. n. 3”, avendo, la Corte territoriale, trascurato di chiamare in giudizio l’amministratore di sostegno di M.O., come da nomina effettuata sin dal 28.10.2013 ed avendo attribuito valore probatorio alla deposizione del teste O. che non era credibile, tralasciando il comportamento di abbandono di incapace tenuto dalla Q. in occasione di una caduta del de cuius.
2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa affermazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, art. 360 c.p.c. n. 3” avendo, la Corte territoriale, trascurato che la condanna doveva riguardare tutti gli eredi di M.O.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – nullità della sentenza, art. 360 c.p.c. n. 3 e 4” avendo, la Corte territoriale, palesemente errato nell’interpretazione della prova per testimoni.
4. Con il quarto motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – nullità della sentenza, art. 360 c.p.c. n. 3.
Omesso esame circa un fatto decisivo di giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex 360 c.p.c. n. 5”avendo, il giudice di primo grado, omesso di pronunziarsi sulla richiesta di astensione presentata dall’attuale ricorrente ed avente a motivo la transazione sottoscritta - avanti al giudice stesso – dagli altri due eredi e dalla lavoratrice; il giudice diprimo grado, inoltre, ha omesso di inviare gli atti alla Procura della Repubblica nei confronti della Q., per omesso soccorso nei confronti di M.O. in occasione della sua caduta.
5. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.
5.1. I motivi sono inammissibili per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., in quanto la parte ricorrente omette di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti (nomina dell’amministratore di sostegno di M.O., relazione dell’avv. C.) su cui le censure si fondano, trascurando, altresì di fornire indicazioni circa l'individuazione e il reperimento di detti atti nel fascicolo processuale nonché circa i tempi e i modi in cui detti atti sono stati introdotti nel giudizio di primo grado (e poi in grado di appello).
Come statuito da questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU S. e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022).
Tale principio può ritenersi rispettato “ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022), requisiti del tutto omessi nel caso di specie.
5.2. Inoltre, le doglianze adombrano, nella loro essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento.
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
6.1. Inammissibile è, invero, la sollecitazione a una diversa valutazione della deposizione del teste O., interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito.
7. Del pari, il quarto motivo è inammissibile.
7.1. Si tratta, invero, di censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado e non contro la sentenza di appello (sulla inammissibilità di siffatte censure v. Cass. n. 5637/2006, Cass. nn. 11026 e 15952/2007, Cass. n. 6733/2016), censure proposte ai sensi del n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., a monte, vietate dalla presenza di una pronuncia c.d. doppia conforme.
8. In conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla sulle spese in assenza della controricorrente.
9. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380 bis c.p.c., in quanto la motivazione della presente ordinanza è conforme alla proposta di decisione accelerata, indice sufficiente, secondo la previsione legislativa, per configurare un’ipotesi tipizzata di “abuso del processo”, per la quale è stata disciplinata la sanzione (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 27195/2023; Cass. n. 27947/2023).
10. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle ammende di euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.