STP: crediti d'imposta Industria 4.0 e per gli investimenti nel Mezzogiorno

Forniti chiarimenti sul credito d'imposta Industria 4.0 e credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le società tra professionisti (Agenzia delle entrate - Risposta 16 settembre 2021, n. 600).

In relazione alla qualificazione del reddito prodotto dalle società tra professionisti, anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.
In funzione di ciò, la società, a fronte di un programma di investimenti in beni strumentali, possa beneficiare sia del credito d'imposta Industria 4.0 ex articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 sia del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015, in quanto, destinatari di entrambe le agevolazioni sono, quindi, i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
In relazione ai medesimi investimenti, è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.