INAIL: precisazioni sulla proroga della validità del DURC

04ago 2020 L’Inail, con nota del 3 agosto 2020, n. 9466, fornisce chiarimenti sulla proroga di validità del DURC.

La legge 77/2020, di conversione del DL 34/2020, ha disposto la soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del medesimo decreto-legge, con effetto dal 19 luglio 2020. Il comma 1 del citato articolo 81, nel testo introdotto dal decreto-legge n. 34/2020, era intervenuto sul comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponendo che la proroga di validità ivi disciplinata trova applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2 ad eccezione dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. La soppressione del citato articolo 81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020, comporta che i Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 103, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e pertanto fino al 31 luglio 2020. Con la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 luglio 2020, n. 190, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020.
Nella stessa Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, che all’articolo 1, comma 4, ha stabilito che I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
L’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non è incluso nel predetto allegato e pertanto la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità dei durc online.
Ciò premesso, la validità dei Durc online che riportano come scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.
Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc online devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere ad una nuova interrogazione.
Tuttavia, specifica l’Inail l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, introduce un’esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, primo periodo. Tale norma stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76/2020, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Pertanto, il predetto articolo 8, comma 10, determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

Alla luce di quanto sopra, il servizio Durc online è stato implementato per consentire, attraverso la funzione Consultazione, in mancanza di un documento attestante la regolarità contributiva denominato Durc online in corso di validità, l’acquisizione dell’ultimo Durc online già emesso che riporta nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.
Pertanto, ferma restando la proroga della validità operata per legge fino al 29 ottobre 2020, la data di scadenza dei Durc online indicata nei documenti, compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale dei documenti e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Per informare gli utenti delle particolarità relative alla modalità di consultazione dei Durc online con validità prorogata e all’effettuazione delle richieste di regolarità preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto per lavori, servizi o forniture, d’intesa con l’Inps, è stato inserito nell’home page del servizio Durc online, il seguente messaggio: "Si comunica che i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art. 81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020". Pertanto nella funzione Consultazione sono resi disponibili i Durc in corso di validità e in mancanza quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020. Inoltre l'art. 8 co.10 DL 76/2020 ha stabilito che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o disciplinati dallo stesso DL 76/2020 è richiesto il Durc, le SA/AP procedenti non possono utilizzare il Durc con validità prorogata. In questi casi la richiesta del Durc deve essere effettuata secondo le ordinarie modalità del DM 30/1/2015.
Le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016:
- con l’emissione di un Durc online ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità;
- con l’emissione di un Durc online ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc online con validità prorogata;
- con l’emissione del Documento Verifica di regolarità contributiva ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc online con validità prorogata.