Domestici: decorre da oggi il nuovo CCNL

Decorre, da oggi 1 ottobre, il nuovo il CCNL sulla disciplina del rapporto domestico, integrato da un accordo sottoscritto lo scorso 28 settembre

Le Parti hanno rilevato l’opportunità di chiarire alcuni punti del CCNL firmato il 15/9/2020, sotto il profilo letterale e nella determinazione delle tabelle retributive, teso a meglio definire alcuni aspetti e a dipanare dubbi interpretativi in merito.
Nello specifico, viene chiarito che tutte le indennità introdotte sono da computarsi nel calcolo degli istituti differiti, per cui per "retribuzione globale di fatto" si intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi Incluse le indennità di vitto e alloggio.
Di seguito le tabelle retributive corrette con le nuove indennità previste dall’art. 34 che decorrono da oggi . Si precisa che la Tabella L decorre dall’1/10/2021.

a) Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l'assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all'art. 35, anche l'indennità mensile di cui alla successiva Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.

 

Livello

Indennità art. 34 - 3° comma

(Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino)

Valori mensili Valori mensili

Lavoratori tab. B

Valori orari
BS 115,76 81,10 0,70

 

b) Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente, è altresì dovuta l'indennità mensile nella misura di cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.

Livello

Indennità art. 34 - 4° comma

(Addetto a più persone non autosufficienti)

Valori mensili Valori orari
CS 100,00 0,58
DS 100,00 0,58

Inoltre, decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del presente CCNL, al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l'indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A).

Livello

Indennità art. 34 - 7° comma

 (Lavoratori certificati UNI1766/2019)

Valori mensili
B 8,00
BS 10,00
CS 10,00

Si ricorda che il nuovo CCNL ha modificato anche i seguenti istituti:

Contratto a termine
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l'inserimento della causale.

Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo, l'orario convenzionale di lavoro è pari ad otto ore giornaliere.

Prestazioni esclusivamente d'attesa
Ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo l'orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite

Periodo di prova
I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.

 

Orario di lavoro
L'eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l'intera sua durata.

Scatti di anzianità
Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

 

Ferie
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.

Permessi
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro

Permessi per formazione professionale
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall'Ente bilaterale Ebincolf di cui all' art. 48, il monte ore annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64 ore.

 

Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.  Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Risoluzione del rapporto di lavoro
I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla suddetta registrazione storico anagrafica

Contributi di assistenza contrattuale
Le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore

Commissioni territoriali di conciliazione
Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante di un'Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un'Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.