Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 23 marzo 2020, n. 96399/RU

Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2020.

 

 

Con riferimento all’agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020.

Laddove per effetto della situazione emergenziale in atto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.

I) Disponibilità del software

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Dogane - In un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2020) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2020.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate (v. direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale).

Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

a) per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;

b) per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;

Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/uffici-dogane.

c) per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n. 34315/RU del 28.01.2020).

II) Importo rimborsabile

Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro:

- 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020.

III) Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) l’attività di trasporto persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per ottenere il rimborso dell’importo indicato al paragrafo II), ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) possono presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) nel termine del 30 aprile 2020 o all’occorrenza, nelle circostanze di cui in premessa, entro il 30 giugno 2020.

Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015.

Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 dell’art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Quanto alla documentazione da utilizzare per giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l’attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare i consumi stessi mediante le relative fatture di acquisto. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, (come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96) che all’art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. "scheda carburante").

Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 07.06.2018 di questa Direzione centrale relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.

IV) Fattispecie escluse dall’agevolazione

La Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha ristretto ancor più all’art. 1, comma 645, il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1° gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Tale iniziativa ha così assorbito la precedente esclusione introdotta dall’art. 1, comma 233, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore.

A tal fine, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Al riguardo, ribadito che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea, per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.01.1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

Tanto precisato, appare utile ribadire che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:

- veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), e b) del paragrafo III;

- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo III.

V) Invio telematico delle dichiarazioni

Si rammenta che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.

A tal riguardo, si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:

- gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.;

- le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

- utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2020".

Oppure:

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2020- Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2020", per predisporre autonomamente i file da inviare.

VI) Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.

VII) Modifiche apportate alle modalità di compilazione

L’art. 8 ("Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale") del D.L. n. 124/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

A fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A della dichiarazione prevista dal comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale.

Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti.

Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

 

Allegato 1

Criterio di ripartizione della competenza degli Uffici delle dogane alla trattazione delle dichiarazioni di rimborso presentate da imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

 

Stato Membro di appartenenza

Ufficio delle Dogane competente

Indirizzo Ufficio delle Dogane

Austria Bolzano Via G. Galilei, 4/B 39100 Bolzano
Germania
Belgio Genova 2 Via Rubattino, 10/a 16126 Genova
Estonia
Francia
Lettonia
Lussemburgo
Portogallo
Spagna
Cipro Gorizia Via Trieste, 301, 34170 Gorizia
Croazia
Grecia
Malta
Danimarca Pavia Via Generoni, 18, 27100 Pavia
Finlandia
Rep. Ceca
Svezia
Slovenia Pordenone Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 int. 1 33170 Pordenone
Romania Roma 1 Via del Commercio, 25-27 00154 Roma
Ungheria
Polonia Tirano Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO)
Irlanda Torino Via Giordano Bruno, 97 10134 Torino
Lituania
Olanda
Regno Unito (NOTA 1)
Bulgaria Udine Via Gorghi, 18 33100 Udine
Rep. Slovacca Verona Via Sommacampana, 26/a 37137 Verona

 

---

Note:

1) Fino alla data di permanenza nell’UE.