Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1186

Accertamento - Ditta individuale - Attività di commercio all'ingrosso - Imposte - Riscossione

Rilevato che

 

- con sentenza n. 2034/01/2014, depositata il 5 giugno 2014, notificata in data 8 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di G.A.A., F.A., F.A., D.A. e G.F., tutti nella qualità di eredi di C.A.A., avverso la sentenza n. 265/10/2011 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente C.A. A., titolare di una ditta individuale esercente attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi, avverso l'avviso di accertamento n. RWO1A100241 con il quale l'Ufficio, a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Fondi nei confronti della ditta individuale "S.E."- aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2004, costi indebitamente dedotti, ai fini Irpef e Irap e detratti ai fini Iva, afferenti a quattro fatture emesse dalla ditta asseritamente "cartiera" "S.E." per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti;

- in punto di diritto, la CTR ha osservato che:1) l'Amministrazione non aveva fornito la prova, attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, della inesistenza delle operazioni (di facchinaggio) fatturate, non potendo considerarsi tali né la mancata opposizione da parte della ditta fatturante agli addebiti mossi né gli ulteriori elementi evidenziati quali la carenza di struttura aziendale e l'irregolarità delle prestazioni; 2) il contribuente aveva, invece, dimostrato la fornitura da parte della ditta E. dei servizi di cui alle quattro fatture in questione, non avendo l'Amministrazione contestato le altre ventiquattro fatture emesse dalla medesima ditta ed essendo la ditta fatturante regolarmente iscritta in appositi registri; peraltro, l'Ufficio non aveva contestato né la regolarità dei pagamenti né l'effettiva movimentazione della merce;

- avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono, controricorso, G.A.A., F.A. e G.F., tutti nella qualità di eredi di C. A. A.; sono rimasti intimati F.A. e A.D., nella detta qualità;

- i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa;

- il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1 - bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

 

Considerato che

 

- va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., palesandosi il ricorso dell'Amministrazione finanziaria autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mette in luce i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, con espressa menzione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, essendo stata, peraltro, anche allegata ad esso la gravata sentenza di appello;

- con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - e "ove possa occorrere, comma 1, n. 4 c.p.c."

- la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente illegittima la ripresa a tassazione, con l'avviso in questione, dei costi, secondo l'Ufficio, indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti, avendo, da un lato, escluso che - pure a fronte della dedotta carenza di alcuna organizzazione aziendale e di personale dipendente della ditta fatturante "S.E." nonché del mancato versamento da parte della stessa di alcuna imposta - l'Ufficio avesse provato, a mezzo valide presunzioni, l'inesistenza delle operazioni fatturate, e, dall'altro, ritenuto, in ogni caso, assolto dal contribuente l'onere probatorio circa l'esistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, avuto riguardo alla effettività delle operazioni documentate dalle altre ventiquattro fatture nonché alla mancata contestazione da parte dell'A.F. della regolarità dei pagamenti e della effettiva movimentazione della merce;

- priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per difetto del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., giacché, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, il ricorso in esame contiene specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni, dirette a motivatamente censurare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata;

- va disattesa, altresì, l'eccezione sollevata dai controricorrenti di formazione di giudicato interno sul capo della sentenza di appello avente ad oggetto l'imposta sul reddito e l'Irap; ciò in quanto, avuto riguardo alle argomentazioni sottese al primo motivo di ricorso, è chiaro che-a prescindere dalle norme specificamente richiamate in rubrica- la censura dell'Agenzia investe la affermata illegittimità della ripresa tassazione dei costi- ritenuti dall'A.F.- indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, e detratti, ai fini Iva, in relazione ad operazioni inesistenti;

- il primo motivo è fondato quanto alla prospettata doglianza d i violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 .c.p.c. (essendo quella, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, svolta in subordine "ove occorrer possa");

- premesso che «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. n.n. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C-439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente [rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti], il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo» (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018);

- "In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la  dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia".(ex multis, Cass. Sez. 5, n. 17619 del 2018; Sez. 5, n. 27554 del 2018; n. 430 del 2020);

- "In materia di deducibilità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33915 del 19/12/2019);

- nella specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, in quanto dopo avere ritenuto che l'Ufficio non avesse assolto all'onere probatorio circa l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, non integrando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (oltre che la mancata opposizione da parte della ditta emittente le fatture agli addebiti mossi) la contestata carenza di struttura e organizzazione aziendale della ditta fatturante - ciò in contrasto con l'orientamento costante di questa Corte sopra richiamato secondo cui l'elemento fattuale del carattere di "cartiera" della fatturante è considerato idoneo alla prova de qua, spettante all'Ente impositore? ha ritenuto - facendo comunque ricadere sul contribuente l'onere della prova contraria - assolta da quest'ultimo la prova circa l'effettiva esecuzione da parte della ditta fatturante "S. E." delle prestazioni (di facchinaggio) contestate, avuto riguardo alla iscrizione della ditta in appositi registri e alla non contestazione da parte dell'Ufficio dell'effettività delle ulteriori ventiquattro prestazioni fatturate dalla stessa ditta, nonché della regolarità dei pagamenti e della effettiva movimentazione della merce - tutte circostanze non esaustive sotto il profilo della prova a carico del contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della ditta fatturante;

- con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato con l'art. 2697 c.c., per avere la CTR violato i principi in tema di valutazione della prova, nel ritenere non provata dall'Ufficio l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, pur in presenza di addotti elementi indiziari quali la carenza di organizzazione aziendale della ditta fatturante etc., e, diversamente, assolto dal contribuente l'onere probatorio circa la fornitura dei servizi da parte della ditta fatturante, non avendo l'A.F. contestato la regolarità dei pagamenti e l'effettiva movimentazione della merce;

- l'accoglimento del primo motivo di ricorso rende inutile la trattazione del secondo con assorbimento dello stesso;

- in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione;

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità.