Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1219

Accertamento - Imposte indirette - IVA - Attività non commerciale - Contenzioso tributario - PVC

 

Rilevato

 

Il Circolo ARCI "L.L." con sede in Monza proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 73/20/13 depositata il 12.04.13.

La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'ufficio di Lecco dell'Agenzia delle Entrate aveva contestato un reddito di euro 172.305,54.

La CTP di Lecco accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il reddito a euro 57.726,65. La decisione veniva appellata dal contribuente e nel controdedurre l'Ufficio proponeva a sua volta ricorso incidentale.

Il ricorso principale è basato su un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli articoli 148 e 140 del d.P.R. n. 917 del 1986 sul presupposto che l'attività di bar svolta non costituisse attività commerciale, ma fosse complementare e funzionale all'attività istituzionale prevista dallo statuto. Inoltre, contestava che l'accertamento del reddito per l'anno 2005 fosse desunta in via presuntiva dall'accertamento effettuato per l'anno 2010, senza adeguata motivazione sulle circostanze che avevano portato a proiettare sul 2005 quanto accertato per il 2010. Inoltre l'Ufficio non aveva potuto appurare, ai sensi dell'art. 149 d.P.R. 917/86, che il Circolo avesse perso la qualifica di ente non commerciale, svolgendo attività di tale natura per l'intero periodo d'imposta, avendo gli accertatori effettuato solo due accessi nel corso dell’accertamento.

L'ufficio resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con cui contesta l'omessa motivazione su quanto dedotto con l'appello incidentale, circa i parametri di cui tener conto per calcolare il reddito d'impresa del circolo in base ai costi e ai ricavi relativi alla sola attività del bar.

 

Considerato

 

Il motivo del ricorso principale dedotto dal Circolo appare infondato.

Infatti, la Commissione regionale ha ritenuto che l'attività commerciale era risultata evidente dalla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza e trasfusa nel relativo processo verbale di constatazione. In particolare la CTR ha evidenziato come dall'accertamento fosse emerso che il servizio di bar - caffetteria era fruibile da chiunque lo richiedesse, anche se non socio.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che "l'attività di gestione di un bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata "non commerciale", ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972) e di quella sui redditi (art. 111 del d.P.R. n. 917 del 1986, oggi trasfuso nell'art. 148 dello stesso decreto) solo se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell'ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati. (Sez. 5 - Ordinanza n. 15474 del 13/06/2018).

Nel caso in esame non risulta provata né la strumentalità del servizio ai fini istituzionali, né l'esclusività della fruizione agli associati.

Dalla sentenza impugnata risulta poi che, effettivamente, la CTR abbia omesso di motivare in merito all'appello incidentale dell'Ufficio.

L'Amministrazione, infatti, aveva contestato con il gravame il calcolo dei costi effettuato dal primo giudice ed aveva chiesto a quello regionale di verificare, ai fini del computo del reddito d'impresa, il rendiconto finanziario per espungerne, e sottrarre al reddito, i soli costi relativi alla gestione del bar e non anche quelli generali di gestione complessiva del circolo.

La Commissione territoriale aveva disatteso quanto richiesto e deciso replicando il calcolo del giudice di primo grado, senza esaminare le specifiche deduzioni oggetto dell'appello incidentale.

Ne discende che il ricorso principale va rigettato e accolto quello incidentale.

La sentenza impugnata va cassato e rinviata alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della del ricorso incidentale ed anche per la definizione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo da parte del ricorrente principale soccombente ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, per il riesame dell’appello incidentale ed anche per la definizione delle spese.

Si da atto, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.