Prassi - INPS - Circolare 16 marzo 2023, n. 30

Articolo 2-bis del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 19 agosto 2022 - Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, il cui riconoscimento è previsto dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, come modificato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022.

 

INDICE

1. Premessa e quadro normativo

2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA. Requisiti e misura della prestazione

3. Presentazione della domanda

4. Finanziamento e monitoraggio

5. Istruzioni contabili

 

1. Premessa e quadro normativo

 

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 19 agosto 2022 - attuativo dell’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il richiamato decreto interministeriale 19 agosto 2022, nel definire i criteri e le modalità per il riconoscimento della predetta indennità una tantum, all’articolo 2, comma 2, ha previsto, tra i requisiti di accesso, la titolarità di partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti.

Il successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 7 dicembre 2022, ha introdotto l’articolo 2-bis al citato decreto interministeriale 19 agosto 2022, che prevede il riconoscimento dell’indennità una tantum in argomento anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA.

Tanto rappresentato, in riferimento alla nuova platea di beneficiari, con la presente circolare vengono fornite indicazioni per coloro che sono iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS.

 

2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA. Requisiti e misura della prestazione

 

L’articolo 2-bis del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede il riconoscimento dell’indennità una tantum anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA, che soddisfano i medesimi requisiti individuati per le altre categorie di beneficiari dell’indennità dallo stesso decreto interministeriale.

In ragione di quanto sopra, i lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, devono possedere i requisiti di seguito riportati e per le cui indicazioni di dettaglio si rinvia ai paragrafi 2, 3, 4, 7 e 8 della circolare n. 103 del 26 settembre 2022.

Si evidenzia, inoltre, che tra gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2-bis del citato decreto interministeriale le seguenti categorie:

- assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);

- soci di società o componenti degli studi associati.

Quest’ultime categorie rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del medesimo decreto interministeriale, per le cui indicazioni amministrative si rinvia alla circolare n. 103/2022.

In particolare, nella citata circolare è stato precisato che per gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli), il requisito della titolarità della partita IVA è soddisfatto laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022; analogamente, per i soci di società e componenti di studi associati il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Pertanto, i coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o socio di società (artigiani/commerciati/agricoli), nonché i soci di società o i componenti degli studi associati rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 del richiamato decreto interministeriale 19 agosto 2022.

Tanto chiarito, si riepilogano di seguito i requisiti di accesso all’indennità una tantum in oggetto:

a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021;

b) essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;

c) avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;

d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;

e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;

f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

In ordine al regime delle incompatibilità tra l’indennità di cui alla presente circolare e le indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti e di cui all’articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si rinvia al paragrafo introduttivo della Parte III della circolare n. 127 del 16 novembre 2022.

L’articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, prevede che l’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro.

Il citato decreto-legge n. 144/2022, all’articolo 20, prevede che l’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Pertanto, in presenza del predetto requisito reddituale (reddito complessivo non superiore a 20.000 euro), l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro.

Si precisa che ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum nella misura complessiva pari a 350 euro, i lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS devono altresì soddisfare congiuntamente tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f).

L’indennità una tantum a favore delle categorie di lavoratori interessati è erogata dall’INPS a domanda, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3 della presente circolare.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum nella misura complessiva pari a 350 euro l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare - pena l’inammissibilità dell’istanza - di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro (cfr. il successivo paragrafo 3 della presente circolare).

L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

 

3. Presentazione della domanda

 

I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA come sopra individuati, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, al fine di ricevere l’indennità una tantum in esame, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA”.

- “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;

- “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;

- “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;

- “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in argomento sono le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;

- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Si evidenzia che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in oggetto, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 5, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, alle seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Si evidenzia che le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 - lettere d) ed e) di cui all’elenco sopra riportato - sono tra loro alternative.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alla successiva loro verifica, anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dal novellato decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

 

4. Finanziamento e monitoraggio

 

Agli oneri derivanti dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022, quantificati in 28 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa, comunicando al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse al pagamento.

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione all’INPS e agli enti di previdenza sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori.

L’INPS procede alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, nonché di quanto previsto dal citato articolo 5.

 

5. Istruzioni contabili

 

Per rilevare il riconoscimento dell’indennità una tantum in argomento, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, si istituiscono i seguenti conti, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione oneri vari (GAZ):

GAZ30254 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta direttamente ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS – art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 50/22, convertito dalla legge n. 91/2022; art. 20 del decreto-legge n. 144/2022 convertito dalla legge n. 175/2022; art. 2-bis del D.I. 19 agosto 2022, introdotto dal D.I. 7 dicembre 2022.

Il debito andrà rilevato al conto in uso GAZ10154, che sarà adeguato nella denominazione.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio in uso “3284”.

Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate, perché non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio “3284”, attribuendo gli importi al conto in uso GPA10144 che sarà opportunamente ridenominato.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il seguente conto:

GAZ24254 – Entrate varie - recupero e/o rentroito dell'indennità una tantum corrisposta ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS – art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 50/22, convertito dalla legge n. 91/2022; art. 20 del decreto-legge n. 144/2022 convertito dalla legge n. 175/2022; art. 2-bis del D.I. 19 agosto 2022, introdotto dal D.I. 7 dicembre 2022.

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio già esistente “1217”, opportunamente ridenominato.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio “1217”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta, nell’Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti

 

Allegato

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione I
Codice conto  GAZ30254
Denominazione completa  Indennità una tantum corrisposta direttamente ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS – art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 50/22, convertito dalla legge n. 91/2022; art. 20 del decreto-legge n. 144/2022 convertito dalla legge n. 175/2022; art. 2-bis del D.I. 19 agosto 2022, introdotto dal D.I. 7 dicembre 2022
Denominazione abbreviata IND.U.TAN.LAV.AUT.NO P.I.-A33 C1 DL50/22-A20DL144/22
Validità e Movimentabilità Mese 01 Anno 2023 /M. P10

 

Tipo variazione I
Codice conto GAZ24254
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito dell’indennità una tantum corrisposta ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS – art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 50/22, convertito dalla legge n. 91/2022; art. 20 del decreto-legge n. 144/2022 convertito dalla legge n. 175/2022; art. 2-bis del D.I. 19 agosto 2022, introdotto dal D.I. 7 dicembre 2022
Denominazione abbreviata REC.IND.U.T.LAV.AUT.NO P.I.-A33C1DL50/22-A20DL144/22
Validità e Movimentabilità Mese 01 Anno 2023 /M. P10

 

Tipo variazione V
Codice conto GAZ10154
Denominazione completa  Debito nei confronti dei beneficiari dell'indennità una tantum corrisposta ai lavoratori autonomi, anche non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale – art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 50/22, convertito dalla legge n. 91/2022; art. 20 del decreto-legge n. 144/2022 convertito dalla legge n. 175/2022; art. 2-bis del D.I. 19 agosto 2022, introdotto dal D.I. 7 dicembre 2022
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.IND.U.T.LAV.AU-A33 DL50/22-A20DL144/22
Validità e Movimentabilità Mese 09 Anno 2022 /M. P10

 

Tipo variazione V
Codice conto  GPA10144
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento, tramite procedura automatizzata, dei riaccrediti delle indennità una tantum – articolo 32, commi da 8 a 18 e articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 18,19 e 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144; art. 2-bis del D.I. 19 agosto 2022, introdotto dal D.I. 7 dicembre 2022
Denominazione abbreviata DEB.RIEM.RIACC.IND.U.T-A32 E33 DL50/22;A20DL144/22
Validità e Movimentabilità Mese 09 Anno 2022 /M. P10