Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 29 dicembre 2022

Ripartizione dei distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative per il personale non dirigenziale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024

 

Art. 1

Individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, per il triennio 2022-2024, nell'ambito della Polizia di Stato

 

Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente della Polizia di Stato, per il triennio 2022-2024, sono le seguenti:

- SIULP;

- SAP;

- SIAP;

- FSP Polizia di Stato ES-LS -CONSAP-M.P.;

- Federazione COISP MOSAP;

- SILP CGIL.

 

Art. 2

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2022-2024, nell'ambito della Polizia di Stato

 

1. Il contingente complessivo di sessantatré distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato, è ripartito, per il triennio 2022-2024, tra le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021.

3. I distacchi sindacali, per il triennio 2022-2024, sono così ripartiti:

- SIULP: diciotto distacchi sindacali;

- SAP: dodici distacchi sindacali;

- SIAP: nove distacchi sindacali;

- FSP Polizia di Stato ES-LS -CONSAP-M.P.: nove distacchi sindacali;

- Federazione COISP MOSAP: nove distacchi sindacali;

- SILP CGIL: sei distacchi sindacali.

 

Art. 3

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti

 

1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui al precedente art. 2 decorre, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino all'adozione del successivo decreto.

 

Art. 4

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

 

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 e nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 gennaio 2023, n. 23.