Legislazione - MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto ministeriale 06 dicembre 2024, n. 1835
Linee generali di indirizzo relative all'offerta formativa a distanza
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Con il presente decreto sono definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonchè la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento.
2. Il presente decreto trova applicazione, a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa dell'anno accademico 2025/2026, nei confronti delle Università statali e non statali legalmente riconosciute, e delle Università telematiche già accreditate alla data del presente decreto. Resta fermo il divieto di dare corso all'istituzione di nuovi Atenei secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 773/2024.
Art. 2
Definizione generale della didattica a distanza
1. Le attività formative erogate a distanza devono essere caratterizzate da:
a) l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative basate sull'interattività con i docenti/tutor e con gli altri studenti;
b) l'impiego di dispositivi digitali, quali pc, ovvero tablet, come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento;
c) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
d) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali e ai percorsi di erogazione;
e) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.
2. L'organizzazione didattica dei corsi di studio a distanza valorizza:
a) la multimedialità, realizzando un'effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
b) l'interattività con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l'apprendimento;
c) l'interattività umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
d) l'adattività, ovvero la possibilità di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti online.
Art. 3
Tipologie delle classi dei corsi di studio
1. I corsi di studio sono accreditati sulla base delle seguenti modalità di erogazione della attività formative relative a ciascuna classe:
a) Classi di corsi di studio convenzionali. Si tratta di classi i cui corsi vengono erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale.
b) Classi di corsi di studio con modalità mista. Si tratta di classi i cui corsi di studio prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
c) Classi di corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di classi i cui corsi di studio sono erogati con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
d) Classi di corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche.
2. Con successivo decreto, sentito il CUN, è definito l'elenco delle classi i cui corsi possono essere attivate secondo le diverse tipologie di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. possono essere in ogni caso istituiti esclusivamente secondo la tipologia a) i corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonchè dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le classi per le quali la modalità di erogazione convenzionale è esplicitata nei provvedimenti di definizione delle classi stesse;
ii. le classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione o disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b);
iii. possono essere attivati esclusivamente in modalità «convenzionale», «mista» o «prevalentemente a distanza» (tipologie a, b, c) i corsi che fanno riferimento alle classi che prevedono, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, la presenza non prevalente di attività pratiche, ivi compresi i tirocini, o di laboratorio. In tale tipologia non rientrano in ogni caso i corsi delle classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio nonchè la frequenza di laboratori ad alta specializzazione. Per queste classi anche con oltre due terzi del totale dei C.F.U. erogati a distanza è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti;
iv. possono essere attivati anche in modalità «integralmente a distanza» (tipologia d) i corsi che fanno riferimento a classi che non prevedono attività pratiche e di laboratorio da svolgersi in presenza per il raggiungimento degli obiettivi formativi. In ogni caso gli obiettivi formativi della classe devono potere essere raggiunti anche con l'erogazione completamente a distanza.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, possono essere accreditati nelle tipologie c) e d) di cui al comma 1 esclusivamente corsi di studio afferenti a classi nelle quali è già presente un corso accreditato con modalità di erogazione prevalentemente ovvero integralmente a distanza alla data del presente decreto.
Art. 4
Requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio prevalentemente e integralmente a distanza
1. I corsi di studio di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e d) sono accreditati nel rispetto dei criteri e requisiti di cui all'allegato tecnico al presente decreto. In particolare, l'organizzazione dei corsi stessi, disciplinata nella parte generale del regolamento didattico d'Ateneo, deve:
i. esplicitare le modalità, i piani di studio, le regole dei servizi attraverso una Carta dei servizi allegata al regolamento didattico d'Ateneo, che espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti; la Carta stessa deve essere disponibile on-line prima dell'inizio delle attività e dovrà:
individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on-line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
ii. prevedere che il materiale didattico erogato e i servizi offerti siano certificati da un'apposita commissione composta da docenti universitari e periodicamente aggiornati, in coerenza con il sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo;
iii. garantire la tutela dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
iv. identificare il tutor disciplinare di riferimento per ciascuno studente, presente secondo le numerosità minime indicate nel decreto ministeriale n. 1154/2021, con funzioni di supporto, ma anche di monitoraggio rispetto alla frequenza delle lezioni;
v. prevedere lo svolgimento in forma sincrona di una quota, comunque, non inferiore al 20% del monte ore delle attività di didattica frontale previsto per ciascuno dei corsi erogati a distanza, adeguatamente differenziata in relazione agli obiettivi formativi dei corsi di studio.
Art. 5
Verifiche di profitto e sedi d'esame
1. La valutazione degli studenti per tutte le attività formative a distanza avviene tramite verifiche di profitto da parte di professori e ricercatori universitari.
2. Le verifiche di profitto, nonchè l'esame finale, sono svolti in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio di cui all'art. 3. Le fattispecie che consentono puntuali deroghe a quanto previsto dal primo periodo ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento delle prove, possono essere disciplinate nei regolamenti didattici d'Ateneo con riferimento a:
a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della legge 104/1992 e della legge 7/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari;
b) temporanee situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza nonchè l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale. In tal caso il provvedimento d'Ateneo che dispone l'attivazione temporanea della modalità a distanza della didattica ovvero delle prove d'esame è sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale.
Le fattispecie di cui al presente comma possono essere integrate con decreto del Ministro sulla base del mutamento delle tecnologie a disposizione per lo svolgimento degli esami.
3. Le verifiche di profitto e l'esame finale dei corsi accreditati prevalentemente o integralmente a distanza sono svolte presso la sede legale dell'Ateneo oppure in sedi d'esame con commissioni di esame costituite con modalità definite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno due docenti della disciplina, tra cui il titolare dell'insegnamento. L'ANVUR provvede a verificare, anche attraverso visite in loco, l'idoneità e l'organizzazione delle prove presso tali sedi d'esame nell'ambito dell'accreditamento periodico degli atenei.
4. Anche ai fini dell'accreditamento della sede e dei corsi, la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale n. 773/2024 comporta la verifica comparativa dei risultati formativi conseguiti dagli studenti iscritti nei medesimi ambiti disciplinari e frequentanti attività didattiche in presenza e a distanza.
Art. 6
Università non telematiche, Università telematiche e tipologie dei corsi di studio
1. Le Università statali e non statali legalmente riconosciute non telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale del corso, i corsi di studio di ciascuna delle tipologie di cui all'art. 3. Con riferimento all'offerta formativa erogata a distanza trovano in ogni caso applicazione i requisiti di cui al presente decreto.
2. Le Università telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale del corso, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d), di cui al precedente art. 3, comma 1, nonchè i corsi di tipologia b) del medesimo comma, sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004.
3. Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c), tutte le Università sono tenute ad acquisire preventivamente il motivato parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 773/2024. I rettori delle Università telematiche partecipano alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c).
Art. 7
Misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico
1. Fermo restando che l'accreditamento dei nuovi corsi di studio può essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza, nel caso di piani di raggiungimento per una quota superiore a un terzo dei corsi di studio, il giudizio per la sede è di «accreditamento periodico condizionato». Non si può in ogni caso disporre l'accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un terzo dei corsi di studio accreditati.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, per i corsi di studio erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza riguardanti le classi individuate, in prima applicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente decreto, la numerosità degli studenti in rapporto ai docenti di riferimento determinati dal decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 è stabilita dall'Allegato 2 del presente decreto.
3. Per i corsi di studio accreditati entro l'anno accademico 2021/2022 che non rispettano i requisiti minimi di docenza, gli Atenei possono sottoscrivere piani di raggiungimento dei predetti requisiti secondo le modalità indicate dall'art. 4 del decreto ministeriale 1154/2021, da conseguire non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale dei corsi incrementato di tre. Per i piani di raggiungimento adottati in relazione ai corsi di studio accreditati sino all'anno accademico 2024/2025 la durata è pari alla durata normale dei corsi incrementato di uno.
Allegato 1
REQUISITI TECNICI CORSI DI STUDIO PREVALENTEMENTE E INTEGRALMENTE A DISTANZA
1. Requisiti del processo formativo
1.1. Modalità di erogazione e di fruizione
La formazione on-line è un processo sinergico di integrazione fra materiali didattici e servizi forniti agli utenti; la istituzione universitaria che lo eroga deve garantire ai propri utenti (studenti, docenti e altre figure coinvolte nel processo) un insieme di servizi, tra i quali assumono rilevanza decisiva:
- i sistemi di comunicazione a tecnologia avanzata, finalizzati a favorire l'interazione degli studenti con la docenza e degli studenti tra loro;
- le forme diversificate di assistenza e tutoraggio (cfr. punto 1.3);
- la qualità e la completezza dell'informazione e della formazione (è necessario mettere a disposizione dello studente aggiornamenti ai materiali on-line, risorse di rete, materiali di approfondimento, ecc. selezionati secondo parametri di autorevolezza, completezza e qualità);
- le fonti documentarie e bibliografiche necessarie a sostenere interventi di alta formazione e specializzazione;
- la possibilità di fruire i materiali (testi, immagini, animazioni, audio, video) in modo flessibile senza criticità di software o di connettività.
- Le modalità di erogazione devono inoltre essere progettate in modo tale da:
- supportare la motivazione degli studenti lungo tutto il percorso didattico creando un contesto sociale di apprendimento collaborativo;
- proporre una schedulazione adeguata alle caratteristiche degli studenti.
A questo scopo, si ritengono requisiti di qualità dell'erogazione:
- l'organizzazione degli studenti in gruppi gestiti da tutor esperti dei contenuti e formati agli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Gli studenti appartenenti allo stesso gruppo collaborano allo sviluppo di progetti di gruppo, discutono nei forum i contenuti didattici, si supportano a vicenda nella comprensione dei contenuti e nello sviluppo degli elaborati;
- un supporto alla programmazione temporale dell'impegno degli studenti, che dovrà consentire a tutti gli studenti di programmare il proprio impegno e di individuare fin dall'inizio del corso date e tempi di svolgimento previsti. Tale supporto deve concretizzarsi in un'agenda on-line del gruppo che, offrendo anche possibilità di personalizzazione, consentirà di gestire:
- studio personale: indicazione su base settimanale (o bisettimanale) dei contenuti che lo studente deve apprendere per seguire correttamente il ritmo di studio previsto per il corso, o definito in base alle sue esigenze personali; elaborati e valutazioni in itinere: indicazione dei contenuti degli elaborati e delle prove di valutazione che lo studente sarà chiamato a sviluppare, delle conoscenze necessarie per svolgerli, dei
- tempi e delle modalità previste per lo svolgimento;
- attività sincrone: indicazione di date e orari previsti per le attività sincrone, segnalazione degli obiettivi di ciascuna attività e delle fasi preparatorie.
1.2. Modalità di identificazione e di verifica
Le modalità che l'Università deve adottare, al fine di rendere fattibile la verifica e la certificazione degli esiti formativi, sono:
- tracciamento automatico delle attività formative da parte del sistema, reporting sui dati tracciati, che verrà utilizzato sia dal docente che dallo studente;
- monitoraggio didattico-tecnico e feedback continuo da parte dei tutor (a livello di quantità e qualità delle interazioni, di rispetto delle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.); i relativi dati e specificatamente quelli qualitativi, devono essere resi disponibili sia al docente per l'attività di valutazione che allo studente per la sua personale autovalutazione;
- verifiche di tipo formativo in itinere, anche per l'autovalutazione (p. es. test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.);
- esame finale di profitto in presenza, nel corso del quale si terrà conto e si valorizzerà il lavoro svolto in rete (attività svolte a distanza, quantità e qualità delle interazioni on-line, ecc.).
La valutazione, in questo quadro, dovrà tenere conto di più aspetti:
- i risultati di un certo numero di prove intermedie (test online, sviluppo di elaborati, ecc.);
- la qualità della partecipazione alle attività on-line (frequenza e qualità degli interventi monitorabili attraverso la piattaforma);
- i risultati della prova finale in presenza.
1.3. Modalità di tutoraggio
Le modalità di tutoraggio devono essere progettate in base a un criterio di interattività che concili un adeguato supporto agli studenti, con un impegno efficiente delle risorse di tutoraggio.
Il tutoraggio deve essere esercitato da esperti dei contenuti formati appositamente agli aspetti di gestione tecnico-comunicativi della didattica on-line. I compiti del tutor sono indicati nella Carta dei Servizi e chiaramente esemplificati agli utenti del corso prima dell'avvio dello stesso.
L'interattività studenti-tutor si realizza principalmente in tre forme: guida/consulenza; monitoraggio dell'andamento complessivo della classe; coordinamento del gruppo di studenti.
Il ruolo di guida/consulenza consiste sostanzialmente in un supporto allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti.
Tale attività può essere svolta attraverso la creazione di spazi virtuali di interattività uno a molti sincroni ed asincroni (forum, web conference, sessioni live, ecc.) o, in caso di richieste di chiarimenti personalizzati (es via e-mail).
Strumenti di interazione utilizzabili per chiarimenti:
- sistema di FAQ: si tratta di un sistema di e-mail guidate sulla base dell'indice degli argomenti del corso che consenta di costruire una sorta di archivio di Frequently Asked Question che gli studenti andranno a consultare prima di inviare le proprie richieste;
- forum: i tutor individuano i temi più significativi del corso e aprono periodicamente temi di discussione nei forum in cui invitano gli studenti a segnalare i loro problemi e sollecitano gli studenti a rispondersi a vicenda;
- incontri virtuali: gli strumenti di interazione sincrona possono essere utilizzata per periodici «ricevimenti virtuali» in cui gli studenti pongono attraverso la chat (e con l'eventuale supporto degli altri strumenti condivisi) i loro quesiti ai tutor.
Le attività di monitoraggio del gruppo da parte dei tutor hanno l'obiettivo di verificare periodicamente l'avanzamento complessivo del gruppo stesso in modo da consentire eventuali aggiustamenti in corso d'opera (messa in rete di materiale complementare, seminari live di approfondimento). Può essere realizzato con:
- lo sviluppo di test on-line periodici. I test potranno essere sincroni (cioè richiedere allo studente di collegarsi online ad un'ora precisa e di svolgerli in un tempo limitato) oppure asincroni (lo studente dovrà svolgerli e consegnarli in un certo lasso di tempo);
- la realizzazione di interrogazioni virtuali sia asincrone attraverso i forum (nei quali il tutor potrà porre un quesito specifico per poi verificare la reazione da parte degli studenti) sia sincrone.
2. Requisiti delle soluzioni tecnologiche
L'accesso all'insieme dei servizi di un corso di studio on-line deve avvenire attraverso un sistema integrato, tramite una procedura di identificazione e accoglienza univoca e sicura. Questa procedura deve consentire l'accesso a tutte le componenti del sistema e ai relativi servizi, senza la necessità di ulteriori procedure di identificazione.
Nell'ipotesi in cui le parti e i servizi del sistema non siano accessibili da tutti i profili (ad esempio: docenti, tutor, studenti, addetti amministrazione, amministratore di sistema), il sistema deve contenere un data base e un sistema di profilatura dell'accesso, nonchè la possibilità di effettuare l'inserimento e la modifica di dati personali. In particolare, dal sistema dovrà essere possibile accedere a:
- piattaforma di erogazione contenuti didattici;
- piattaforma di gestione dei contenuti;
- sistema per la gestione delle attività sincrone e asincrone.
2.1. Caratteristiche della piattaforma di erogazione
L'architettura tecnologica, di sistema e di rete, deve garantire adeguate performance di accesso e fruizione dei servizi da parte di più utenti contemporanei, secondo le caratteristiche specificate nella Carta dei Servizi e che riguarderanno: numero massimo di utenti contemporanei; numero medio di utenti contemporanei; tempi di risposta garantiti.
Il sistema dovrà, inoltre, presentare le seguenti componenti:
- una piattaforma tecnologica Learning Management System (LMS) in grado di erogare contenuti didattici rispondenti a specifici standard supportanti Learning Objects e di tracciarne l'erogazione a scopo didattico certificativo, con granularità almeno fino a livello di Learning Object e singolo test di apprendimento;
- un sistema WEB ad alta interattività di erogazione dei corsi e dei servizi, per la trasmissione di contenuti semanticamente avanzati;
- la tracciabilità della fruizione del corso a distanza in termini di erogazione e utilizzo di tutti i contenuti almeno fino a livello di Learning Objects sia per il sostegno al modello didattico scelto, che per quanto riguarda la salvaguardia del diritto d'autore del materiale didattico;
- capacità di aggregazione e sequenzializzazione di contenuti didattici, anche a livello di granularità elevata (p. es. Learning Objects), adattiva e personalizzabile in tempo reale;
- capacità di tracciare tutti i tempi di erogazione con granularità elevata, a livello di unità didattiche atomiche;
- capacità di erogare e tracciare punti specifici di verifica dell'apprendimento, con registrazione, fino al superamento dell'esame, di tutti i punti di verifica caratterizzanti il percorso formativo erogato;
- capacità di archiviazione storica dei risultati finali, valutabili nel processo di assegnazione dei crediti universitari;
- capacità di effettuare reporting dei dati tracciati sia verso il docente/tutor che verso lo studente, nel rispetto della legge sulla privacy e in modo da consentire l'autocertificazione esplicita dei tempi e processi di erogazione dei contenuti di formazione e di verifica;
- possibilità di effettuare le attività amministrative on-line (iscrizione al corso, prenotazione esami, ecc.).
Il sistema, inoltre, dovrà favorire l'accesso anche a particolari categorie di utenti (come ad esempio diversamente abili), che devono essere messi in condizione di fruire dei corsi di formazione a distanza tramite specifiche tecnologie.
2.2. Caratteristiche della piattaforma di gestione dei contenuti
L'ottimizzazione del processo di progettazione e produzione dei corsi on-line dovrà prevedere un'architettura Learning Content Management System (LCMS) con:
- capacità di authoring con indicizzazione contenuti, aggregazione a granularità variabile, regole di adattività espresse in forma esplicita e interoperabili tra sistemi di vari fornitori;
- capacità di archiviazione on-line con possibilità di autenticazione di accesso e protocolli standard di condivisione dei metadata;
- adozione di specifiche internazionali con possibilità di pubblicare profili applicativi specializzati per singolo corso, Ateneo o consorzio di atenei. In tal caso, l'application profile deve essere reso in formato esplicito.
2.3. Caratteristiche del sistema per le attività sincrone
Le attività sincrone dovranno essere interattive e svolte attraverso un sistema di aula virtuale, utilizzabile sia per il tutoraggio delle lezioni che per la fruizione di conferenze, incontri e seminari.
Allegato 2
(Testo dell’allegato)
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 febbraio 2025, n. 30.