Indennità COVID-19 pescatori: verifica della qualifica di pescatore autonomo

Con riferimento alle richieste di riesame delle domande di indennità Covid-19 respinte dall’INPS per assenza del requisito di "pescatore autonomo", l’Inps - con messaggio n. 267/2021 - fornisce, ad integrazione del messaggio n. 4358/2020, ulteriori indicazioni operative. In sostituzione della documentazione richiesta nel citato messaggio, i lavoratori, in sede di riesame, dovranno presentare un’autodichiarazione, indicando in maniera chiara e inequivocabile lo status di pescatore "autonomo" e la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Il richiedente dovrà presentare, inoltre, l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

L’articolo 222, co. 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, riconosce, per il mese di maggio 2020, un’indennità pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
Con circolare n. 118/2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia, mentre con il messaggio n. 435/2020 le indicazioni in merito alla gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.
Al momento la qualifica di "pescatore autonomo" – associato in cooperativa della piccola pesca ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 - non risulta rilevabile attraverso le procedure automatizzate dell’Inps, per cui viene chiesto al richiedente, in sede di riesame, di fornire apposita documentazione che attesti "la natura autonoma del rapporto di lavoro" (come indicata nel paragrafo 3 del menzionato messaggio).
In relazione a tale documentazione, le Associazioni di categoria hanno rilevato che i pescatori autonomi, anche se associati in cooperativa, di cui alla legge n. 250/1958, a livello fiscale sono titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali) e, pertanto, determinano il reddito attraverso la differenza tra i ricavi dell’attività di pesca e i relativi costi. Diversamente, a livello previdenziale, ricorrendo le condizioni previste dalla stessa legge n. 250/1958, i medesimi soggetti determinano i contributi in misura pari alla retribuzione convenzionale vigente per i lavoratori dipendenti della pesca. Dunque, se i pescatori autonomi sono associati in cooperativa, quest’ultima versa i contributi per gli stessi, ma non si occupa della parte retributiva e fiscale: infatti per essi non vi è retribuzione e non vi è quindi consegna della Certificazione Unica (CU) dei redditi, fatto salvo per la parte dei versamenti previdenziali.

Conseguentemente, salvo casi marginali, non vi è mai un contratto di lavoro autonomo tra il pescatore e la cooperativa e ancora meno vi è una retribuzione.
Allo scopo di semplificare dunque le procedure amministrative, nel rispetto dei requisiti dettati dalla normativa vigente, ai fini della verifica della qualifica di "pescatore autonomo", i lavoratori la cui istanza sia stata respinta per l’assenza del requisito in esame, in sostituzione della documentazione individuata dal citato paragrafo 3 del messaggio n. 4358/2020, in sede di riesame, devono produrre alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto apposita autodichiarazione, in cui devono essere indicati in maniera inequivocabile:
- lo status di pescatore "autonomo";
- la natura del reddito derivante dall’attività di pesca
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Inoltre, il richiedente deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.
Le informazioni contenute nei suddetti documenti (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno appena possibile essere verificate dall’operatore di Sede. Qualora la verifica abbia esito positivo e nel caso in cui non vi siano ulteriori motivi di reiezione, la domanda per la successiva erogazione dell’indennità di 950 euro sarà accolta.