Fisco: rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e di terreni

Il Fisco fornisce chiarimenti sulla rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola a seguto dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E)

La legge finanziaria per il 2002 (artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni posseduti al di fuori del regime d’impresa ai fini del calcolo dei redditi diversi.
Per poter utilizzare il valore rivalutato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni, la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Nel periodo d’imposta 2020, è stata prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei suddetti beni detenuti alla data del:
- 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2020;
- 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020.
Nel periodo d’imposta 2021 è prevista, da ultimo, la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.
Con riferimento alla rivalutazione dei terreni, si recepisce inoltre l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare continuità all’indirizzo sfavorevole all’Amministrazione, affermando il seguente principio di diritto: «l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene».
Secondo i giudici, la possibilità di avvalersi del meccanismo va intesa nel senso che, una volta verificatisi i presupposti di legge per fruire dell’imposta sostitutiva, «tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorché detto valore non sia indicato nell’atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l’insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore».
A fondamento della decisione, le Sezioni Unite pongono la circostanza che non è ravvisabile alcun aggancio normativo da cui poter desumere l’esistenza di un obbligo del contribuente di allegazione del valore normale minimo di riferimento periziato e/o di fissazione del corrispettivo nel medesimo valore.
Inoltre, i giudici rilevano come l’interpretazione sia pienamente coerente con la posizione che la stessa Cassazione ha assunto - sul presupposto dell’assenza di limitazioni poste dalla legge - in merito al riconoscimento del beneficio nei casi in cui la perizia sia stata asseverata successivamente alla stipula dell’atto di vendita (quest’ultima posizione è stata già recepita dall’Amministrazione).
In capo all’Amministrazione permane il potere di compiere le opportune verifiche per evitare l’occultamento della base imponibile con riguardo alle imposte sui trasferimenti, come hanno avuto modo di evidenziare le stesse Sezioni Unite.