Superbonus: nuove precisazioni

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 16 settembre 2021, n. 593, in materia di Superbonus, ha fornito chiarimenti sugli interventi di ristrutturazione edilizia, con aumento volumetrico e realizzazione di impianti, su due unità immobiliari collabenti (F/2) facenti parte di un edificio sprovvisto di APE.

In merito alla fruibilità del Superbonus per la realizzazione degli impianti elettrico ed idraulico, di smaltimento reflui e di adduzione d'acqua, per il recupero delle acque piovane e riutilizzo delle stesse per le cassette di scarico dei servizi igienici delle unità abitative, il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato. L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. L’Agenzia ricorda, infatti, che, al fine di accedere al Superbonus anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.