Emersione rapporti di lavoro: destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore

Il Ministero del lavoro, con circolare del 30 settembre 2020, n. 3738, precisa che, il pagamento da parte del datore di lavoro del contributo forfettario dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, al momento della convocazione delle parti, provvederà alla verifica dell’importo del contributo versato. Le somme versate a titolo di contributi forfettari non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine (inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione). Tali somme, infatti, affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.