Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25553

Licenziamento collettivo - Criteri di scelta - Anzianità di servizio - Esigenze tecnico-produttive e organizzative - Accordo sindacale

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 18 dicembre 2014 la Corte d'appello di l'Aquila accoglieva l'impugnazione proposta dalla società I. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila di accoglimento del ricorso di A. P. diretto alla illegittimità del licenziamento collettivo adottato dalla società in data 31.1.2013 per assoluta discrezionalità del punteggio di professionalità attribuito al lavoratore. La Corte, per quel che interessa, mutava, preliminarmente, il rito (da ordinario a rito speciale di cui all'art. 1, commi 58 e ss, della L. n. 92 del 2012), ritenendo peraltro tempestivo l'appello proposto dalla società secondo i criteri ordinari, in applicazione del principio della ultrattività del rito; nel merito, riteneva legittimo il licenziamento escludendo l'incidenza di profili di arbitrarietà nella formazione della graduatoria e rilevando che la scelta dei lavoratori era stata effettuata sulla base dei criteri dei carichi di famiglia (che incidevano per il 30% del punteggio finale), dell'anzianità di servizio (incidente per il 20%) delle esigenze tecnico-produttive e organizzative (incidenti per il 25% con riguardo al livello posseduto e per il 25% con riferimento alla professionalità espressa dal responsabile di divisione di ciascun lavoratore sulla base dei seguenti 5 specifici sottocriteri: competenza rispetto al livello, autonomia operativa e decisionale rispetto al livello, capacità relazionali e di lavoro in team, capacità di rispetto delle tempistiche assegnate, padronanza della lingua inglese).

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il P. sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., e la società resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012 e la falsa applicazione dell’art. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo la tardività/inammissibilità dell'appello proposto dalla società I. dopo 3 mesi dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di L'Aquila, dovendo considerarsi che il rito ordinario celebrato dal giudice di primo grado corrispondeva alla fase di opposizione prevista dall'art. 1, commi 51-57, della L. n. 92 del 2012, avendo le parti rinunciato alla (preliminare) fase sommaria.

2. Con il secondo motivo il P. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. n.223 del 1991 nonché vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) avendo, la Corte di appello, omesso di considerare che la prevalenza del criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative non era stata oggetto di accordo sindacale, che i 5 sottocriteri elaborati per valutare la professionalità di ciascun dipendente sono stati portati a conoscenza dei lavoratori solamente nel giudizio di primo grado,che la votazione riportabile con riguardo al profilo della professionalità non era verificabile né controllabile non essendo stati formulati criteri oggettivi e predeterminati con cui attribuire i punteggi in relazione ai sottocriteri.

3. Il primo motivo non merita accoglimento.

La Corte territoriale, pur dando atto che il lavoratore - in primo grado - "ha proposto il ricorso facendo riferimento al rito Fornero" ha aggiunto che "il giudice di primo grado ha deciso che il giudizio potesse essere svolto con il rito ordinario, non incidendo tale scelta "sulla celerità" posta a fondamento della legge 92/2012"; ha, quindi, concluso che il giudizio di primo grado si era svolto secondo il rito ordinario, e che, correttamente, la società aveva proposto appello tempestivamente (ossia secondo la disciplina del rito ordinario), in applicazione del principio di ultrattività del rito. Il giudice del gravame ha, poi, ritenuto che, a fronte di un ricorso teso alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento, il "rito esclusivo e necessario" fosse quello dettato dalla L. n. 92 del 2012 (c.d. rito Fornero) ed ha, conseguentemente, disposto il mutamento del rito. Non risulta, nemmeno dalla copia della sentenza di primo grado allegata al ricorso per cassazione, che il Tribunale, come sostenuto dal ricorrente, abbia ritenuto - su concorde richiesta delle parti - di trattare la controversia quale fase di opposizione alla fase sommaria, ai sensi dell'art. 1, commi 51-57, della L. n. 92 del 2012. Risulta, invece, che il Tribunale ha dato atto che "la presente controversia, pur rientrando nell'alveo applicativo della Iegge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), tuttavia è stata trattata secondo il rito "ordinario" del lavoro, nulla opponendo le parti e senza pregiudizio per le esigenze di celerità poste a fondamento della predetta riforma normativa". La sentenza di primo grado non è stata notificata (ma più semplicemente comunicata alle parti il 10.7.2013).

È, pertanto, incontrovertibile che la controversia tra le odierne parti è stata trattata in primo grado con le forme del rito del lavoro. Ciò significa che, ex art. 327 c.p.c., l'appello poteva introdursi con ricorso da depositare nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. La società ha depositato l'appello il 10.10.2013, non incorrendo, pertanto, in alcuna decadenza.

Rileva, dunque, la massima, più volte enunciata dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui l’individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza (Cass. S. U. 17 febbraio 1994 n.1914, 13 aprile 1994 n.3467). Massima non contraddetta da successive pronunce a Sezioni Semplici, le quali, in tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, hanno ribadito che la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado (Cass.nn. 144/2015, 12990/2010).

4. Il secondo motivo presenta motivi di inammissibilità ed è, in ogni caso, infondato.

4.1. Preliminarmente, delle questioni relative all'assenza di accordo sindacale sulla prevalenza (al 50%) del criterio relativo alle esigenze tecnico-produttive e organizzative e sulla mancata informazione dei lavoratori in ordine ai sottocriteri di valutazione della professionalità non vi è traccia nella sentenza impugnata, ne1 il ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in grado di appello.

In tema questa Corte ha ripetutamente affermato che "nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello" (v. Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel contempo è stato anche precisato che "nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (v. Cass. 27-8-2013 n. 12571; Cass. 22-1-2013, n. 1435; Cass. 28-7-2008, n. 20518; Cass. 15- 2-2003 n. 2331, Cass. 10-7- 2001 n. 9336).

Peraltro per superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza ex art. 346 c.p.c., è necessario che "la parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi" manifesti "in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda o le eccezioni respinte" (v. fra le altre Cass. 17-12-1999 n. 14267, Cass. sez. 1 20-7-2004 n. 13401).

Orbene nel caso in esame il P. lamenta in questa sede il mancato accordo sindacale sull'applicazione dei criteri di scelta nonché l'assenza di comunicazione ai lavoratori, richiamando genericamente la pag. 4 del ricorso introduttivo e la pag. 8 della memoria di costituzione in appello, ma nulla specifica in ordine ad una chiara e precisa formulazione delle relative questioni in primo grado e in appello. La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso i passaggi argomentativi dei propri atti di costituzione, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

4.2. Sempre con riguardo ai profili di inammissibilità, va rilevato che il controllo di logicità del giudizio di fatto è, nella presente fattispecie, consentito alla luce dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5 nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012, trattandosi di sentenza depositata dopo il giorno 11 settembre 2012. Come precisato dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014) è, in tal caso, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

La Corte territoriale ha analiticamente elencato i criteri di scelta di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991 adottati dalla I., rilevando che: "La società ha assegnato un peso pari ai 30% ai criterio dei carichi familiari, un peso pari ai 20% all'anzianità di servizio e un peso del 50% alle esigenze tecnico produttive e organizzative, di cui il 25% ai livelli dal V° al VII° Q e l'altro 25% alla professionalità. In tale ambito, la società ha richiesto ai responsabili delle diverse divisioni aziendali di assegnare un voto relativo alle competenze del personale, competenze che si sono concretizzate nei seguenti sotto criteri: 1) la competenza rispetto livello; 2) l'autonomia operativa e decisionale rispetto livello; 3) le capacità relazionali e di lavoro in team; 4) la capacità di rispetto delle tempistiche assegnate; 5) la padronanza della lingua inglese. Per le prime quattro voci "responsabile della divisione di ciascun lavoratore ha dato un punteggio da uno a 10, mentre per l'ultimo criterio, relativo alla padronanza della lingua inglese, si è avuto riguardo al curriculum del lavoratore, secondo le dichiarazioni dallo stesso fatto ed assegnando una votazione da un minimo, per la conoscenza scolastica della lingua, ad un massimo per il lavoratore di madrelingua inglese".

Il giudice del gravame ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte con riguardo al profilo di legittimità della prevalenza del criterio delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (aggiungendo che il lavoratore appellato conveniva su tale legittimità) e ha, poi, ritenuto non arbitrario il criterio (avente peso pari solamente sino al 25%) della professionalità in quanto "basata sulla verifica della qualità della prestazione resa da ciascuno dei lavoratori" nonché vincolata dai sotto criteri indicati; ha aggiunto che "era logico che la graduatoria fosse fatta reparto per reparto", trattandosi di licenziamento collettivo per calo di commesse, "onde ovviare all'inconveniente che, pur essendo necessario diminuire il personale, si arrivasse all'assurdo che delle parti, in relazione d'una graduatoria generale, restassero privi completamente di personale".

La L. n. 223 del 1991, art. 5 prevede che l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative "del complesso aziendale", nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con le Organizzazioni Sindacali. In mancanza (di accordo), i criteri in concorso tra loro vengono indicati direttamente dalle legge in: carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico produttive ed organizzative.

Per consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. nn. 5234/2016, 21864/2015, 17556/2004, 11886/2006, 1201/2000) la regola fissata dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 - in base alla quale i criteri di selezione del personale da licenziare debbono essere osservati in concorso tra loro - se impone ai datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive (essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale) sempre che, tuttavia, una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie.

Nella fattispecie di causa, il fattore obiettivo giustificativo della prevalenza accordata alle esigenze tecnico produttive è stato individuato dalla Corte d'appello nella esistenza di una situazione di crisi aziendale (calo delle commesse); la sentenza ha dato atto altresì che erano stati tenuti in considerazione, nella misura del 50%, anche i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio. Muovendo da tali corrette premesse la Corte territoriale — nell'ambito dell'accertamento dei fatti, riservatole — ha affermato, con logica ed esauriente motivazione, che nella specie, il criterio delle esigenze tecnico-produttive era sufficientemente obiettivato attraverso il riferimento alla qualifica di ciascun dipendente (con peso del 25%) ed alle capacità professionali possedute (giudizio che era ancorato a 5 sottocriteri, anch'essi prefissati), criterio che si compendiava, all'esito finale, in un voto numerico che racchiudeva il giudizio sintetico ma che presupponeva, per l'appunto, l'indicazione delle concrete modalità di applicazione dei criteri stabiliti per l'attribuzione dei punteggi relativi ai lavoratori.

La norma di legge appare dunque correttamente interpretata dalla Corte territoriale. I riferimenti, in fatto, all'esigenza della società di diminuire il personale dell'intera azienda (pur mantenendo, in ciascun reparto, le specifiche professionalità) nonché alla comparazione dei dipendenti nell'ambito di ciascun reparto, costituisce eloquente dimostrazione della controllabilità ed oggettività dei criteri puntualmente indicati ed applicati dalla società, come accertato dalla Corte di Appello con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. La società non si è, pertanto, limitata alla mera indicazione di formule generiche, ripetitive dei principi dettati in astratto dalla disciplina legislativa, ma ha effettuato una valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti di tutta l'azienda, con particolare riguardo alle situazioni raffrontabili per settori di competenza professionale.

4.3. Occorre, altresì, rilevare che grava sul datore di lavoro la allegazione dei criteri di scelta applicati e la prova della loro piena applicazione individuale nei confronti dei lavoratori licenziati, con indicazione, in relazione a ciascuno di questi ultimi (qualora siano stati utilizzati i criteri legali dei carichi familiari, della anzianità e delle esigenze tecnico produttive) dello stato familiare, dell1 anzianità e delle mansioni, mentre grava sul lavoratore l’onere di dimostrare l’illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la scelta sarebbe stata falsamente o illegittimamente applicata (Cass. 5358/98; Cass. 5718/99; Cass. 12711/2000).

Nella presente fattispecie, a fronte dell'elenco di tutti i lavoratori, suddivisi per reparto, con indicazione dei singoli punteggi attribuiti a ciascuno (schema prodotto dallo stesso ricorrente), le censure del lavoratore non sono accompagnate dalla indicazione innanzi riferita, in quanto, al di là della generica doglianza di errata applicazione del criterio della professionalità, non risulta quali ne sarebbero state le conseguenze nel caso concreto, neppure con riferimento ad uno solo dei lavoratori non licenziati.

5. - Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c. Il ricorso è stato notificato il 30.1.2015, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.