Contratti di solidarietà difensivi: le modalità di fruizione dello sgravio contributivo per il 2018

Con circolare n. 133 del 7 novembre 2019, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio contributivo (art. 6, D.L. n. 510/1996, conv. in L. n. 608/1996), a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018.

Come noto, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è stato previsto un incentivo connesso alla stipula di contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs. Nello specifico, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, è stabilita una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione (art. 6, co. 4, D.L. n. 510/1996).
Per l’anno 2018, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984 (convertito in L. n. 863/1984) o del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Diversamente da quanto richiesto in passato, ai fini dell’ammissione allo sgravio non è stata necessaria l’individuazione, nel contratto di solidarietà, di strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Inoltre, la domanda presentata da ciascuna impresa doveva riportare l’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio. L’Inps, infatti, non è più chiamato a stimare, in via preventiva, l’onere connesso alle richieste di riduzione contributiva presentate dalle imprese interessate e a comunicarne i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei relativi decreti.
Orbene, completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza, fermo restando che possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale. Non sono soggette alla riduzione contributiva:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (art. 1, co. 29, L. n. 190/2014);
- il contributo aggiuntivo contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (art. 25, co. 4, L. n. 845/1978);
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (L. n. 166/1991);
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs. n. 182/1997).
La riduzione contributiva è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento, fermo restando che essa è subordinata al possesso della regolarità contributiva ed al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006).
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro. La Struttura Inps competente, invece, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende interessate valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento<CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione "L943", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018";
- nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio vanno effettuate entro il giorno 16 febbraio 2020, dalle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, indicate nell’elenco allegato alla circolare n. 133, i cui periodi di Cigs per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2019. Le altre aziende, non indicate nell’elenco, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive circolari.