Istituzioni socio assistenziali Uneba : Accordo Quadro Emergenza Covid-19

Sottoscritto, il 25/3/2020, tra UNEBA, CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, FISASCAT, UILTUCS un Accordo quadro sulle misure straordinarie concordate in risposta all’emergenza Covid 19

Il presente accordo rimarrà in vigore sino alla chiusura, decretata dalle competenti Autorità, della situazione emergenziale dovuta all'evento derivante dal corona virus (COVID-19).
Agli Enti che applicano il CCNL Uneba e per i quali ricorrano i presupposti definiti dalle Autorità competenti e dalle normative di volta in volta vigenti nonché in coerenza con le modifiche normative conseguenti all’emergenza COVID-19, è possibile accedere agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa vigente, in

particolare dal D. Lgs 148/2015 e dal D. lgs 18/2020 (FIS, Cassa Integrazione Guadagni in Deroga).
L’accordo prevede modelli standard allegati che gli Enti datori di lavoro potranno utilizzare ai fini dell’inoltro della pratica presso Regione/INPS ed a seconda della tipologia di ammortizzatore sociale applicabile.
Il pagamento dell’assegno ordinario (FIS) sarà anticipato dall’Ente fatte salve situazioni documentate di dissesto/difficoltà economico finanziaria. In tal caso l’Ente produrrà informativa alle OO.SS./RSU/RSA e disporrà le dichiarazioni/certificazioni richieste dall’INPS per poter procedere con il pagamento diretto ai lavoratori/trici.
L’integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, risultanti in forza al 23/2/2020 (d. lgs 18.2020 art. 19 c. 8) e sarà soggetta a  variazione a seconda sia richiesta un’astensione totale o parziale dalla prestazione lavorativa.
Gli Enti, in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali richiesti a fronte di causale COVID- 19, non sono obbligati al versamento del contributo addizionale.
Per il personale sospeso dal 23/2/2020 a seguito di provvedimenti di legge e/o ordinanze, a fronte di eventuale anticipazione della retribuzione ed a seguito dell’attivazione della CIG in Deroga le parti si incontreranno in sede aziendale per definire le modalità di recupero di dette anticipazioni.
I contratti a tempo determinato che ai sensi del d.lgs 81/2015 sono in scadenza nel periodo interessato dall’emergenza COVID-19 rientrano a tutti gli effetti nelle causali giustificatrici del superamento del periodo a-causale in quanto trattasi di emergenza organizzativa e di necessità di garanzia del servizio socio-assistenziale e socio-sanitario. Tali contratti assumeranno le caratteristiche di contratti sostitutivi e potranno anche essere considerati sostitutivi di più lavoratori in successione. La nuova scadenza di tali contratti si intende legata alla risoluzione dell’emergenza da COVID-19. Ai lavoratori del presente punto verrà data priorità nel caso di nuove assunzioni.
Inoltre,le parti concordano altresì quanto segue:
1. Adempimenti: gli Enti associati ad Uneba osserveranno tutti gli adempimenti sanitari ed economici, generali o territoriali specifici, emanati dai competenti organi dello Stato.
2. Assemblee sui luoghi di lavoro (art. 10 CCNL): verranno effettuate solo in locali idonei e tali da consentire adeguati spazi individuati di sicurezza. In casi eccezionali, laddove detti locali non fossero disponibili, si dovrà procedere al rinvio dell’assemblea a tempi più compatibili;
3. Percentuali di ammissibilità (art.20 CCNL): per tutta la durata dell’epidemia, saranno sospesi i limiti massimi di utilizzo per consentire la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
4. Lavoro straordinario (art. 52 CCNL): per la durata di cui al precedente punto 3), il lavoro straordinario, finalizzato alla continuità assistenziale, con l'espresso consenso del lavoratore sarà effettuato senza limitazioni, salvo pause atte a garantire la sicurezza psico-fisica dei lavoratori. Dovrà essere favorita la rotazione tra i lavoratori interessati;
5. Ferie (art.55 CCNL): il godimento delle ferie programmate e/o programmabili potrà essere limitato/procrastinato/sospeso per tutta la durata dell’emergenza.
6. Smart Working: Laddove possibile e necessario, gli Enti potranno far ricorso al lavoro agile, lavoro a distanza e

videocalling.