Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2026, n. 21926

Lavoro - Svolgimento mansioni superiori - Riconoscimento del superiore inquadramento - Differenze retributive - Declaratorie contrattuali - Rigetto

 

Fatti di causa

 

1. A.A., operaio inquadrato nel V livello del c.c.n.l. metalmeccanici, conveniva dinnanzi al tribunale di Napoli Nord, la società D.I. s.r.l. deducendo di aver svolto mansioni superiori, nel periodo dal marzo 2016 al mese di ottobre del 2018, e chiedendo il riconoscimento del superiore inquadramento nel V livello, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive.

2. L’adito Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1568/2022, rigettava il ricorso, senza ammettere la prova orale.

3. Il ricorrente impugnava la sentenza innanzi alla Corte di appello di Napoli che confermava integralmente la decisione di primo grado e, con sentenza n. 1881/2024, respingeva la domanda originariamente azionata.

4. La Corte territoriale evidenziava, conformemente al giudice di prime cure, che il ricorso fosse carente di sufficienti allegazioni in quanto, dopo la deduzione delle mansioni svolte, non vi era una esplicitazione delle declaratorie contrattuali e, quindi, il raffronto tra le mansioni in concreto svolte e quelle astrattamente rivendicate, precludendo così un passaggio fondamentale del procedimento logico-giuridico richiesto per l'accertamento del superiore livello di inquadramento, tale da impedire l’ammissione della prova orale richiesta.

5. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società D.I. s.r.l. ha resistito con controricorso.

6. Parte ricorrente ha depositato le memorie.

7. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 414 cpc e dell’art. 2697 c.c., in relazione rispettivamente all’onere di allegazione e all’onere probatorio in ordine alle mansioni svolte, alle declaratorie contrattuali individuanti il livello rivendicato e quello di appartenenza e al loro raffronto.

Omessa applicazione del principio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c.

2. In particolare censura la sentenza della Corte d'appello perché avrebbe errato nel non ritenere assolti gli oneri di allegazione e probatori relativi alle mansioni, pur in presenza di  puntuali deduzioni, non contestate da parte del resistente che, anzi, avrebbe enunciato le declaratorie del CCNL di riferimento dalle quali si desume che, ai fini del riconoscimento del VI livello non è necessaria la funzione direttiva ma la declaratoria contempla anche un potere di autonomia nei limiti delle direttive impartite, in quanto le mansioni svolte erano funzionali alla creazione e alla ottimizzazione dei cicli produttivi.

3. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale metalmeccanici del 5.12.2012, vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio di primo grado, con particolare riferimento al Titolo II art.1 lett. A), in relazione alla declaratoria di categorie lavorative.

4. Contesta, in particolare, l’interpretazione del contratto collettivo, compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ritenendo che per lo svolgimento di mansioni superiori fosse necessario svolgere funzioni direttive ovvero avere autonomia di iniziativa mentre la declaratoria contrattuale non contempla, in via esclusiva, queste due competenze per il riconoscimento.

5. I due motivi, che sono trattati congiuntamente in ragione della loro intrinseca connessione, presentano profili sia di inammissibilità che di infondatezza e devono essere respinti.

6. Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico c.d. trifasico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, deve svilupparsi nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.

 Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, solo in tal caso il vizio di cui all'articolo 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'articolo 2103 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 30580/2019; Cass. n. 18692/2020; Cass. n. 613/2023).

E’ il lavoratore, su cui grava la prova del fatto costitutivo, a dover non solo allegare ma anche provare le mansioni previste dalla declaratoria di inquadramento, quelle in concreto svolte, la sussumibilità delle stesse nel livello anelato alla luce dei profili distintivi tra i livelli stessi di inquadramento.

7. Nei precedenti gradi di giudizio è stato affermato che tale procedimento logico-giuridico c.d. trifasico non poteva compiersi perché, pur essendo state accertate le attività lavorative concretamente svolte, il ricorrente non ha specificato i profili differenziali tra il livello posseduto e quello anelato.

8. È inconferente la deduzione, formulata solo in tale sede, secondo cui le pronunce sarebbero errate nella lettura delle declaratorie perché il discrimen non sarebbe ravvisabile nell’esercizio del potere di direzione.  

9. Nella sentenza di appello (cfr. fine pag. 4 e 5) la Corte stigmatizza la carenza della seconda e terza fase dell’iter trifasico innanzi indicato, con evidente carenza assertiva non colmabile in sede istruttoria e fondante, al contempo, le ragioni della mancata ammissione.

10. Il motivo presenta, peraltro, profili di inammissibilità perché il ricorrente non specifica quali siano le parti del gravame in cui sia stata censurata l’omessa valutazione trifasica compiuta in sede di prime cure.

11. Non essendo ravvisabile alcuna omissione la domanda non può che essere respinta.

12. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

13. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n. 4315/2020).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.