Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 luglio 2026, n. 22743
Lavoro - Retribuzione ordinaria - Compensi per lavoro straordinario - Differenze retributive - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Valutazione delle prove - Assenze del lavoratore - Calcolo del TFR - Contributo unificato - Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società M.N. S.r.l. al pagamento, in favore del lavoratore C.F., della somma complessiva di euro 23.720,75, in parte a titolo di retribuzione ordinaria e in parte a titolo di compensi per lavoro straordinario, oltre accessori, confermando per il resto la sentenza del Tribunale.
2. Il giudice di primo grado aveva, a sua volta, accolto parzialmente la domanda del lavoratore, riconoscendo differenze retributive per complessivi euro 28.820,47, ritenendo provato, tra l’altro, lo svolgimento di lavoro straordinario e il mancato integrale godimento delle ferie.
3. Contro la sentenza di appello la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
4. Resiste con contro ricorso il lavoratore.
5. Il Collegio ha deliberato il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta previsto dall’art. 380 bis 1. Cod.proc.civ.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è articolato in più motivi, tra loro in parte sovrapponibili, esaminabili congiuntamente in quanto attinenti, sotto diversi profili, alla dedotta violazione delle norme processuali in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di valutazione delle prove, nonché alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
2. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alla domanda concernente le differenze relative alla retribuzione ordinaria, ritenuta non proposta.
2.1. La censura è infondata.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, per come richiamata nel ricorso, risulta che il giudice di appello ha esaminato il complessivo thema decidendum, individuando le voci retributive oggetto di contestazione e pronunciandosi nei limiti delle domande devolute, con valutazione che non integra omissione di pronuncia ma, al più, una diversa qualificazione delle allegazioni difensive, non censurabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
In particolare, la stessa ricorrente, nel riportare il motivo d’appello che ritiene essere stato pretermesso, riferisce di aver criticato la quantificazione operata dal Tribunale quanto alle somme dovute dalla società, frutto della consulenza espletata.
E’ stato criticato il metodo, basato su sottrazione matematica tra retribuzione ordinaria astratta calcolata sulla base del CCNL di riferimento eventualmente dovuta a un lavoratore che ha prestato lavoro straordinario per cinque ore a settimana dal lunedì al venerdì con le stesse mansioni e anzianità del ricorrente e la retribuzione indicata nelle buste paga.
In sostanza, lungi dall’investire un capo autonomo della domanda, il motivo d’appello aveva riguardo alla tecnica di elaborazione del conteggio finale delle somme vantate, ritenuto errato perché implicante un riposizionamento delle singole poste retributive distonico rispetto allo svolgimento effettivo dell’attività di lavoro.
La Corte d’appello, peraltro, nel riferire sui contenuti della condanna disposta dal Tribunale, ha precisato (pag. 1 della sentenza impugnata) che la somma di euro 28.820, 00 era relativa all’espletamento di lavoro straordinario nella misura di un’ora al giorno dal lunedì al venerdì ed al godimento di sole due settimane di ferie all’anno.
Dunque, essendo stata impugnata la sentenza solo dalla datrice di lavoro, restava esclusa dal devoluto ogni altra pretesa eventualmente azionata dal lavoratore.
2. Con i motivi secondo, terzo e quarto, da trattare congiuntamente per connessione logico‑giuridica, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., nonché vizi nella valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento, rispettivamente, al mancato riconoscimento di un preteso pagamento in eccesso, al riconoscimento di lavoro straordinario anche in giornate di assenza e, più in generale, alla ricostruzione dei fatti e alla quantificazione dei crediti.
3.1. Le doglianze sono inammissibili.
Esse si risolvono, infatti, in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte territoriale che, per come emergente dagli atti, si presenta logica e coerente.
La Corte territoriale (pagg. 5 e 6) ha mostrato di aver esaminato in dettaglio il conteggio operato dal ctu sia in riferimento ai dati emergenti dalle buste paga acquisite agli atti che con riferimento alle valutazioni in diritto sottese alle determinazioni del consulente d’ufficio in tema di ferie non godute, ciò in ragione dell’accoglimento del motivo d’appello proposto dalla società.
Quanto, poi, alle singole ulteriori voci di credito, la Corte ha precisato che si era tenuto conto delle assenze del lavoratore e che nel calcolo del TFR si era considerata la sola retribuzione ordinaria prevista dal ccnl.
3.2. Deve ribadirsi che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, e non anche quando sia denunciato un erroneo apprezzamento del materiale probatorio, ipotesi estranea al sindacato di legittimità.
Viceversa, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888 - 01).
3.3. Peraltro, i motivi risultano meramente riproduttivi delle lagnanze proposte in appello, alle quali la Corte d’appello ha tuttavia fornito puntuale risposta, per cui anche per tale ragione gli stessi risultano del tutto aspecifici, in violazione dell’onere di specifica individuazione di un vizio preciso della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 366 cod.proc.civ.
4. Con l’ultimo motivo, la ricorrente censura la regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c., chiedendone la revisione in caso di accoglimento del ricorso.
4.1. Il motivo, che in realtà non assume alcuna reale natura di denuncia di vizio della sentenza, data la consequenzialità esistente tra soccombenza e condanna alle spese del giudizio, resta assorbito dal rigetto delle censure principali.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.