Esonero filiere agricole: scadenza versamento differita al 13 dicembre

L’Inps, con messaggio del 2 dicembre 2021, n. 4293, ha fornito ulteriori precisazioni sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 222, DL 19 maggio 2020, n. 34).
Come specificato nella circolare n. 57 del 12 aprile 2021, in caso di accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero richiesto, la quota eccedente l’esonero autorizzato e le contribuzioni escluse dall’esonero medesimo dovranno essere versate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell'istanza senza applicazione di sanzioni e interessi.
In data 11 novembre 2021 l’Istituto, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato alle aziende l’importo dell’esonero autorizzato, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nell’archivio anagrafico delle aziende.
Per le aziende che non avevano aggiornato la propria posizione anagrafica con l’indicazione della casella di posta elettronica certificata la comunicazione, con l’invito ad accedere al "Portale delle agevolazioni" per verificare l’importo autorizzato, è stata inviata a mezzo posta elettronica agli indirizzi di posta certificata/non certificata inseriti dalle aziende/intermediari nella domanda.
Considerato che il pagamento degli importi dovuti, come sopra ricordato, deve avvenire entro trenta giorni dall’invio della comunicazione dell’esito, decorrenti pertanto dall’11 novembre 2021, e tenuto conto che l’11 dicembre 2021 cade di sabato, giornata non bancabile, la scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre 2021.
Tale pagamento, relativo alle contribuzioni escluse dall’esonero e a quelle dovute a seguito di accoglimento parziale dell’istanza di esonero, potrà essere effettuato, nel rispetto delle condizioni contenute nel "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa", mediante rateazione. Sul debito regolarizzato con domanda di rateazione presentata entro il 13 dicembre 2021 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.
Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedente la misura dell’esonero autorizzato.
A decorrere dal 14 dicembre 2021 sulle somme da versare saranno dovute le sanzioni civili per omissione. La domanda di rateazione presentata a partire dalla medesima data comporterà l’applicazione, oltre alle predette sanzioni, degli interessi di dilazione.
Ai fini della verifica della regolarità contributiva, la regolarità sarà attestata solo dopo il pagamento della prima delle rate accordate.