Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 10 settembre 2021

Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, per l'anno 2021

Art. 1

Beneficiari

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi è riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero pubblicherà sul proprio sito web il decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, con l'elenco degli importi spettanti.

3. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere all'interno dei propri spazi informativi i messaggi di comunicazione istituzionale relativi alle misure adottate dalle autorità pubbliche per fronteggiare l'emergenza di sanità pubblica e per superare la crisi economica causata dalla pandemia COVID-19 che saranno resi disponibili dal Ministero dello sviluppo economico. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria alimenterà periodicamente la piattaforma messa a disposizione del Ministero informando la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del termine dell'operazione. Successivamente verranno generati i link per l'accesso ai messaggi istituzionali che verranno notificati mediante il sistema SICEM tramite l'invio di PEC alle emittenti beneficiarie con l'indicazione del periodo di trasmissione. Tale periodo sarà determinato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che lo comunicherà via PEC all'indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it casella di posta elettronica attivata presso la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.

4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente si impegna a trasmettere è fissato diversamente in ragione del contributo concesso, come riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti nelle ore di programmazione, secondo i limiti e le modalità previste dall'allegato, con l'impegno a garantire la messa in onda per una durata complessiva di almeno ventiquattro giorni compatibilmente con gli intervalli temporali di utilizzazione e di validità dei messaggi informativi che saranno resi disponibili.

Art. 2

Domanda di ammissione al contributo

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo straordinario, devono inviare apposita domanda firmata digitalmente per ogni marchio/palinsesto o emittente al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente mediante l'apposita funzionalità pubblicata sul sistema SICEM entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale di cui all'art. 1 con il quale saranno rese note anche le modalità operative per la presentazione della domanda. All'atto della domanda i soggetti si impegnano formalmente a mettere a disposizione gli spazi informativi appositamente indicati per la trasmissione dei messaggi di comunicazione istituzionale ricevuti relativi all'emergenza sanitaria secondo le modalità indicate nell'allegato.

2. In fase di compilazione della domanda, dovrà essere specificato il piano di messa in onda dei messaggi informativi con la sequenza dei passaggi giornalieri e l'indicazione dell'orario, dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda fino al termine della campagna. Tale operazione sarà oggetto di una verifica preventiva che, in caso di mancato rispetto del numero di passaggi minimi, come individuato nell'allegato, non permetterà l'invio della domanda.

3. Eventuali variazioni relative alla programmazione dei piani di diffusione dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it con le modalità e nel rispetto della durata minima e dei periodi fissati nell'allegato.

4. La sottoscrizione della domanda dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Art. 3

Criteri di verifica

1. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite gli Ispettorati territoriali, effettua idonei controlli a campione sul piano di messa in onda presentato dalle emittenti e sulla effettiva trasmissione dei messaggi informativi, anche verificando le registrazioni dei programmi che le emittenti sono tenute a conservare per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi come previsto dall'art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. I controlli a campione dovranno riguardare almeno il 5% degli operatori radiotelevisivi per ciascuna categoria e dovranno essere distribuiti su tutto il territorio nazionale.

3. I controlli potranno essere espletati presso la sede dell'emittente o su richiesta degli Ispettorati territoriali attraverso la messa a disposizione da parte delle emittenti radiotelevisive delle registrazioni digitali.

4. Allo svolgimento delle attività di verifica si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Erogazione e revoca del contributo straordinario

1. Il contributo è erogato, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente titolo, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. L'accettazione dell'impegno di cui all'art. 2 del presente decreto costituisce condizione di ammissibilità per accedere al contributo.

3. L'eventuale violazione dell'impegno di cui all'art. 2 costituirà causa di esclusione dal beneficio e, se accertata dopo la erogazione del contributo, comporterà la revoca ai sensi e con le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La revoca del contributo potrà essere parziale qualora la mancata diffusione non abbia riguardato la totalità dei messaggi inseriti nel piano di diffusione.

Art. 5

Copertura degli oneri

1. Le somme stanziate sono erogate a valere sul capitolo 3125 istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, esercizio finanziario 2021, entro il tetto massimo di spesa di 20 milioni di euro.

Allegato

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2021, n. 249.