Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 maggio 2025, n. 135

Quesiti sul trattamento fiscale della plusvalenza da cripto-attività

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'Istante (di seguito ''Istante'' o ''Società'') è una PMI innovativa iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM).

Attraverso la propria piattaforma di scambio rende disponibile alla propria clientela una serie di prodotti e servizi inerenti alle criptoattività, tra cui servizi di exchange, staking e custodial wallet.

Nell'ambito di queste attività la Società, nel corso del 2025, in qualità di operatore finanziario ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere i) e ibis), del decreto legislativo n. 231 del 2007, intende avviare la possibilità per i clienti di optare per il regime amministrato relativamente alla tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle criptoattività.

A tal fine l'Istante pone diversi quesiti riguardo il calcolo della plusvalenza nel caso in cui:

il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un self custodial wallet di sua proprietà;

il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange;

il cliente revochi l'opzione per il regime del risparmio amministrato;

la Società riceva depositi in criptovalute provenienti da altri wallet (self-custodial o presso altri exchange) intestati ai clienti stessi o a soggetti terzi.

Infine, la Società chiede chiarimenti in merito alla corretta determinazione del costo di acquisto delle criptovalute.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Nei casi in cui il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un self custodial wallet o un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, l'Istante ritiene di non avere obblighi quale sostituto d'imposta.

In tali ipotesi, poiché possono sussistere difficoltà nel determinare con certezza chi abbia la proprietà dei wallet, per dimostrare l'appartenenza al cliente, la Società richiederebbe una dichiarazione registrata dal cliente in audiovideo conferenza oppure una dichiarazione cartacea firmata nella quale si dichiari la proprietà del self custodial wallet oppure del wallet detenuto presso altri exchange.

I trasferimenti privi di elementi certi documentabili verrebbero considerati cessioni a titolo oneroso verso terzi e, pertanto, fiscalmente rilevanti.

Inoltre, l'Istante ritiene che nel caso in cui il cliente revochi l'opzione per il regime del risparmio amministrato, non si realizzi una plusvalenza e/o una minusvalenza e di dover adempiere ai propri obblighi di sostituto d'imposta nei confronti del cliente sino al mese di dicembre.

Nel caso in cui i clienti ricevano depositi in criptovaluta provenienti da altriwallet (self custodial wallet o wallet presso altri exchange) intestatati ai clienti stessi, l'Istante ritiene che «in qualità di sostituto d'imposta, non ci siano profili impositivi, dovendo l'istante verificare soltanto l'effettivo valore fiscale di carico (costo) delle cripto-valute ricevute. Pertanto, in assenza dell'eventuale certificazione rilasciata da altro intermediario che attesti il valore delle criptovalute trasferite, sarà il cliente che dovrà, mediante una dichiarazione registrata in audio video conferenza, una dichiarazione cartacea firmata o qualsiasi altra documentazione inerente, attestarne il relativo costo».

Riguardo l'ultimo quesito, la Società ritiene che nella determinazione della plusvalenza in presenza di criptoattività in regime amministrato, «le movimentazioni in ''scarico'' delle varie criptovalute debbano essere sempre valutate sulla base del costo medio, a nulla rilevando il valore di vendita».

 

Parere dell'Agenzia delle Entrate

 

L'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle ''criptoattività'', allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di criptoattività presenti nel sistema.

Puntuali indicazioni in merito a tale disciplina sono state fornite con la circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

In particolare, il comma 126 ha previsto una nuova categoria di redditi diversi con l'introduzione della lettera csexies) del comma 1 dell'articolo 67, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), modificata dall'articolo 1, comma 25, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), la quale prevede «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate. Ai fini della presente lettera, per ''criptoattività'' si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni».

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette criptoattività, comunque denominate, sono imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente) agli enti non commerciali (se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell'articolo 23 del Tuir, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26 per cento).

Con le modifiche recate dal successivo comma 128 al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il legislatore ha previsto la possibilità di applicazione della suddetta imposta sostitutiva anche da parte degli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e ibis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con l'opzione da parte del contribuente per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.

In particolare, per quanto riguarda il regime del risparmio amministrato il comma 3 del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevede che «I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta. Per le criptoattività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera csexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa».

Il successivo comma 4 prevede che «Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività».

Il comma 5 della medesima disposizione prevede che «Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi».

Inoltre, il comma 6 della disposizione in commento prevede che «Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività trasferiti».

Il successivo comma 7 dispone «Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1».

Ciò posto, la Società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all'atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente a tal fine una dichiarazione resa del contribuente.

In caso di revoca dell'opzione del regime amministrato da parte del cliente con passaggio al regime dichiarativo, l'Istante dovrà adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta fino al 31 dicembre dell'anno della revoca, comunicando al cliente i valori di carico delle criptoattività detenute nel wallet e, in caso di minusvalenze residue da compensare, il periodo d'imposta in cui le stesse si sono realizzate. Tali minusvalenze potranno essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a criptoattività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione per l'amministrato, o che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi. Eventuali minusvalenze possono essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.

Si ricorda che, come chiarito nella circolare n. 30/E del 2023, tenuto conto che, non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle criptoattività con i redditi diversi di natura finanziaria lo stabile rapporto con l'intermediario deve avere ad oggetto solo le criptoattività.

Nel caso in cui i clienti depositino criptovaluta, sui wallet detenuti presso l'Istante, proveniente da altri wallet (self custodial wallet o wallet presso altri exchange) intestatati ai clienti stessi, come chiarito nella circolare n. 30/E del 2023, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, qualora gli intermediari o operatori, che hanno ricevuto l'opzione per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle criptoattività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. È esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente non sia in grado di consegnare la documentazione dalla quale si evinca il costo o valore d'acquisto, l'intermediario assumerà come costo un valore pari a zero.

A titolo esemplificativo, la documentazione può essere costituita dalle contabili bancarie relative all'acquisto delle criptoattività ed ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari presso le quali sono state acquistate le criptoattività.

Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

Nel caso di specie, dunque, l'Istante dovrà verificare il valore fiscale di carico delle criptovalute ricevute, attraverso documentazione certa che lo attesti, altrimenti dovrà essere considerato come costo un valore pari a zero, non essendo valide dichiarazioni sostitutive rilasciate dal cliente.

Con riferimento all'ultimo quesito si evidenzia che nella citata circolare è stato chiarito che «gli intermediari assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a criptoattività aventi la medesima denominazione».

Quanto affermato ricalca quanto già detto in riferimento ad altri strumenti finanziari nella circolare n. 165 del 1998, paragrafo 3.3.4, a commento del comma 4, dell'articolo, 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, nel caso in cui i titoli o gli altri valori mobiliari della stessa specie ed aventi eguali caratteristiche (quali, ad esempio, le azioni ordinarie della società Alfa, le obbligazioni della società Beta rappresentative di un unico prestito, e così via) siano stati acquistati dal contribuente in date successive ed a prezzi diversi.

Ebbene, qualora ricorra questa ipotesi, si assume come costo o valore di acquisto quello medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea di attività finanziaria, il che consente all'intermediario di disporre di un unico valore da prendere a riferimento ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze e degli altri redditi diversi e appare corretto l'aggiornamento del valore medio delle criptoattività con medesima denominazione in presenza di acquisti successivi.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.