Firmato l'accordo Anasfim per il Marketing Operativo

Firmato, il 6/3/2017, tra ANASFIM, assistita da Confesercenti a cui aderisce da maggio 2015, e FISASCAT-CISL, FIST-CISL, e UILTUCS, l’Accordo Nazionale di secondo livello Settore Marketing Operativo.

L’ accordo Nazionale di secondo livello, che sarà vigente fino al 31/12/2018, è riferibile al CCNL TDS Confesercenti del 12/7/2016, essendo esso parte della contrattazione di secondo livello sottoscritta da ANASFIM, che aderisce a Confesercenti dal maggio 2015, con FISASCAT-CISL e UILTUCS.
Il suddetto accordo vincola i datori di lavoro del settore marketing operativo in quanto ANASFIM rappresenta circa 60 aziende associate che raggruppano circa 50 mila lavoratori.

Mensilità
Le parti convengono che il diritto alla quattordicesima mensilità maturerà in misura pari al 75% a decorrere dall’1/7/2017 e nella misura pari al 100% dall’1/7/2018.

Mercato del lavoro
In considerazione della variabilità nella frequenza, durata e collocazione temporale degli interventi da svolgersi presso i punti di vendita, gli addetti al marketing operativo vengono considerati agli effetti retributivi e normativi lavoratori discontinui, con applicazione della relativa parametrazione su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti e con possibilità da parte dei medesimi di assunzione di incarichi contemporaneamente anche a favore di più imprese del settore, quando non sussistano vincoli di esclusiva.

Per le stesse ragioni è consentita la stipulazione con gli addetti al marketing operativo, di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, o di contratti a part time, o di contratti a tempo determinato alle condizioni, con le modalità e nel rispetto dei parametri elencati nei punti seguenti.

Contratto di lavoro intermittente
Con riferimento all’art. 13 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, si può ricorrere al lavoro intermittente nell’intero arco annuale e senza limitazioni rispetto alle fasce di età dei lavoratori ed al numero di lavoratori occupati nell’impresa a tempo determinato o indeterminato e può essere attivato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore sia titolare. Inoltre, non opera il limite delle 400 giornate di chiamata in 3 anni.

Contratto di lavoro parziale
Si prevede l’aumento graduale della soglia minima di lavoro settimanale fino al limite previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016; per il biennio 2015-2016 il limite minimo settimanale resta a 12 ore; per i contratti instaurati nel biennio 2017-2018 il limite minimo casserà a 15 ore; per le assunzioni dal 2019 il limite minimo sarà quello previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016.

Contratto di lavoro a termine
Sono esenti dal limite del 20% di cui al comma 1 art. 23 D.Lgs. 81/2015, i contratti di lavoro a tempo determinato che presentino contestualmente i seguenti requisiti:
I. lavoratore a tempo determinato con indicazione specifica nella lettera di assunzione della commessa di riferimento alle cui mansioni deve essere esclusivamente adibito;
II. durata del contratto a tempo determinato non inferiore a 3 mesi.
Tale esclusione opera anche per i lavoratori di sede che svolgono mansioni di coordinamento, supporto ed assistenza alle attività di marketing operativo.

Inquadramenti contrattuali
Relativamente all’inquadramento degli addetti al marketing operativo si definiscono le declaratorie relative alle mansioni di promoter e di merchandiser, specifiche del settore, individuandone i livelli di approdo finali coerenti con le declaratorie del CCNL TDS Confesercenti 2016, nonché il percorso per il loro raggiungimento.
Relativamente alle tempistiche per il raggiungimento del livello di inquadramento definitivo, le Parti concordano che:
I. Supervisor o Area Manager, dall1/1/2017 passaggio definitivo al 5° livello
I. Promoter e Merchandiser, 7° livello fino al 31/12/2018 e dall’1/1/2019 passaggio definitivo al 6° livello.

Cessazione e cambio di appalto
Nel caso di cessazione di appalto senza possibilità di assorbimento del personale in altri servizi:
- la durata della eventuale consultazione sindacale di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, ove applicabile è contenuta entro il termine di 30 giorni;
- è riconosciuta come tipica esigenza tecnico-organizzativa aziendale, nella scelta per il licenziamento, quella della cessazione del rapporto con il lavoratore specificamente addetto al servizio oggetto dell’appalto cessato, che sia stato assegnato a tale commessa da almeno 60 giorni prima dell’eventuale cessazione dell’appalto;
- in caso di cessazione di appalto con prosecuzione della stessa attività in capo ad altro gestore, quando quest’ultimo assicuri l’assunzione del personale prima occupato nell’appalto stesso, il passaggio dei lavoratori avviene senza applicazione delle procedure per la riduzione del personale di cui alla legge n. 223/1991.