Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 aprile 2026, n. 11080
Trattamento pensionistico - Integrazione al minimo - Situazione economica equivalente del nucleo familiare - ISEE - Principio del pro-rata - Principio di gradualità ed equità intergenerazionale - Supplementi di pensione - Continuazione dell’attività - Accoglimento
Fatti di causa
Inarcassa impugna la sentenza in epigrafe indicata, della Corte d’appello di Roma, che ha respinto il gravame della Cassa avverso la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimato alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia unificata) a carico di Inarcassa mediante disapplicazione del Regolamento Generale di Previdenza del 2012 e applicazione dell’integrazione al minimo, con decorrenza dal 1° novembre 2019.
Secondo la Corte territoriale il Regolamento della Cassa del 2012, che escludeva il diritto all’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia ai pensionati con indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) superiore a euro 30.000,00 con riferimento all’anno precedente il pensionamento, era illegittimo siccome non rispettoso del principio del pro-rata, per essere l’importo della pensione liquidata inferiore alla previgente soglia di otto volte il contributo soggettivo minimo vigente alla data di decorrenza della stessa, alla stregua del Regolamento della Cassa antecedente al 2012.
Sono proposti quattro motivi di censura, cui resiste D.C. con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
La sentenza è censurata sulla base di quattro motivi.
1) Violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995, dell’art.24, comma 24, del D.L. n. 201/2011, degli artt.38 e 81 della Costituzione, con riferimento all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di Appello ha omesso di considerare che il parametro di legittimità del Regolamento di previdenza Inarcassa era costituito dalla riforma cd Fornero del 2011 e dall’art.81 Cost.
2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995, dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento al principio del pro rata e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di Appello ha omesso di considerare che il principio del pro rata temporis è inconferente rispetto alla fattispecie dell’anticipazione del trattamento pensionistico e della integrazione al minimo.
3) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995, dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento al principio di gradualità ed equità intergenerazionale e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di Appello ha omesso di considerare che il principio di gradualità ed equità intergenerazionale è inconferente rispetto alla fattispecie dell’anticipazione del trattamento pensionistico e della integrazione al minimo.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.38 della Costituzione, dell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995 con riferimento alla natura della integrazione al minimo e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha omesso di tener conto che l’istituto della integrazione al minimo è una prestazione assistenziale e non previdenziale.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte controricorrente, secondo la quale i motivi tenderebbero a censurare valutazioni di merito compiute dalla sentenza.
Al contrario, i motivi tendono a confutare le argomentazioni giuridiche espresse dalla Corte d’appello, in particolare negando che si applichi al caso di specie il principio del pro-rata e affermando che, comunque, esso non è stato violato.
I motivi, data la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.
Si controverte del diritto del professionista all’integrazione al minimo della pensione di vecchiaia unificata ordinaria – diversamente da quanto argomentato dalla Corte di merito in riferimento a trattamento di pensione di vecchiaia unificata anticipata – ostacolata, secondo la tesi patrocinata dalla Cassa, dalle disposizioni recate dall’art. 28 del Nuovo Regolamento della Cassa, entrato in vigore nel 2013, che escludono detta integrazione nel caso in cui il pensionato, nell’anno antecedente al pensionamento, sia titolare di un ISEE superiore al limite di 30.000,00 euro previsto da tale disposizione.
Vale tratteggiare la cornice regolatoria emergente dal Regolamento che, in vigore dal 1° gennaio 2013, ha sostituito il pregresso Statuto di Inarcassa, quanto alle prestazioni previdenziali:
-in luogo della pregressa pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità, viene erogata la pensione di vecchiaia unificata;
-i requisiti anagrafico e contributivo della pregressa pensione di vecchiaia, rispettivamente di 65 anni e di 30 anni, sono stati mantenuti nella nuova pensione di vecchiaia unificata;
-per la pensione di anzianità non era previsto un requisito anagrafico minimo, ma una riduzione del trattamento in proporzione agli anni mancanti per coloro che non avessero maturato 65 anni di età;
-mentre la pensione di vecchiaia era compatibile con l’esercizio della professione, non lo era la pensione di anzianità, la quale implicava l’obbligo di cancellazione dall’albo;
-la nuova pensione di vecchiaia unificata è compatibile con l’iscrizione all’albo e la continuazione dell’attività, e, come la precedente pensione di vecchiaia, attribuisce supplementi di pensione in relazione alla continuazione dell’attività;
-sia la pensione di vecchiaia sia quella di anzianità previste dal precedente Statuto Inarcassa erano calcolate nel rispetto di un minimo;
-il nuovo Regolamento del 2012 ha introdotto la possibilità di chiedere la pensione di vecchiaia unificata in via anticipata rispetto al requisito anagrafico di 65 anni, avendo un’età minima di 63 anni; in tal caso spetta una riduzione sulla quota del trattamento pensionistico calcolato con sistema retributivo e non spetta l’integrazione al minimo; di converso, il professionista può continuare a svolgere l’attività e ha diritto a supplementi di pensione al compimento di ogni successivo quinquennio di iscrizione e contribuzione (art.25);
- il nuovo regolamento, ferma restando la normativa previgente, ha escluso l’adeguamento alla pensione minima per il pensionato il cui valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d.lgs. n.190/1998 e s.m.i., con riferimento all’anno precedente il pensionamento, sia superiore ad euro 30.000,00 (art.28, co.5).
In linea generale va ribadito (v. Cass. n. 17980/2023) che la regola del pro-rata introdotta con l’art.1, comma 12, della legge n.335/1995 non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva), ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo.
Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 34273/2024), il principio del pro-rata non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso: in tal caso, non si tratta di parametrare il calcolo della pensione secondo due regimi temporalmente e normativamente distinti in ordine al computo delle quote, ma di attrarre la disciplina giuridica del trattamento pensionistico all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto a pensione.
Nella specie, il diritto alla pensione unificata è sorto solo con il Regolamento del 2012 che, per la prima volta, ha introdotto la possibilità di optare per il pensionamento a 63 anni, la compatibilità con l’iscrizione all’albo e la continuazione dell’attività e, come la precedente pensione di vecchiaia, l’attribuzione di supplementi di pensione in relazione alla continuazione dell’attività.
Dunque, a tale sopravvenuto regime viene attratta tutta la disciplina del trattamento pensionistico, ovvero: a) riduzione della quota calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 del Regolamento; b) esclusione dell’integrazione al minimo ai sensi ex art.28.5, lett. a) del Regolamento.
Il principio del pro-rata, invero, è già salvaguardato nei diversi termini previsti dall’art.20.2 del Regolamento 2012, ovvero prevedendo che la pensione di vecchiaia unificata sia costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario, ove la prima quota, riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, è determinata col metodo retributivo, e la seconda quota, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, è determinata col metodo contributivo.
Diversamente da quanto reputato dal Collegio d’appello, non vi è alcuna anzianità maturata da salvaguardare né alcun relativo affidamento, poiché l’istituto della pensione di vecchiaia unificata è stato introdotto a partire dal 1°.1.2013 e, rispetto ad esso, non poteva esservi alcun affidamento sul fatto che tale nuovo istituto avrebbe mantenuto l’integrazione al minimo alle medesime condizioni previgenti.
L’applicazione dell’art.28.5 del Regolamento del 2012, dipende dal fatto che il diritto a pensione è stato acquisito sotto la vigenza e in forza dell’introduzione dell’istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipo sull’età pensionabile ordinaria, sicché in modo integrale al relativo regime il trattamento pensionistico deve rifarsi.
Quanto poi all’affermazione secondo cui l’esclusione dell’integrazione al minimo violerebbe l’art.38, comma 2, Cost., in quanto priverebbe l’assicurato dei mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, occorre rilevare quanto segue.
Il diritto all’integrazione al minimo della pensione non può essere considerato in modo assoluto ma deve essere valutato in un giudizio di bilanciamento con contrapposti interessi, tra cui quello di contenimento della spesa previdenziale.
È così nel sistema dell’AGO, dove l’esclusione dell’integrazione al minimo della pensione calcolata col metodo contributivo (art.1, comma 6, della legge n.335/1995) risponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (v. punto 5 del Considerato in diritto di Corte Cost. n.400/1999, nonché punto 12 del Considerato in diritto di Corte Cost. n.94/2025), e dove, più in generale, sempre trattando dell’integrazione al minimo, è stato affermato che l’art.38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca il trattamento pensionistico (v. Corte Cost. n.240/1994); ed è così anche nell’ordinamento delle Casse professionali, dove l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale è imposta dall’art.3, comma 12, della legge n.335/95, volto ad assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali nell’arco temporale non inferiore ai trenta anni, poi portato a cinquanta anni, con obbligo delle Casse di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine.
Né può dirsi che il predetto bilanciamento tra prestazione previdenziale ed equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche sia stato attuato, mercè l’eliminazione dell’integrazione al minimo, in modo del tutto sproporzionato rispetto al risparmio perseguito dall’ente previdenziale, come afferma la sentenza impugnata.
Merita, inoltre, considerare l’esclusione dell’integrazione al minimo è controbilanciata dal vantaggio – non configurabile nel regime previgente – di continuare ad esercitare l’attività e quindi di fruire dei supplementi di pensione quinquennale (art.25 del Regolamento), in modo da eventualmente integrare l’originaria misura del trattamento pensionistico.
Una volta escluso che l’art.28.5, lett. a) del Regolamento del 2012 determini l’illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 38, comma 2, Cost., nemmeno potrebbe valere l’argomento secondo cui spetterebbe alla Cassa dimostrare che l’art.28.5 del Regolamento serva alla stabilità finanziaria dell’ente e al pareggiamento di bilancio: peraltro, va precisato che il risparmio di spesa dovuto alla mancata integrazione al minimo non può non contribuire alla stabilità finanziaria della Cassa così da garantire risorse in favore di tutti gli iscritti e quindi anche alle nuove generazioni, in attuazione dell’equità intergenerazionale cui ha riguardo l’art.3, comma 12, della legge n.335/1995.
Conclusivamente, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, per nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di lite del giudizio di legittimità.