Emersione di rapporti di lavoro: ulteriori istruzioni sugli adempimenti dichiarativi e contributivi

Con circolare del 4 maggio 2021, n. 73, l’Inps fornisce ulteriori istruzioni in merito agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare ai sensi dell’articolo 103 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

I datori di lavoro - già in possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto - dovranno rivolgersi alla Struttura INPS territorialmente competente per richiedere, tramite la funzione "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale", utilizzando come oggetto "Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020", l’apertura di un’apposita matricola aziendale. Per tali matricole non è possibile utilizzare la procedura automatizzata di inquadramento, disponibile sul sito internet dell’Inps.
Per i datori di lavoro che non siano già in possesso di una matricola aziendale, la richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente, indicando nell’oggetto "Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020".
La matricola aziendale, aperta con le suddette modalità, dovrà essere utilizzata esclusivamente per inserire in denuncia i dipendenti oggetto di istanza di emersione e dovrà essere contraddistinta dal codice di autorizzazione "5W", avente il significato di "Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. n. 109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020".
L’apertura di una matricola per l’emersione ai sensi dell’articolo 103 del L n. 34/2020 potrà avvenire esclusivamente da parte dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di emersione di cui al predetto articolo 103 e che presentano in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura uno dei codici Ateco indicati nell’elenco di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 68 del 31 maggio 2020 (ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 4 del DM 27 maggio 2020).
Per quanto riguarda la decorrenza dell’apertura della matricola caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W", i datori di lavoro dovranno effettuare la richiesta in argomento indicando espressamente una delle seguenti date:
1. il 19 maggio 2020, per le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
2. il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
3. la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.
Nei casi previsti ai punti a) e b), la richiesta di apertura della matricola, se non ancora presentata, dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dal 4 maggio 2021.
Nel caso indicato al punto c), la richiesta di apertura della matricola, se non ancora presentata, dovrà essere inoltrata in tempo utile per l’assolvimento degli ordinari obblighi contributivi.
I versamenti e gli adempimenti informativi, riferiti al mese di maggio e ai mesi precedenti, dovranno essere effettuati entro le scadenze ordinarie relative al mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.
Se la richiesta di apertura di una matricola per emersione è presentata da un datore di lavoro già in possesso di una matricola aperta per un’attività coincidente con quella oggetto di emersione, la nuova matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W" - dovrà avere le medesime caratteristiche contributive della matricola esistente.
Laddove la richiesta di apertura di una matricola per emersione è presentata da un datore di lavoro già in possesso di una matricola aperta per un’attività diversa da quella oggetto di emersione, la nuova matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W":
- dovrà avere lo stesso c.s.c. e le stesse caratteristiche contributive della matricola già esistente, se l’attività oggetto di emersione non è autonoma rispetto a quella principale, in ossequio al principio della prevalenza dell’attività adottato dall’Istituto in materia di classificazione dei datori di lavoro;
- dovrà essere aperta in relazione all’attività di cui al codice Ateco dichiarato in fase di richiesta e a essa dovrà essere attribuito il relativo c.s.c., se l’attività oggetto di emersione è autonoma rispetto a quella per la quale è già presente una matricola.
Se la richiesta di apertura di una matricola per emersione è presentata da parte di un datore di lavoro che non è già in possesso di una matricola DM, la nuova matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W" - dovrà essere contraddistinta dal codice Ateco dichiarato in fase di richiesta e a essa dovrà essere attribuito il relativo c.s.c.

Relativamente alle aziende assuntrici di manodopera agricola, l’Inps precisa che l’apertura della posizione contributiva per l’emersione potrà avvenire esclusivamente da parte dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di emersione di cui al predetto articolo 103 e che presentano in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura uno dei codici Ateco previsti.
Per quanto riguarda la decorrenza della posizione contributiva per emersione, di seguito CIDA per emersione, caratterizzata dal codice autorizzazione "5W", avente il significato di "Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020", la stessa deve essere individuata nella data più remota tra le seguenti:
a) il 19 maggio 2020, se è stata presentata almeno un’istanza volta all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
b) il giorno successivo alla data di presentazione più remota tra le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro più remota tra le istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.
La trasmissione della Denuncia Aziendale, di seguito D.A. per emersione, per il rilascio del CIDA per emersione, se non ancora effettuata, dovrà avvenire entro quindici giorni dal 4 maggio 2021.
Per le D.A. per emersione con data decorrenza attività individuata in modo difforme dai criteri indicati in precedenza, i datori di lavoro dovranno richiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare, alle Strutture territoriali di riferimento, la variazione della data indicata nella D.A. inviando la richiesta a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: "D.A. per emersione art. 103 D.L n. 34/2020".
I rapporti di lavoro instaurati dopo la definizione della procedura per emersione non devono essere dichiarati con il CIDA per emersione.
Le dichiarazioni di manodopera agricola (flusso Uniemens/Posagri) afferenti ai CIDA per emersione, per i periodi retributivi il cui termine di invio è già scaduto, dovranno essere trasmesse entro il mese di giugno 2021.
Per i flussi Uniemens/Posagri inviati entro i termini sopraindicati, l’Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza aggravio di somme aggiuntive.