Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 07 agosto 2020, n. 255

Detrazioni articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR. Cessione del relativo credito

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società istante opera nella ...

L'istante rappresenta di aver maturato, nel corso del 2019, un rilevante ammontare di credito d'imposta a seguito dell'avvenuto esercizio dell'opzione per la cessione della detrazione di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera h), del TUIR, esercitata dai propri clienti in relazione alle spese sostenute in tale anno per l'acquisto di impianti fotovoltaici.

Tuttavia, considerato che l'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 3 -ter dell'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, l'istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di cedere, ulteriormente, ai propri fornitori di beni e servizi, dal 20 marzo  2020, il credito d'imposta ricevuto dai propri clienti, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

La società istante ritiene che il credito d'imposta maturato nel corso del 2019, per effetto delle cessioni delle detrazioni IRPEF relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera h), del TUIR sostenute nel medesimo anno (già comunicate o da comunicarsi entro il 28 febbraio 2020) da parte di propri committenti, possa, alternativamente, essere ceduto ad altri subfornitori del cessionario o ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione. In merito, rileva che l'abrogazione del comma 3- ter dell'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 deve essere interpretata nel senso che non sono più cedibili, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le detrazioni maturate sulle spese per tali interventi sostenute a decorre dalla suddetta data.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto del presente parere la sussistenza dei requisiti per la fruizione delle detrazioni maturate in capo ai cessionari del credito, su cui resta impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 10, comma 3- ter, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in vigore al 31 dicembre 2019, prevedeva che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h),  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari".

Per le modalità di attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 660057 del 31 luglio 2019.

Il punto 5.2 del citato Provvedimento stabilisce che: " I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono cedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Il successivo punto 5.3 chiarisce che la cessione del credito deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e rinvia, per quanto non espressamente previsto nello stesso Provvedimento, alle modalità di cui al punto 4 del Provvedimento, prot. n. 100372 del 18 aprile 2019, "ai fini della determinazione del credito cedibile, dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto e dell'eventuale successiva cessione del credito stesso".

In particolare, con riferimento al caso di specie, si rileva che il punto 4.4 del Provvedimento prot. n. 100372/2019, stabilisce che "l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare, con le modalità di cui al successivo punto 5 del presente Provvedimento, solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate".

Inoltre, al punto 4.5, è altresì previsto che "la comunicazione da parte del cessionario dell'eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto avviene a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l'accettazione del credito stesso (...)". Ai sensi del punto 5.1 del medesimo Provvedimento " il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, e comunque, dopo l'accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue."

Pertanto, da un punto di vista procedurale, il cessionario deve attendere che il credito d'imposta ceduto da parte dei suoi clienti, in relazione alle spese sostenute nel 2019, sia pubblicato nell'apposita piattaforma accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. A partire dal 20 marzo 2020, tramite la suddetta piattaforma il credito d'imposta attribuito al cessionario dovrà essere accettato e potrà essere, in alternativa, oggetto di successiva cessione ai propri fornitori di beni e servizi o utilizzato, in dieci quote annuali, in compensazione.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene quindi che, sebbene l'articolo 10, comma 3- ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 sia stato abrogato dall'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rimane possibile per il soggetto istante cessionario del credito d'imposta (relativo alle spese inerenti gli interventi di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera h), del TUIR effettivamente sostenute nel 2019 e già comunicate o da comunicarsi entro il 28 febbraio 2020), un'ulteriore cessione di tali spese ai propri fornitori di beni e servizi.