Decreto "sostegni": chiarimenti sull'indennità onnicomprensiva per i lavoratori dello spettacolo

Con messaggio del 30 aprile 2021, n. 1764, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti sulle indennità COVID-19 previste dal decreto legge n. 41 del 2021, con particolare riferimento all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo.

L’articolo 10, del Decreto sostegni, al comma 6 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’indennità, in particolare, è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
L’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Ciò premess, in relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, l’Inps chiarisce che, i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.
Altresì, l’Istituto precisa che, l’incompatibilità di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni (per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport) con il Reddito di emergenza è da intendersi con il solo Rem 2021.
Corrispondentemente il Rem 2021 è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.