Regime speciale Impatriati: ultimi chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate con le risposte del 16 settembre 2021, nn. 594 e 596 ha fornito chiarimenti sull’accesso al regime speciale dei lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015) per i controesodati e per i lavoratori che svolgono in Italia l’attività lavorativa in smart working per una società estera.

I controesodati, iscritti all'Aire alla data del 31 dicembre 2019 e che beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possono esercitare l’'estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione del 50% del reddito imponibile, di cui all’art. 16, co. 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015.
Infatti, il regime agevolativo non contiene alcuna limitazione soggettiva all'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla L. n. 238/2010. In particolare non vi è alcuna limitazione per coloro che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 già beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati.
In tal senso, se soddisfatti tutti i requisiti per accedere all’estensione dell’agevolazione, i controesodati che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, co. 4 D.Lgs. n. 147/2015 sono diventati, a tutti gli effetti, beneficiari del regime agevolativo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cittadino italiano iscritto all’Aire, dipendente di una società statunitense, può usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati se rientra in Italia continuando a svolgere l’attività in modalità smart working per la stessa azienda straniera.

In presenza di figlio/a minorenne, inoltre, ai sensi del cit. art. 16, co. 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015, è possibile continuare a beneficiare dello sconto fiscale per altri cinque anni con tassazione del reddito agevolato nella misura ridotta del 50%.