Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 16 settembre 2021, n. 600

Credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 e credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015: società tra professionisti

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società istante, costituita in data ... 2021, ha per oggetto principale "...l'erogazione di servizi socio sanitari per la branca odontoiatrica svolti esclusivamente per il tramite dei soci persone fisiche entrambe in possesso dei titoli abilitanti per l'esercizio della professione odontoiatrica...".

Ha intenzione di realizzare un programma di un investimenti, ammontante a circa Euro xxx.xxx,xx, finalizzato all'acquisto di apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico (alcuni dei quali aventi le caratteristiche di cui all'allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Dato l'ammontare dell'investimento programmato, sta valutando la possibilità di accedere al credito d'imposta per i beni materiali Industria 4.0 disciplinato dall'articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e al credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98 - 108, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Alla luce della sentenza n. 7407 emessa dalla Corte di Cassazione in data 17 marzo 2021 avente ad oggetto la qualificazione della natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti (qualificabile, ad avviso della Suprema Corte, reddito di impresa o reddito professionale in virtù dell'effettiva organizzazione del lavoro), la società istante chiede di sapere:

1. se il reddito prodotto dalla società debba essere considerato reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo;

2. se la società, in funzione della risposta di cui al punto precedente, potrà accedere alle agevolazioni sopra indicate relative agli investimenti in beni strumentali;

3. se le suddette agevolazioni sono tra esse cumulabili;

4. se il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex legge n. 208 del 2015 concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

La società istante ritiene che il reddito prodotto dalle società tra professionisti vada inquadrato come reddito d'impresa (conformemente al consolidato orientamento espresso nel tempo dall'Agenzia delle Entrate).

Di conseguenza ritiene che potrà usufruire delle agevolazioni fiscali ex articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ed ex articolo 1, commi 98 - 108, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Ritiene, altresì, che le due agevolazioni sono tra esse "cumulabili a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto".

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non forma oggetto del presente interpello la verifica dei requisiti necessari per accedere ai benefici in argomento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Tanto evidenziato, in merito ai quesiti posti dall'istante si formulano le seguenti osservazioni.

Il primo quesito verte sulla qualificazione del reddito prodotto dalle società tra professionisti.

L'art. 10, comma 3, della Legge n. 183 del 2011 consente "la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile", ossia società di persone, società di capitali e cooperative. Il successivo comma 4 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti (di seguito S.T.P.) le società il cui atto costitutivo preveda, fra l'altro, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, sempreché il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il comma 5 del citato articolo 10 prevede, inoltre, che la denominazione sociale della S.T.P., in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

Il regolamento di attuazione, adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con Decreto n. 34 del 2013, prevede, tra l'altro, che:

- la società tra professionisti è iscritta, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia nella sezione speciale del Registro delle imprese istituito ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.lgs. n. 96 del 2001 (art. 7) e in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti (art. 8, comma 1);

- ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta (art. 12, comma 1).

In base alle disposizioni richiamate risulta che le S.T.P. possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa. Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella Legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo.

Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. Risoluzione n. 35/E del 2018).

Con il secondo quesito, direttamente collegato al primo, la società istante chiede di sapere se, a fronte di un programma di investimenti in beni strumentali, possa beneficiare sia del credito d'imposta Industria 4.0 ex articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 sia del credito d'imposta ex articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015.

L'articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n.160 riconosce un credito d'imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, entro 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (termini prorogati dalla legge n. 178 del 2020).

L'ambito soggettivo di applicazione è rappresentato da tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, introdotto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Nei provvedimenti emanati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 24 marzo 2016 ed il 14 aprile 2017, in attuazione del comma 103 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, è previsto che il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta "è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d'impresa".

Destinatari di entrambe le agevolazioni sono, quindi, i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che l'istante, al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge che non formano oggetto del presente interpello, può beneficiare dei citati crediti di imposta.

In merito al terzo quesito sulla cumulabilità delle suddette misure agevolative, si conferma l'orientamento interpretativo, espresso sull'analogo credito di imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 con la risposta n. 360 del 16 settembre 2020, in cui è stato chiarito che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

Infine, in relazione al quarto quesito sulla rilevanza fiscale del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, si rinvia a quanto già chiarito con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.