Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 16 settembre 2021, n. 601

Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società ALFA S.r.l. ha stipulato nel 2019 un contratto di leasing relativamente ad un fabbricato commerciale da utilizzare come bene strumentale, che all'epoca era da costruire e oggi è in corso di costruzione.

Come d'abitudine, la concedente (BETA S.p.A.) finanzia l'intera operazione, dall'acquisto del terreno alla sua completa edificazione, ma la realizzazione del fabbricato avviene su indicazione e responsabilità dell'utilizzatore (ALFA S.r.l.). Il contratto di leasing qualifica l'utilizzatore come committente dei contratti di appalto a costruire, le imprese scelte dall'utilizzatore per la realizzazione delle opere come appaltatrici e la concedente come finanziatore delle opere. Le società costruttrici fatturano gli stati di avanzamento lavori all'utilizzatore, la quale rifattura gli stessi importi alla concedente, la quale paga direttamente i fornitori.

Le fatture che la società istante riceve in relazione alla costruzione dell'immobile, così come quelle (di pari importo) che emette nei confronti della società di leasing, costituiscono "partite di giro": le fatture passive non rappresentano costi o spese, così come le fatture attive non rappresentano ricavi, e vengono perciò contabilizzate rispettivamente come debiti e crediti che si compensano totalmente.

Con riguardo all'esercizio 2019, per l'operazione di leasing l'istante ha ricevuto fatture passive e rifatturato alla società di leasing un totale di xx.xxx,xx euro più IVA. Tra le fatture del 2019 ci sono anche quelle riepilogative degli oneri sostenuti per il terreno edificabile prima della stipula del contratto di leasing, rifatturate alla società di leasing dopo la stipula del contratto stesso. Con riguardo all'esercizio 2020, l'istante ha invece ricevuto fatture passive e rifatturato alla società di leasing un totale di xxx.xxx,xx euro più IVA.

Considerato che l'articolo 1 del decreto legge n. 41 del 2021 prevede, per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19, un contributo a fondo perduto condizionato alla riduzione del 30% del fatturato medio mensile del 2020 rispetto a quello del 2019, l'istante domanda se nel calcolo del fatturato medio mensile debbano o meno essere considerate le fatture di riaddebito emesse nei confronti della società di leasing.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'istante ritiene corretto escludere dal calcolo del fatturato le fatture emesse alla società di leasing sia nel 2019 che nel 2020, in quanto esse rappresentano mere "partite di giro" e non ricavi o entrate per la società istante.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

Preliminarmente si precisa che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito agli ulteriori requisiti per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "decreto Sostegni"). Su ogni aspetto diverso da quello oggetto della presente istanza rimane pertanto fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Sempre preliminarmente, come peraltro chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, si rammenta che il parere reso in sede di interpello ordinario, stante la natura consultiva dell'attività svolta dall'Amministrazione, ha carattere non vincolante per il contribuente (cfr. Corte costituzionale, sentenza 14 giugno 2007, n. 191) e, in quanto privo dei requisiti di esecutività - perché non produce automaticamente ed immediatamente effetti - ed esecutorietà - perché non impone coattivamente l'adempimento di alcun obbligo -, risulta carente delle caratteristiche che potrebbero determinare una lesione dei diritti dell'istante. Di conseguenza, l'istante avrebbe potuto presentare, in linea di principio, istanza di accesso al contributo de quo entro i termini previsti dalle disposizioni qui di seguito riportate (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021), restando libero, successivamente, di conformarsi o meno al parere espresso dalla scrivente con la risposta all'interpello in questione.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, decreto sostegni), prevede il riconoscimento di «[...] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1 (di seguito, «CFP COVID-19 decreto sostegni»).

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L'agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". Si tratta, in sintesi, dei contributi a fondo perduto previsti:

- dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto "Ristori"), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

- dall'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, destinato agli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al medesimo decreto e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto (cosiddette regioni "rosse");

- dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, destinato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;

- dall'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «contributo a fondo perduto COVID-19»).

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato rappresentato che «Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, in ordine alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui al decreto sostegni, tenuto conto altresì delle criticità rappresentate da ordini professionali e associazioni di categoria, con la presente circolare vengono fornite ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti. Al riguardo, si precisa che per quanto qui non esaminato e tenuto conto delle differenze del «CFP COVID-19 decreto sostegni» rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, restano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020»

In merito al tema oggetto del presente interpello, si ritiene che, in relazione all'attività immobiliare descritta in istanza, analogamente a quanto chiarito per i consorzi con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 (paragrafo 2.6), tenuto conto che la società istante si limita ad operare il ribaltamento dei costi alla società di leasing, la stessa non possa fruire del contributo qui in esame.