Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 novembre 2016, n. 24106

Sanzione disciplinare - Violazione del dovere di segretezza - Documenti aziendali riservati - Codice disciplinare

 

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 28 settembre 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza del 6 giugno 2014, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato il ricorso proposto da P.I. s.p.a. nei confronti di C.F., suo dipendente, ed inteso all’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione per due giorni dal servizio e dalla retribuzione inflitta al C. "per aver violato il dovere di segretezza e acquisito in modo anomalo documenti aziendali "riservati" - tratti da report ispettivo - redatto dalla funzione I.A. di P.I. in data 28.11.2006 .... per produrli successivamente in un contenzioso instaurato contro la società datrice di lavoro".

Ad avviso della Corte territoriale la sanzione era illegittima e per omessa previa affissione del codice disciplinare - non potendo considerarsi la condotta contestata violativa dell’obbligo di fedeltà previsto direttamente dalla legge del cui disvalore il lavoratore ben può rendersi conto utilizzando il comune sentire sociale - e perché il dovere di segretezza e/o riservatezza non poteva ritenersi violato quando il lavoratore aveva prodotto in giudizio, a fini difensivi, documenti relativi ad accertamenti ispettivi aziendali che lo riguardavano.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso P.I. affidato ad un unico articolato motivo.

Il C. è rimasto intimato.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c. e 14 e 15 Cost. in quanto:

- diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza l’impossessamento da parte di un dipendente di documenti riservati (nella specie una relazione ispettiva interna ed una comunicazione di servizio interna aziendale) integra una violazione del dovere di fedeltà ovvero un condotta la cui antigiuridicità prescinde dalle ipotesi, peraltro solo indicative, previste dal codice disciplinare e, quindi, anche dall'affissione dello stesso;

- che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto l’assenza di un pregiudizio per la società visto che l’impossessamento dei menzionati documenti era avvenuto da parte del C. per produrli in giudizio a fini difensivi perché lo riguardavano e che, quindi, non vi era stata alcuna violazione da parte del lavoratore del dovere di segretezza e/o riservatezza né nella contestazione vi era stato alcun riferimento alle modalità con cui il dipendente era venuto in possesso dei medesimi.

Il motivo è inammissibile nella prima parte ed infondato nella seconda.

Vale ricordare che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente luna o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex multis. Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare non solo per mancata affissione del codice disciplinare, ma anche perché la condotta ascritta al C. non poteva considerarsi violativa del dovere di segretezza e/o riservatezza, ratio decidendi quest’ultima, non incisa, per quanto appresso si dirà, dalla seconda parte del motivo.

Ed infatti, l’impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione del principio da questa Corte affermato in numerose pronunce secondo cui il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ., anche ove i documenti prodotti non abbiano avuto influenza decisiva sull'esito del giudizio, operando, in ogni caso, la scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 cod. pen., che ha valenza generale nell'ordinamento, senza essere limitata al mero ambito penalistico (Cass. n. 25682 del 04/12/2014) e tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda (Cass. n. 3038 del 08/02/2011; Cass. n. 22923 del 07/12/2004; Cass. n. 12528 del 7 luglio 2004 tra le varie).

Per tutto quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il C. rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

Inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.