Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 settembre 2020, n. 19611

Licenziamento disciplinare - Prelevamenti indebiti disconosciuti - Necessaria contestazione dell'addebito - Diritto di difesa del lavoratore - Documenti non prodotti in precedenza

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 17.7.2018, respingeva il gravame proposto dalla Banca N. s.p.a. avverso la decisione resa all'esito del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 51 I. 92/1992, del Tribunale di Cosenza, che aveva confermato l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 92/2012, con la quale era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato dalla Banca a F.C. e ne era stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro.

2. La Corte distrettuale, per quel che ancora rileva nella presente sede, osservava che le deposizioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria non potevano ritenersi idonee a corroborare l'attendibilità di quanto dichiarato da J.S., cliente della Banca - che aveva dichiarato di disconoscere una serie di operazioni di prelevamento effettuate dal suo conto e riferito che il C. le aveva fatto firmare in più occasioni moduli in bianco dopo l'estinzione di un libretto di risparmio a lei intestato e del riversamento delle  somme su un conto corrente bancario -, avendo i dichiaranti fatto riferimento a circostanze non oggetto di conoscenza diretta, in quanto apprese dalla stessa S.; aggiungeva che la disamina delle dichiarazioni rese da quest'ultima dinanzi alla Corte d'appello aveva confermato i dubbi palesati dal Tribunale circa la genuinità della ricostruzione della vicenda operata dalla stessa, su cui si basavano le contestazioni di addebito elevate nei confronti del C..

3. In particolare, la Corte osservava che non era dato comprendere: per quale motivo alla fine di ottobre 2013, allorchè la S. si era recata presso la filiale per avere chiarimenti circa i movimenti del proprio conto - avendo quindi già il sospetto di essere stata raggirata dal C. - avesse sottoscritto ulteriori moduli in bianco; perché, posto che, come la cliente sosteneva, i prelievi erano stati effettuati in periodi in cui ella era fuori sede, non avesse segnalato fin dal primo momento tale circostanza, così consentendo di effettuare i relativi accertamenti nell'immediatezza dei fatti; per quale motivo il C. avesse sottoscritto una ricognizione di debito per un importo inferiore a quello del preteso ammanco dopo che la cliente aveva scoperto di essere stata raggirata, come sosteneva, dal predetto impiegato della filiale; perché avesse segnalato solo in sede di reclamo la presenza, nel giorno di fine ottobre indicato, del proprio compagno, che, a dire della stessa, l'aveva accompagnata; perché non si fosse preoccupata di segnalare l'esistenza di una registrazione di una conversazione telefonica intercorsa con il C., nel corso della quale questi avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Rilevava che tali incongruenze - che si aggiungevano a quelle evincibili dal verbale della escussione di tale teste - si traducevano in lacune del procedimento disciplinare ed in carenze della contestazione dell'addebito che la banca aveva basato unicamente sulla denunzia della cliente, senza procedere ad alcun vaglio della fondatezza della stessa, come dimostrato dalla circostanza che solo nel grado di appello erano stati richiesti accertamenti volti a confermare la genuinità di quanto dalla predetta dichiarato.

4. Al riguardo la Corte affermava che il vaglio giudiziale doveva riguardare quei fatti e quelle circostanze che parte datoriale aveva posto a base della contestazione e che la fase giudiziale non poteva servire, invece, ad integrare lacune dell'iter procedimentale culminato nel provvedimento espulsivo, in quanto ciò avrebbe comportato la violazione del diritto di difesa del lavoratore, nonchè del principio di immutabilità della contestazione.

5. Di tale decisione domanda la cassazione Intesa Sanpaolo s.p.a. (successore a titolo universale della s.p.a. Banca Nuova), affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il C..

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, la s.p.a. Intesa Sanpaolo contesta la mancata ammissione di mezzi istruttori, con conseguente vizio della sentenza derivante dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente richiesti; in particolare, si duole della omessa acquisizione di documentazione decisiva ripetutamente richiesta, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 210, 421 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., sul rilievo che già con il reclamo aveva dedotto le gravissime carenze dell'istruttoria svolta dal giudice dell'opposizione.

1.1. In particolare, lamenta la mancata acquisizione, all'udienza del 5 luglio 2018, della documentazione in possesso della teste escussa, relativa alla prova della sua assenza nelle date in cui in filiale erano stati effettuati prelevamenti indebiti disconosciuti, documentazione relativa a prenotazioni e soggiorno in F., e messaggistica comprovante i contatti con il C., il mancato ordine di esibizione del cellulare per eseguire accertamenti tecnici, in contrasto con i principi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c.

1.2. Assume che, vertendosi in ipotesi di semiplena probatio, tale situazione avrebbe legittimato il ricorso ai poteri istruttori anche d'ufficio atti a superare la lacuna istruttoria.

1.3. Evidenzia come nessuna motivazione sia stata addotta per disattendere le richieste e che la stessa istanza di acquisizione non poteva considerarsi tardiva, avendo riguardo a documentazione personale della teste di cui la banca non poteva disporre altrimenti, relativa a copia di messaggi scambiati su Facebook, copia di estratto conto relativa all'utilizzo di carta bancomat presso diversi esercizi commerciai in Roma nei giorni dei prelevamenti dal c/c, copia di fatture emesse dall'Hotel in Roma, prenotazioni di alberghi, fotografie etc. La prova richiesta era relativa specificamente a ciascun prelevamento nelle giornate in cui la S. assumeva di essere in grado di provare la sua assenza da Cosenza, al contenuto di messaggi asseritamente dimostrativi della appropriazione, da parte del C., delle somme mancanti dal conto della S. e comprovanti l'attendibilità complessiva e veridicità delle affermazioni della teste, nonché la colpevolezza del C.. Tale documentazione era richiamata per la sua ritenuta idoneità a fugare dubbi sulle dichiarazioni rese dalla teste ed, in quanto tale, decisiva ai fini di causa.

1.4. Aggiunge che anche la richiesta di rinnovazione della escussione testimoniale non solo della S., ma anche della direttrice T., messa dalla prima al corrente dei fatti in prossimità temporale della loro verificazione, è stata immotivatamente disattesa, benchè la T. avesse confermato talune circostanze riferite dalla S. (inviti reiterati a quest'ultima da parte del C., attraverso messaggi, a recarsi in filiale per apporre alcune firme).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dei principi in materia di ripartizione degli oneri della prova ed in materia di prova presuntiva, violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., adducendo che la Corte non abbia vagliato la rilevanza dei numerosi indizi, gravi, precisi e concordanti, che comprovavano gli addebiti mossi al C., quali il disconoscimento della cliente delle operazioni di prelevamento indebitamente poste in essere dall'impiegato, unitamente ad altri incontrovertibili elementi di fatto. Richiama, specificamente l'avvenuta sottoscrizione, da parte dello stesso, a seguito della ricevuta comunicazione di allontanamento cautelare dal servizio a seguito del reclamo della S., di una dichiarazione di riconoscimento del debito per € 10.000,00, e la mancanza di ogni giustificazione della causale e delle ragioni di un simile debito nei confronti della cliente, del quale era indimostrata la riconducibilità ad un prestito. Di ciò - secondo la ricorrente - la sentenza d'appello non dava alcun conto, con evidente violazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio e di mancata valorizzazione di tutti gli indizi, rappresentati dai documenti di viaggio, prenotazioni alberghiere relative a soggiorni in località diverse da Cosenza nei giorni dei prelievi dal conto corrente, con evidente violazione delle norme in materia di presunzioni.

3. Con il terzo motivo, la società bancaria adduce ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., insussistenza dell'asserita violazione del cd. divieto di "nova" in appello, per essere i richiesti approfondimenti necessari e relativi a fatti tempestivamente dedotti anche con riguardo a precedenti disciplinari del C., ammessi dallo stesso, che non aveva mai neppure impugnato le conseguenti sanzioni disciplinari irrogate. Assume che sia stato trascurato anche un ulteriore episodio di richiesta di consegna di danaro insistentemente avanzata dal C. nella prospettiva di un investimento, nello stesso periodo cui si riferivano i fatti di causa, a dipendente della ditta del servizio di pulizia operante presso la Filiale di Cosenza.

4. Il ricorso è infondato, essendo tutte le censure da disattendere.

5. Con riferimento alle doglianze espresse nel primo motivo, è sufficiente osservare che la sentenza impugnata, come condivisibilmente osserva il controricorrente, si fonda sull'insuperabile rilievo dell'avvenuta violazione dei principi di necessaria contestazione dell'addebito e del diritto di difesa del lavoratore, essendo stata la Banca sin dall'inizio del giudizio al corrente di molte circostanze in relazione alle quali è stata chiesta tardivamente ammissione di prove anche documentali, sicchè non poteva la stessa tentare irritualmente di colmare le iniziali ingiustificate lacune istruttorie. Ciò senza considerare che la Corte distrettuale aveva anche proceduto alla rinnovazione dell'escussione della teste S., pervenendo al rigetto del gravame per avere la Banca emesso un provvedimento di licenziamento in assenza di mezzi idonei a provare la fondatezza delle contestazioni e precludendo al C. l'esercizio del diritto di difesa.

5.1. Quanto alla produzione documentale, la Corte di Catanzaro ha acquisito agli atti la copia dell'estratto conto del 30.9.2013, unica prova documentale di cui risulta essere stata domandata l'acquisizione. La ricorrente rileva che l'ulteriore documentazione sia pervenuta in possesso della Banca dopo la sentenza di appello e risulta depositata con il ricorso in cassazione ed asseritamente notificata alla controparte. Orbene, a prescindere dalla inammissibilità di produzione documentale in sede di legittimità, al di fuori di quanto previsto dall'art. 372 c.p.c., ed anche dalla parziale inconferenza di documenti comprovanti la permanenza in Roma della S. nei giorni 27-29 agosto 2013, per essere il prelevamento indebito di € 2800,00 avvenuto in un giorno successivo e gli altri prelevamenti in date del tutto diverse - come evidenziato dal controricorrente -, la Banca aveva evidentemente un onere di approfondire le dichiarazione della S. già in sede di procedimento disciplinare e di riscontrare utilmente la documentazione di supporto in epoca antecedente alla tardiva attivazione per la relativa acquisizione.

5.2. Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. (cfr., in tali termini, Cass. 12.7.2018 n. 18464). L'art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l'acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all'impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso purché riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti (cfr. Cass.29.2.2016 n.3934).

6. Anche le censure articolate nei successivi due motivi di ricorso, al di là del riferimento in rubrica alle norme evocate, di cui si assume la violazione, sono tali da sollecitare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie anche là dove si assume la violazione dei principi in tema di riparto probatorio o di valutazione degli indizi in tema prova presuntiva (secondo motivo).

6.1. E' all'uopo sufficiente il richiamo al principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui "é incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c." (cfr. Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219), motivazione ritenuta oggi sindacabile soltanto nei ristretti limiti dell'articolo 5 dell'articolo 360 c.p.c. (cfr. Cass. 17.1.2019 n. 1234). Spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass.2.4.2009 n. 8023).

6.2. Così la valutazione della ricognizione di debito effettuata dal C., ritenuta elemento di contraddittorietà ed inattendibilità della teste S. per l'importo in essa contenuto, non corrispondente alla somma dei prelievi effettuati indebitamente, non può essere censurata nei termini in cui la Banca ne ha criticato la valutazione.

6.3. Peraltro, non va omesso di rilevare, a monte, come la denunzia dell'abusivo riempimento da parte del C. di moduli firmati in bianco da parte della S. era presidiata da altri ed appropriati rimedi dei quali la Corte distrettuale ha evidentemente considerato la mancanza nell'addivenire alla conclusione di una insufficienza di riscontri probatori, non colmabili in una fase successiva, se non incorrendo in un vulnus per la difesa del soggetto attinto da provvedimento disciplinare.

7. Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va, complessivamente respinto.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione all'avv. P.F.D.L., dichiaratosi antistatario.

9. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%, con attribuzione all'avv. P.F.D.L..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1bis, del citato D.P.R., ove dovuto.