Proroga moratoria per le PMI

30 SETT 2020 Il DL Agosto (art. 65, DL n. 104/2020) ha prorogato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la misura di moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito introdotta dal DL Cura Italia (art. 56, DL n. 18/2020) a favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi della pandemia di Covid-19 (ABI - Circolari 28 settembre 2020, n. 2030 e 29 settembre 2020, n. 2035)

In particolare, per le imprese già ammesse alla misura di moratoria alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, la proroga al 31 gennaio 2021 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’espressa rinuncia da parte dell’impresa da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che non hanno beneficiato della misura possono essere ammesse alla stessa entro il 31 dicembre 2020.
Al riguardo, con una specifica nota, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato l'applicabilità della proroga della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi a valere sullo strumento agevolativo "Beni strumentali - Nuova Sabatini" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e al successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).
In particolare, in linea con quanto previsto dall’articolo 65 del DL Agosto, il Ministero ha quindi confermato che la sospensione, originariamente prevista sino al 30 settembre 2020, è prorogata fino al 31 gennaio 2021, anche in deroga al limite massimo di durata del finanziamento (5 anni) fissato dal comma 3 del predetto articolo 2 del richiamato decreto- legge n. 69/2013. Si invitano quindi le banche convenzionate ad effettuare le opportune comunicazioni in proposito compilando i modelli appositi e privilegiando il rinvio degli elenchi massivi delle operazioni oggetto di moratoria con una cadenza periodica.
Si precisa, inoltre, che il piano di erogazione alle imprese delle quote di contributo, così come previsto dai singoli decreti di concessione già adottati, non subirà alcuna variazione conseguente all’allungamento del finanziamento.