Sistema nazionale di certificazione delle competenze: linee guida

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 5 gennaio 2021 del Ministero del lavoro di adozione delle Linee guida che rendono operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze così come istituito con il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.Le Linee guida forniscono le specifiche tecniche per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze e le relative funzioni nell’ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione.

La messa a regime dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, negli ordinamenti e nelle politiche, rappresenta uno strumento essenziale per l’innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità degli individui, per la competitività e produttività delle imprese e delle professioni e per l’ammodernamento e l’efficacia dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze aiutano l’innovazione dei sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti al fine di ridurre l’insuccesso e la dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro.
A tale scopo le Linee guida raccolgono e sistematizzano una serie di disposizioni operative prioritariamente finalizzate alla:
- identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;
- definizione dei criteri per l'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;
- progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, co. 51, della L. n. 92/2012.
Le Linee guida rappresentano, pertanto, il provvedimento che rende operativo il sistema nazionale di certificazione delle competenze così come istituito con il già citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Il processo istituzionale di normazione e prima implementazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze si realizza a partire da tre approcci per la messa a regime, la manutenzione e la governancedel sistema:
1. Approccio cooperativo: l’intero processo di attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze è frutto di un intenso lavoro di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni centrali e regionali coinvolte, con il coinvolgimento delle rispettive agenzie di ricerca e supporto tecnico, volto a garantire, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti degli enti pubblici titolari, un’applicazione coordinata e condivisa della norma e a prevenirne possibili asimmetrie e applicazioni difformi attraverso approcci cooperativi e il trasferimento delle buone prassi.
2. Approccio progressivo: l’attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze investe una vasta compagine di amministrazioni e vari sistemi tra loro anche molto differenti (scuola, università, formazione professionale, professioni, servizi per il lavoro etc.). Per questo motivo, per garantire un processo di attuazione sostenibile, le diverse amministrazioni coinvolte adottano un approccio graduale e progressivo cercando di valorizzare le esperienze consolidate e gli istituti esistenti, limitando al minimo necessario l’introduzione di elementi di innovazione normativa, tecnica e procedurale.
3. Approccio sostanziale: tale approccio si rende fondamentale al fine di evitare applicazioni formalistiche della certificazione delle competenze, valorizzando qualsiasi esperienza che permetta di accrescere le competenze e l’occupabilità degli individui. In tal senso, il sistema nazionale di certificazione delle competenze assume una funzione complementare al sistema dell’offerta pubblica di apprendimento permanente, non parallela e alternativa.

Nell’attuazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di attestazione in coerenza con l’articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.
Nel corso del servizio di individuazione e validazione sono elaborati il dossier delle evidenze e il «Documento di trasparenza». Il «Documento di trasparenza» è rilasciato, ove previsto o ne sia fatta richiesta di rilascio dall’utente e ha valore di attestazione di parte prima.
Al termine del servizio di individuazione e validazione, gli enti pubblici titolari assicurano il rilascio del «Documento di validazione» che contiene gli elementi minimi indicati. Tale documento ha valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda. Il rilascio del «Documento di validazione» è facoltativo e avviene su richiesta della persona qualora il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento.
Al termine del servizio di certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari assicurano il rilascio del «Certificato» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema delle Linee guida. Tale documento ha valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, hanno valore di certificato costituendo attestazione di parte terza in relazione alle competenze acquisite.
Gli enti titolati possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi enti pubblici titolari ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra enti pubblici titolari.
Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero del lavoro, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il supporto tecnico delle agenzie e istituti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Gli enti pubblici titolari, che non dispongano di un quadro regolamentare conforme agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e ai relativi riferimenti operativi di cui al presente decreto, adottano gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per quanto non espressamente previsto nel decreto e purché non in contrasto con esso, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015.