Trattamento fiscale della cessione di un complesso immobiliare da demolire

Se su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui all'articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata.
Riguardo al caso di specie, trattasi di vendita di due unità immobiliari destinate ad abitazione (ed un'area pertinenziale esterna) che l'acquirente, sulla base di idoneo titolo abilitativo, provvederà a demolire per la costruzione di un nuovo fabbricato. Trattasi, dunque, non della cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria bensì della cessione di un fabbricato pervenuto per successione e, pertanto, alla stessa trova applicazione la relativa disciplina (Agenzia Entrate - risposta 10 settembre 2020, n. 331).