Trattamento fiscale della cessione di un complesso immobiliare da demolire
Se su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa
area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di
area suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui all'articolo 67 del
TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata.
Riguardo al caso di specie, trattasi di vendita di due unità immobiliari
destinate ad abitazione (ed un'area pertinenziale esterna) che l'acquirente,
sulla base di idoneo titolo abilitativo, provvederà a demolire per la
costruzione di un nuovo fabbricato. Trattasi, dunque, non della cessione di
terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria bensì della cessione di un
fabbricato pervenuto per successione e, pertanto, alla stessa trova
applicazione la relativa disciplina (Agenzia Entrate - risposta 10 settembre
2020, n. 331).