Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 agosto 2022, n. 24814

Previdenza - Decontribuzione ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile "ratione temporis" - Premi aziendali di produzione - Nozione - Premio presenza - Inclusione

Fatti di causa

 

Il Tribunale di Modena, riuniti i giudizi proposti separatamente, aveva rigettato le opposizioni proposte, per vizi formali della procedura e per ragioni di merito, da G. D. s.p.a. avverso la cartella di pagamento con la quale l'INPS aveva richiesto il pagamento della contribuzione dovuta sulle somme erogate ai dipendenti a titolo di premio di produttività nei mesi di gennaio degli anni compresi tra il 2001 ed il 2004.

Con sentenza n. 507 del 2016, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto le ragioni della opponente. In particolare, rilevata l'estraneità al tema devoluto in appello delle questioni relative alle eccezioni di nullità/inesistenza della cartella opposta in quanto notificata alla società incorporata (B. s.p.a), la Corte territoriale ha, per quanto ora di interesse, ritenuto fondato il capo d'impugnazione relativo alla mancata applicazione dell'art. 6, quarto comma, dLvo. n. 314 del 1997, abrogato dall'art. 67 I. n. 247 del 2007 con effetto dal 1.1.2008, che prevede l'esclusione dalla base imponibile delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile tale disposizione al premio di presenza - rispetto al quale era pretesa la contribuzione - in quanto correlato ai citati parametri ed ai risultati economici dell'impresa, posto che alla maggiore presenza si connette inevitabilmente una maggiore produttività.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione in via principale l'INPS sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso G. D. s.p.a, che propone, a sua volta, ricorso incidentale subordinato sulla base di due motivi.

Resiste al ricorso incidentale, con controricorso, l'INPS.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale.

 

Ragioni della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, d. I. n. 67 del 1997 conv. in I. n. 135 del 1997, applicabile ratione temporis, nonché dell'art. 27, quarto comma lett. e) d.p.r. n. 797 del 1955 anche questo nel testo applicabile dall' 1.1.1998 al 31.12.2007.

Ritiene il ricorrente principale che la corresponsione del premio di presenza in questione non possa rientrare nella nozione di premio di produttività, perché l'incentivo alla presenza (costituito da un premio in danaro destinato a salire quanto meno risultano le assenze) determina solo l'effetto di aumentare il tempo lavorato ed incide sulla produzione solo per tale via.

La ratio del beneficio in esame sarebbe invece quella di escludere dalla contribuzione i compensi contrattuali di secondo livello correlati al miglioramento della produttività aziendale o al miglioramento della qualità del prodotto, oppure quelli che la contrattazione aziendale pone in esplicito collegamento con altri elementi spia della competitività dell'azienda, individuati dalla stessa fonte negoziale. Tale finalità resterebbe frustrata legando il beneficio al mero aumento della produzione derivante dalla diminuzione delle assenze perché tale obiettivo si limiterebbe a massimizzare gli effetti di una presenza quotidiana dei lavoratori già attesa e stimata quale valore aziendale.

Con il primo motivo di ricorso incidentale subordinato, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.lgs. n. 112 del 1999 e dell'art. 1236 c.c. Si deduce che, nell'ipotesi di cassazione senza rinvio, per effetto dell'accoglimento del ricorso principale, riemergerebbe la questione agitata dalla società nei gradi di merito e relativa alla rinunzia al credito contributivo da parte dell'INPS, per effetto dell'esplicito riconoscimento contenuto nella missiva del 19.11.2008 (di cui si riporta il testo).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 d.lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973, in relazione alla eccezione di avvenuta decadenza dall'azione di riscossione a mezzo ruolo, in considerazione del lasso di tempo intercorso tra l'accertamento ispettivo e la notifica delle cartelle opposte.

L'unico motivo del ricorso principale è infondato.

Dispone il D.L. 25/03/1997, n. 67, art. 2, comma 1, nella versione in vigore dal 23 maggio 1999 al 31 dicembre 2007, applicabile alla fattispecie in esame, relativa al periodo 2001- 2004 < 1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati>.

La questione controversa riguarda la possibilità di ritenere che la previsione del contratto collettivo aziendale applicato dalla B. s.p.a. (poi incorporata dalla odierna controricorrente principale) denominata "premio assenteismo" (per il quale sono stati erogati premi per € 32.236), rientri nei casi esclusi dalla contribuzione.

Il premio di produzione di cui si discute, affiancato a quelli connessi alla qualità del prodotto, al comportamento/qualità interna ed alla quantità per addetto (i quali sono pacificamente esclusi dall'obbligo contributivo), consiste nella erogazione, in favore di ciascun dipendente, di una somma variabile (per lo stabilimento di Canosa Sannita da € 1.300 nel massimo ad € 300 nel minimo ed inferiore per lo stabilimento di Sondalo), suscettibile di essere incrementata in ragione della mancanza di assenze o di un numero non superiore a 15 di giorni di assenza durante l'anno.

Ritiene il ricorrente che l'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata sia contra legem, in quanto finisce per ricomprendere nell'area della decontribuzione qualsivoglia previsione collettiva di secondo livello che garantisca un aumento di produzione. Tale effetto sarebbe contrario allo spirito della legge e di ciò sarebbe spia anche la previsione di premi di diverso peso economico nei due stabilimenti, situati al Nord o al Centro Italia, della datrice di lavoro. La corretta lettura della disposizione, ad avviso del ricorrente, imporrebbe di escludere dalla contribuzione solo il surplus della retribuzione strutturalmente non connesso con l'ordinaria attività quotidiana svolta dal lavoratore all'interno della fabbrica. Tale condizione non potrebbe ravvisarsi nell'ordinaria presenza all'interno della fabbrica, posto che essa costituisce mero adempimento dell'obbligo lavorativo, né vale osservare che la presenza ordinaria incide sul costo unitario marginale aumentando la produttività dell'impresa. Infatti, il costo di ogni lavoratore è già tenuto in considerazione ai fini dell'individuazione del costo unitario marginale dell'ultimo bene prodotto.

La tesi del ricorrente, seppur suggestiva, non si regge sulla interpretazione corretta della disposizione sopra richiamata, imprimendole una specifica finalità delle modalità di incremento della produttività che non si rinviene nel dato testuale, né in ragioni di tipo sistematico. Il testo della norma indica, al fine di escluderle dalla contribuzione, erogazioni che siano previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo, per quanto qui rileva, alla misurazione di incrementi di produttività, ed anche alla qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Dunque, la disposizione collettiva certamente allude alla ipotesi in cui il contratto collettivo di secondo livello abbia previsto un meccanismo che funga da incremento della retribuzione individuale correlata all'interesse alla crescita dell'azienda.

I premi aziendali non si caratterizzano per la loro omogeneità ma, al contrario, presentano diverse tipologie. Tra ì diversi tipi, va riconosciuto che rientra nell'ambito della disposizione che si assume violata la previsione contrattuale che sia strutturata sulla misurazione dell'incremento della produttività, che a sua volta non può che utilizzare parametri di ordine tecnico-produttivo. Queste sono appunto le tipiche caratteristica del premio di produzione.

Date queste premesse, va pure osservato che, per fruire della decontribuzione, il premio aziendale è sufficiente che persegua il miglioramento in termini di produttività e di qualità delle prestazioni lavorative; pertanto, ben può legare l'attribuzione del premio ad aspetti quali la presenza. La disposizione non richiede altro.

Peraltro, se è vero che la valutazione del costo di produzione poggia sulla considerazione del valore ordinario del tempo programmato di impiego del lavoratore (così da rendere irragionevole la decontribuzione del costo del lavoro ordinario), non è vero che tale valutazione iniziale sia insuscettibile di subire variazioni in peius nel momento di esecuzione del processo produttivo. Anzi, essendo legata a condotte umane, può dirsi fisiologico un certo fenomeno di assenteismo legittimo, quindi non costituente inadempimento da parte del lavoratore. Il premio di presenza, quindi, risulta strumento per liberare quell'impiego lavorativo atteso solo in astratto ma non in concreto. Su tale considerazione basata sulla comune esperienza, poggia la concreta valutazione effettuata dalla Corte d'appello che ha esplicitamente affermato che l'aumento di produzione che consegue presuntivamente alla diminuzione del numero di giorni di assenza non può che riflettersi nell'invarianza dei residui oneri di produzione sul costo unitario marginale e quindi sul costo lavorativo per unità di prodotto e di conseguenza sulla produttività aziendale, richiesto dalla legge.

In definitiva, rigettato il ricorso principale, quello incidentale condizionato rimane assorbito.

La novità della questione che ha formato oggetto del ricorso principale determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art.13, comma 1 bis, ove dovuto.