Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2016, n. 11023

Rapporto di lavoro - Mobilità orizzontale - Variazione delle mansioni del prestatore all'interno di un livello di qualifica gerarchica - Lecito - Esclusa la perdita o il mancato incremento delle conoscenze tecniche e professionali acquisite

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 1985/2013, depositata il 26.3.2013, la Corte d'Appello di Napoli accoglieva parzialmente l'appello proposto da Poste Italiane Spa avverso la sentenza del tribunale di Napoli che dichiarava l'illegittimità dell'adibizione di (...) alle mansioni assegnategli il 16/10/2000 e condannava la società convenuta a reintegrarlo nelle pregresse mansioni o in mansioni equivalenti ed al risarcimento del danno da commisurarsi al 50% della retribuzione mensile per ogni mese di adibizione alle mansioni non equivalenti, oltre accessori e spese.

A fondamento della decisione la Corte, richiamato un pronunciamento di legittimità che aveva esaminato una fattispecie analoga (Cass. 12518/2012), osservava che in tema di riclassificazione del personale la parte datoriale non può limitarsi ad affermare semplicemente la sussistenza di un'equivalenza convenzionale tra le mansioni svolte in precedenza e quelle assegnate a seguito dell'entrata in vigore della nuova classificazione, dovendo per contro procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine di salvaguardare in concreto il livello professionale acquisito e di garantire l'accrescimento delle capacità professionali del dipendente. Nel caso di specie, confrontando le mansioni svolte dal lavoratore (come addetto alla centrale del telex e come addetto al 186 ovvero alla ricezione dettatura dei telegrammi, rispettivamente prima e dopo il predetto atto di variazione) la Corte affermava che non vi fosse dubbio che sussistesse un'evidente dequalificazione e che essa non fosse stata in alcun modo giustificata.

Quanto al risarcimento la Corte affermava che il danno alla professionalità - da limitarsi contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice solo a seguito della definitiva adibizione al servizio 186 - sussistesse in base alle circostanze di fatto emerse dagli atti di causa che costituivano elementi presuntivi dell'effettivo esistenza del pregiudizio; e cioè la durata quasi ventennale dell'esperienza lavorativa del (...) in un settore prettamente tecnico che comportava l'arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal lavoratore a fronte dell'adibizione a mansioni elementari e ripetitive, durata In seguito ininterrottamente dal gennaio 2002 fino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio in data 29.1.2003.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre Poste Italiane Spa, con tre motivi di censura.

Resiste l'intimato con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. - Col primo motivo di ricorso Poste Italiane SPA deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt 37, 41, 43, 44, 46, 47 e 53 del CCNL 26.11.1994, della prima parte dell'accordo integrativo al CCNL del 23.5.1995 (art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 1 comma n. 5 c.p.c.) per avere la Corte ritenuto le nuove mansioni deteriori e comunque non equivalenti rispetto alle precedenti, nonostante l'affermata inclusione di entrambe all'interno della qualifica di appartenenza del dipendente (ex VI qualifica confluita poi nell'Area Operativa).

1.1. Il primo motivo è infondato. L'art. 2013 c.c. è norma di garanzia individuale, a tutela della professionalità di ogni singolo lavoratore, e prevale anche rispetto alla classificazione collettiva, secondo il meccanismo dell'inderogabilità in peius. Perciò la contrattazione collettiva deve muoversi all'interno, e quindi nel rispetto, della prescrizione posta dal primo comma dell'art. 2103 c.c. (vigente al momento dell'atto datoriale di demansionamento) che fa divieto di un'indiscriminata fungibilità di mansioni; salvo meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale in caso di fungibilità funzionale delle mansioni o per sopperire a contingenti esigenze aziendali, ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica.

1.2. Occorre quindi dare continuità all'orientamento di legittimità intervenuto in analoga fattispecie (Cass. 12518/2012, di recente confermato anche da Cass. 3422/2016) e richiamato dalla Corte territoriale a fondamento della pronuncia. In base ad esso va sostenuto che già le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 24 novembre 2006 n. 25033 Corte hanno affermato, con specifico riferimento al contratto collettivo di cui qui si tratta, che la cosiddetta mobilità orizzontale, vale a dire la possibilità dì variare le mansioni del prestatore all'interno di un livello di qualifica gerarchica, è lecita purché non si risolva in una violazione dell'art. 2103 c.c., ossia in una perdita o in un mancato incremento delle conoscenze tecniche e professionali.

1.3. Con sentenza n.5285/2007 questa Sezione lavoro ha poi precisato doversi applicare il detto principio di diritto anche ai lavoratori assunti, come nella specie, prima della stipula del C.C.N.L. del 1994.

Ebbene, come ritenuto dalla richiamata decisione delle Sezioni unite e da altre numerose conformi, pur in presenza di un riclassamento con riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, e pur in ipotesi di reinquadramento previsto dal contratto collettivo in un'unica qualifica di lavoratori precedentemente inquadrati in qualifiche distinte, permane il divieto di un'indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in maniera radicale una diversa professionalità, e che non consentano una sia pure residuale utilizzazione dell'acquisita professionalità, qualora le ultime mansioni espletate non abbiano con quelle spiegate in precedenza, affinità o analogia di sorta.

Da ciò deriva che in tema di riclassificazione del personale la parte datoriale non può limitarsi ad affermare semplicemente la sussistenza di un’equivalenza convenzionale tra le mansioni svolte in precedenza e quelle assegnate a seguito dell'entrata in vigore della nuova classificazione, dovendo per contro procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine della salvaguardia, in concreto, del livello professionale acquisito, e di una effettiva garanzia dell’accrescimento delle capacità professionali del dipendente (ex multis, Cass. 23877/2009).

1.4. In siffatto contesto non appaiono condivisibili le censure di violazione e falsa applicazione delle invocate disposizioni del CCNL 26.11.1994 e della prima parte dell'accordo integrativo al CCNL del 23.5.1995.

1.5 Posto ciò, rileva il Collegio che l'equivalenza delle mansioni che, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., condiziona la legittimità dello ius variandi operato dal datore di lavoro e del riclassamento disposto dalla contrattazione collettiva costituisce oggetto di un giudizio di fatto che deve essere operato dal giudice di merito volta per volta, incensurabile in cassazione (se sorretto da una motivazione logica, coerente e completa); essa va verificata sia sotto il profilo oggettivo, cioè in relazione all'inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, cioè in relazione all'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono quanto meno armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto di lavoro, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi.

1.6 Nel caso di specie, la Corte territoriale, mettendo a raffronto l'attività svolta dal lavoratore prima della riclassificazione - riconducibile a mansioni tecniche come addetto al telex - con l'attività successivamente spiegata - di addetto alla ricezione dettatura telegrammi- è pervenuta alla conclusione della concreta dequalificazione, sul piano fattuale, del predetto lavoratore in violazione del disposto dell'art. 2103 c.c., sotto il profilo che lo svolgimento di attività semplici e meramente ripetitive determinava l’impossibilità per il dipendente di utilizzare le pregresse capacità professionali ed, eventualmente, di accrescerle, ma anzi importava necessariamente la progressiva perdita delle capacità già acquisite nel precedente incarico.

1.7 Pertanto, avendo la Corte territoriale congruamente motivato, esplicitando le ragioni in base alle quali le nuove mansioni dovessero ritenersi riduttive rispetto alle precedenti e non consentissero allo stesso un accrescimento del patrimonio professionale, deve essere esclusa la sindacabilità, in sede di legittimità, di tale valutazione dei fatti accertati dal giudice del gravame in maniera adeguata e con motivazione priva di vizi logici e giuridici.

2. - Col secondo motivo Poste Italiane spa deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 1 comma n. 5 c.p.c.) in quanto la Corte aveva omesso di esaminare la questione prospettata relativa alla ristrutturazione dell' organizzazione aziendale attuata da Poste Italiane Spa nell'ambito della quale il ruolo tecnico cui era assegnato il sig. (...) non risultava più disponibile.

2.1. Anche questo motivo è infondato atteso che l'eliminazione del ruolo tecnico (o dell'impianto telex su cui più specificamente si misura la sentenza impugnata) non giustificava di per sé l'assegnazione ad un ruolo dequalificante; e non comportava la prova della impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni di natura tecnica o comunque ad altre più prossime a quelle di questa natura. L'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti deve formare oggetto di una prova rigorosa, incombente sul datore e non discende dall'allegazione dell'essere intervenuta una ristrutturazione, oltretutto in un'impresa di grandi dimensioni come Poste Italiane.

Come notato da Cass. n.3422/2016 parte ricorrente indebitamente sovrappone la questione della soppressione delle mansioni con l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti: mentre non sussiste un principio generale in base al quale, in caso di soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del lavoratore, si determini un "affievolimento" del diritto garantito dall'art. 2103 c.c.. In proposito occorre ribadire, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 1575 del 2010), che certamente la soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza può giustificare l'esercizio dello ius variandi; tuttavia,"quali che siano le ragioni della modifica delle mansioni (tanto nel caso in cui le mansioni originarie siano assegnate ad altro dipendente, che nel caso in cui le stesse siano esaurite), lo spostamento del lavoratore ad altre mansioni deve attenersi alla regola della equivalenza"; tutt'altro problema "è costituito dalla eventuale mancanza di soluzioni in tal senso e quindi della necessità di estinguere il rapporto di lavoro o, in via alternativa, adibire il lavoratore a mansioni inferiori.

Né la legittimità della dequalificazione poteva discendere dal fatto che il lavoratore non abbia formulato domande di spostamento ad altre mansioni. Correttamente perciò la Corte ha affermato che l'eliminazione dell'impianto telex non giustificasse la dequalificazione del lavoratore; e che d'altra parte la datrice di lavoro fosse l'unica a conoscere nell'ambito della propria organizzazione produttiva quale potesse essere la posizione lavorativa analoga a quella in precedenza occupata dal Da ciò consegue che non solo non è stata data mai prova dell'impossibilità di alternative alla modificazione peggiorativa delle mansioni, ma che la stessa allegazione effettuata in giudizio (la mancanza di domanda del lavoratore) fosse del tutto insufficiente allo scopo. Né deriva che non è stata acquisita prova che la dequalificazione fosse stata disposta nell'interesse del lavoratore come unica alternativa al licenziamento (Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375; Cass. 13 ottobre 2004, n. 2024; Cass., 5 ottobre 2000, n. 10339, Cass., 9 marzo 2004, n. 4790; Cass. 13 agosto 2008, n. 21579) oppure disposta per esigenze aziendali improrogabili (Cass. 12 luglio 2002, n. 10187).

3. - Col terzo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2967 c.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c. circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c.) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 1 comma n. 5 c.p.c.), in quanto in relazione al risarcimento del danno la Corte avrebbe omesso di considerare che il presupposto del risarcimento del danno alla professionalità è necessariamente integrato dall'esistenza di un comportamento illegittimo; ed inoltre che la dequalificazione non integra il danno alla professionalità, di natura non patrimoniale, che deve essere specificamente provato e non ritenuto in re ipsa.

3.1. Anche tale motivo non può trovare accoglimento. Anzitutto perché la Corte territoriale ha, evidentemente, accertato l'illegittimità (per violazione dell'art. 2103 c.c. vigente nello stesso momento) dell'atto datoriale di adibizione alle mansioni dequalificanti del lavoratore, come premessa alla disposta condanna alla riassegnazione delle mansioni ed al risarcimento del danno.

3.2. In secondo luogo perché il danno non è stato identificato con il demansionamento (l'illecito contrattuale); bensì come una sua conseguenza (ulteriore e differente) legata da nesso di causa e misurata in termini di effettività. Basti considerare che la Corte, procedendo proprio sul punto alla riforma della sentenza di primo grado, ha affermato che tale danno si sia verificato solo a seguito alla definitiva adibizione deil'appellato al servizio n. 186 avvenuta in data 12.1.2002. Mentre per il periodo antecedente, ovvero dal 16.2.200 al febbraio 2001, seguito da un periodo in cui il lavoratore era stato nuovamente adibito a mansioni di natura tecnica, il danno non è stato riconosciuto perché la durata della dequalificazione non consentiva di ritenere che si fosse verificato alcun danno alla professionalità.

3.3. Allo scopo di identificare i pregiudizi il giudice d'appello ha poi richiamato l'orientamento di questa Corte secondo il quale (sent. n. 4652/2009, 12512/2012) le circostanze costitutive dell'accertato demansionamento possono consentire di identificare, alla stregua di elementi presuntivi, la prova del pregiudizio alla professionalità.

3.4. I principi elaborati dalle Sez. Un. n. 6572/2006 in materia di allegazione e prova del pregiudizio da demansionamento, vanno infatti intesi alla luce delle successive precisazioni effettuate dalle Sez. Unite n.26972/2008 in materia di danno non patrimoniale, secondo cui per ritenere provato il pregiudizio il giudice non dovrà necessariamente procedere all'ammissione della prova diretta, non essendogli precluso di ritenere vero - anche in base a semplice inferenza presuntiva - che la lesione dello stesso interesse protetto abbia prodotto le conseguenze che si mira a provare. Trattandosi di prova per presunzioni, la valutazione dei suddetti fatti indizianti deve essere condotta globalmente, poiché il loro artificioso isolamento farebbe venir meno uno dei tre requisiti dei fatti indizianti e cioè quello della concordanza e gravità, e quindi si risolverebbe in un vizio logico censurabile in Cassazione.

3.5 Pertanto, il giudice può desumere la prova presuntiva del danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19778 del 2014; Cass. n. 4652 del 2009; Cass. n. 28274 del 2008; Cass. SS.UU.n. 6572/2006 cit., Cass. 3 marzo 2011 n.5138), ovvero in base agli stessi elementi normalmente necessari ai fini dell' esistenza della fattispecie illecita, e vagliati nel medesimo giudizio per accertare l'affermata dequalificazione; senza necessità di fare riferimento a circostanze esterne al fatto di demansionamento o alla prova di scelte di vita diverse (in questi termini pure Cass. Sez. Unite sentenze n. 3677/2009 e n. 8893/2010; nella prima la revoca di un incarico dirigenziale provoca un danno da demansionamento come conseguenza oggettiva dell'illecito alla stregua di un fatto notorio. Nella seconda si afferma che una volta accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito correttamente può desumere in modo presuntivo l'esistenza del relativo danno "riferendosi alle circostanze concrete della operato dequalificazione; ed il danno risarcibile viene identificato negli "aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti...dalla situazione lavorativa in cui si trovò ad operare", secondo una valutazione che si fonda sull'accertamento del nesso causale tra condotta illecita datoriale e stato di mortificazione del lavoratore).

3.6. Certamente il danno non patrimoniale da demansionamento va allegato nella sua natura e tipologia con valenza descrittiva (morale, biologico, esistenziale) e continua ad essere conseguenza dell’illecito; ma esso può essere desunto dalle stesse caratteristiche del fatto di demansionamento globalmente valutate.

3.7. Nel caso dì specie la sentenza impugnata, seppur sinteticamente, ma con apprezzamento logico incensurabile in cassazione, ha indicato gli elementi di fatto in base ai quali ha ritenuto accertato un danno alla professionalità, riferendoli alla natura delle mansioni (elementari e ripetitive), alla durata ininterrotta dello svolgimento di esse, al confronto con quelle precedenti comportanti una prolungata esperienza lavorativa quasi ventennale, alla loro inerenza in un settore tecnico che assicurava un percorso professionale Improntato all'arricchimento della professionalità del lavoratore ed alla sua drastica interruzione con l'atto di demansionamento censurato, idoneo anche a compromettere irrimediabilmente il bagaglio di conoscenze tecniche già acquisito.

3.8. Si tratta di un iter motivazionale che, senza discostarsi dalle superiori considerazioni fin qui svolte, consente di evincere l'esistenza del pregiudizio lamentato in ricorso anche in termini non patrimoniali, In quanto le circostanze concrete della operata dequalificazione dimostrano altresì l'esistenza del danno che inevitabilmente il lavoratore ha sofferto allo sviluppo della sua carriera; come al suo prestigio ed alla sua immagine professionale, costituendo prova presuntiva di una credibile mortificazione personale sul piano morale e di un'offesa alla sua dignità professionale.

4. Le considerazioni sin qui svolte sono quindi idonee a precludere la cassazione della sentenza impugnata sulla base delle censure che parte ricorrente ha sollevato in ricorso, che va rigettato.

5. - La ricorrente soccombente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater D.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legitlimità liquidate in € 3.600, di cui 3.500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13,comma 1-quater D.P.R. n.115 del 2002 si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.