Legislazione - DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2016, n. 91
Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244
Capo I
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7
Art. 1
Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-bis:
1) al comma 2, la parola: «, annualmente,» è soppressa;
2) al comma 3, dopo le parole: «della commissione interministeriale» sono inserite le seguenti: «, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati,»;
b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «e unità dell'Esercito deputate per il territorio»;
c) all'articolo 95, comma 3, lettera a), le parole: «per il territorio», sono sostituite dalle seguenti: «militare della Capitale»;
d) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:
«Art. 101 (Organizzazione generale dell'Esercito italiano). - 1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.»;
e) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:
«Art. 102 (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
f) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano). - 1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.
2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unità di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.»;
g) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teuliè";
b) la Scuola lingue estere dell'Esercito;
c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;
d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
h) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:
«Art. 105 (Organizzazione logistica dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:
a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;
b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
e) il Policlinico militare di Roma;
f) il Centro militare di veterinaria.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
i) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano). - 1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
l) all'articolo 154, comma 1, alinea, le parole: «del servizio commissariato e amministrazione del comando logistico» sono sostituite dalle seguenti: «è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e»;
m) all'articolo 195, comma 1, lettera a), le parole: «di collaborazione e sperimentazione clinica con il centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano», sono sostituite dalle seguenti: «di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario»;
n) all'articolo 306:
1) al comma 2:
1.1) al primo periodo, le parole: «Entro il 31 marzo di ciascun anno,» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni due anni, entro il mese di marzo,» e la parola: «annuale» è soppressa;
1.2) al terzo periodo, dopo le parole: «in favore del conduttore» sono inserite le seguenti: «non proprietario di altra abitazione nella provincia» e le parole: «non proprietario di altra abitazione» sono soppresse;
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «non proprietario di altra abitazione nella provincia» sono soppresse;
o) all'articolo 307, comma 3-bis, al nono periodo, dopo la parola: «prelazione» sono inserite le seguenti: «tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione»;
p) all'articolo 2188-bis al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 11), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016»;
1.2) il numero 16) è soppresso;
1.3) dopo il numero 34) sono inseriti i seguenti:
«34-bis) Comando militare esercito Trentino Alto-Adige, entro il 31 maggio 2016;
34-ter) Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio 2016;»;
2) alla lettera b):
2.1) al numero 10), le parole: «del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC» sono sostituite dalle seguenti: «degli Enti di sostegno TLC»;
2.2) al numero 12), le parole: «alle soppressioni del 2° FOD e» sono sostituite dalle seguenti: «alla soppressione»;
2.3) al numero 13), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole «conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri» sono soppresse;
2.4) il numero 14) è soppresso;
2.5) al numero 18), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole: «e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter)»;
2.6) al numero 21), le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio» e le parole: «in Comando militare esercito interregionale Nord-Ovest» sono sostituite dalle seguenti: «e ridenominato in ragione della rideterminazione delle relative attribuzioni»;
2.7) al numero 22), dopo la parola: «Roma» sono aggiunte infine le seguenti: «in Comando forze operative terrestri e Comando operativo esercito»;
2.8) al numero 23) dopo la parola: «riconfigurato» è inserita la seguente: «e ridenominato»;
2.9) al numero 26), dopo la parola: «riconfigurato» è inserita la seguente: «e ridenominato»;
2.10) al numero 27), le parole: «Comando per il territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «Comando militare della Capitale, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le»;
2.11) al numero 28), le parole: «31 dicembre 2018, è riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione» e dopo le parole: «da assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
2.12) al numero 29), le parole: «il 31 dicembre 2018, è riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione» e dopo le parole: «da assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
2.13) dopo il numero 29) sono inseriti i seguenti:
«29-bis) il Comando forze di difesa interregionale Nord, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-ter) il Comando delle truppe alpine, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-quater) il Comando forze di difesa interregionale Sud, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;
29-quinquies) il Comando supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle forze operative terrestri di supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;
29-sexies) l'Istituto geografico militare, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.»;
q) all'articolo 2188-quater, comma 1:
1) alla lettera a), al numero 1), la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2016»;
2) alla lettera b), dopo il numero 8) è inserito il seguente:
«8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (Ogliastra), entro il 31 maggio 2016 è riconfigurato e razionalizzato in riduzione nelle strutture e relativi organici.».
Capo II
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8
Art. 2
Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 118 è sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Corpi della Marina militare). - 1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio della Marina;
c) Corpo sanitario militare marittimo;
d) Corpo di commissariato militare marittimo;
e) Corpo delle capitanerie di porto;
f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:
a) genio navale;
b) armi navali;
c) infrastrutture.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:
a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello
b) per il Corpo del genio della Marina:
1) per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;
2) per la specialità armi navali: ufficiali A.N.;
3) per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;
c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità;
d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;
e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;
f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.»;
b) all'articolo 119, comma 1, lettera e) le parole: «del Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo del genio della marina, specialità armi navali»;
c) all'articolo 120:
1) alla rubrica, la parola: «navale» è sostituita dalla seguente: «della Marina»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina, specialità genio navale»;
2.2) alla lettera a) le parole: «e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare» sono soppresse;
2.3) alla lettera b), le parole: «, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare» sono soppresse;
2.4) alla lettera e), le parole: «, le direzioni e sezioni del genio militare per la marina militare» sono soppresse;
2.5) alla lettera f), le parole: «del corpo» sono soppresse;
2.6) alla lettera g), le parole: «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse;
3) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:
a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 26 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:
a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;
e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.
f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»;
d) l'articolo 121 è abrogato;
e) all'articolo 130, comma 1, le parole: «Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo del genio della Marina, specialità armi navali»;
f) all'articolo 812, comma 1:
1) alla lettera b), la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture»;
2) la lettera c) è soppressa;
3) alla lettera h), la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture»;
4) la lettera i) è soppressa;
g) dopo l'articolo 833-ter è inserito il seguente:
«Art. 833-quater (Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente ruolo del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture.
2. Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
h) all'articolo 926, ovunque ricorrono, le parole: «navale e del Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «della Marina»;
i) all'articolo 1015, comma 1, le parole: «navale, delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti «della Marina»;
l) all'articolo 1043, comma 1, alla lettera c), le parole: «degli altri corpi della Marina del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo» sono sostituite dalla seguenti: «di ciascuno degli altri corpi o specialità della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialità»;
m) all'articolo 1072-bis, comma 1, lettera c), la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina»:
n) all'articolo 1264, comma 2:
1) alla lettera b), la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina»;
2) alla lettera c), le parole: «capitano di corvetta del corpo delle armi navali e» sono soppresse;
3) la lettera d) è soppressa;
o) alla Tabella 2 allegata al codice:
1) il Quadro I è sostituito dal Quadro I allegato al presente decreto legislativo;
2) il Quadro II è sostituito dal Quadro II allegato al presente decreto legislativo;
3) il Quadro VII è sostituito dal Quadro VII allegato al presente decreto legislativo;
4) il Quadro VIII è sostituito dal Quadro VIII allegato al presente decreto legislativo;
5) i Quadri III e IX sono abrogati.
Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2214, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2214-bis (Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare). - 1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.
2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalità indicate all'articolo 2214-ter.
3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 2209-ter.
4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII.
Art. 2214-ter (Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina). - 1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.
2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655.
3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione:
a) al corpo di provenienza;
b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati;
c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialità infrastrutture.
4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianità assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialità di transito.
5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 797.»;
b) dopo l'articolo 2221, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2221-bis (Aspettativa per riduzione quadri). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina:
a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialità di assegnazione;
b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.
2. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialità.
Art. 2221-ter (Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali). - 1. Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi dell'articolo 797.».
Art. 4
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 643, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.»;
b) all'articolo 649, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.»;
c) all'articolo 686:
1) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.»;
2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.»;
d) all'articolo 724, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.»;
e) all'articolo 726, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
f) all'articolo 727, comma 1, lettera a), dopo le parole: «con obbligo di ultimare la ferma contratta» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
g) all'articolo 728, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
h) all'articolo 730, comma 1, dopo le parole: «la ferma contratta» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
i) all'articolo 731, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.»;
l) all'articolo 732, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
m) all'articolo 733, comma 1, dopo le parole: «la ferma contratta» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
n) all'articolo 735:
1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la ferma contratta», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
o) all'articolo 742, comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi»;
p) l'articolo 907 è sostituito dal seguente:
«Art. 907 (Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.»;
q) all'articolo 935, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.»;
r) all'articolo 984:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.»;
2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.»;
s) all'articolo 1392, comma 1, dopo le parole: «giudizio penale,» sono inserite le seguenti: «salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1,»;
t) l'articolo 1393 è sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.
4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.»;
u) all'articolo 1398:
1) al comma 1:
1.1) le lettere b) e c) sono soppresse;
1.2) al comma 1, alla lettera d), le parole: «al termine di inchiesta formale» sono sostituite dalle seguenti: «all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.»;
v) all'articolo 1508, al comma 1, le parole: «per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni» sono soppresse;
z) alla rubrica della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro quarto, dopo le parole: «Procedimento disciplinare di stato» sono aggiunte le seguenti: «e rapporto tra procedimento disciplinare di stato e di corpo e procedimento penale».
Art. 5
Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1067, il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 1084, al comma 1, primo periodo, le parole: «appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse;
c) all'articolo 1090, comma 3:
1) le parole: «All'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale»;
2) le parole: «agli articoli 1093 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
d) all'articolo 1099, il comma 5 è abrogato;
e) alla nota a dei quadri: IV e V della tabella 1 allegata al codice, IV e V della tabella 2 allegata al codice, nonché IV e V della tabella 3 allegata al codice, dopo le parole: «una promozione aggiuntiva nel grado.» sono aggiunte le seguenti: «Il Direttore generale o corrispondente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010.»;
f) dopo la nota a dei quadri IV e V:
1) della tabella 1 allegata al codice, in corrispondenza del grado di maggiore generale, è inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»;
2) della tabella 3 allegata al codice, in corrispondenza del grado di generale ispettore, è inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo naviganti normale ed è a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»;
g) i quadri II e VII della tabella 3 allegata al codice sono rispettivamente sostituiti dai Quadri II e VII allegati al presente decreto legislativo;
h) al quadro VIII della tabella 3 allegata al codice, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di capitano, le parole: «3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente»;
i) al quadro II della tabella 4 allegata al codice, nella colonna 5, in corrispondenza del grado di capitano, il numero: «10» è sostituito dal seguente: «9».
Art. 6
Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2233-bis, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l'anno successivo.»;
b) all'articolo 2236-bis, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2014»;
c) all'articolo 2239, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, è richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianità di grado 2010.»;
d) dopo l'articolo 2250-bis, è inserito il seguente:
«Art. 2250-ter (Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione). - 1. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità:
a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;
b) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.».
Art. 7
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 682:
1) al comma 4, lettera a), n. 3), dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;
2) al comma 4, lettera b), n. 1), dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;
3) al comma 4, lettera b), n. 4), le parole: «nella media» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla media»;
4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.»;
b) all'articolo 760, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.
5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.
5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;
c) all'articolo 1056, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.»;
d) all'articolo 1059, al comma 5, le parole: «nei fogli d'ordine ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «sui portali istituzionali»;
e) all'articolo 1062, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.»;
f) all'articolo 1275, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»;
g) all'articolo 1280, al comma 4-bis, dopo le parole: «in reparti operativi» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»;
h) all'articolo 1287, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti operativi», sono aggiunte, infine, le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata».
Art. 8
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2197:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della metà»;
2) il comma 3 è abrogato;
b) dopo l'articolo 2197, è inserito il seguente:
«Art. 2197-bis (Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.».
Art. 9
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 842, dopo il comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti:
«3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.»;
b) all'articolo 968:
1) al comma 1, le parole: «e i sottufficiali,» sono sostituite dalle seguenti: «, i sottufficiali e i graduati,»;
2) dopo il comma 2, è inserito in seguente:
«2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalità previste per i sottufficiali.»;
c) all'articolo 1308, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti operativi», sono inserite le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»;
d) all'articolo 1309, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»;
e) all'articolo 1798, al comma 1, le parole: «nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1791.».
Art. 10
Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2209-septies:
1) al comma 1, le parole: «abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e» sono soppresse;
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza»;
3) al comma 2, lettera b):
3.1) la parola: «due» è sostituita dalle seguente: «tre»;
3.2) dopo le parole: «dal servizio permanente», sono inserite le seguenti: «e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato»;
b) all'articolo 2209-octies, comma 1:
1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»;
2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»;
c) all'articolo 2229:
1) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.»;
2) al comma 6, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
d) all'articolo 2230, comma 1:
1) alla lettera g), il numero: «33» è sostituito dal seguente: «65», il numero: «570» è sostituito dal seguente: «643» e il numero: «603» è sostituito dal seguente: «708»;
2) alla lettera h), il numero: «45» è sostituito dal seguente: «65», il numero: «795» è sostituito dal seguente: «830» e il numero: «840» è sostituito dal seguente: «895»;
3) alla lettera i), il numero: «12» è sostituito dal seguente: «60», il numero: «205» è sostituito dal seguente: «251» e il numero: «217» è sostituito dal seguente: «311»;
4) alla lettera l), il numero: «12» è sostituito dal seguente: «55» e il numero: «205» è sostituito dal seguente: «297» e il numero: «217» è sostituito dal seguente: «352»;
5) alla lettera m), il numero: «6» è sostituito dal seguente: «29», il numero: «90» è sostituito dal seguente: «226» e il numero: «96» è sostituito dal seguente: «255»;
6) dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti:
«m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;
m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;
m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;
m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.».
Art. 11
Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1:
1) dopo le parole: «e assistenti, il personale», sono aggiunte le seguenti: «militare e civile»;
2) le parole «con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri»;
b) dopo l'articolo 1529 è inserito il seguente:
«Art. 1529-bis (Formazione). - 1. La formazione è il complesso delle attività con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane attraverso l'acquisizione di capacità e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalità acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale.
2. Le attività di formazione si sviluppano attraverso, l'implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale.
3. I criteri e le modalità di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell'articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.»;
c) all'articolo 2259-ter, comma 7:
1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»;
2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»;
d) all'articolo 2259-quater:
1) al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonché dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;
2) al comma 3, alinea, è sostituito dal seguente: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'articolo 715, comma 2, nonché agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione è riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare è pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.»;
e) all'articolo 2259-sexies, comma 1, dopo le parole: «direttore dell'ente» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonché, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente».
Art. 12
Revisione della disciplina comune in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 206, è inserito il seguente:
«Art. 206-bis (Profilassi vaccinale del personale militare). - 1. La Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.
2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.
3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.»;
b) all'articolo 1836, comma 3, le parole: «decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento».
Art. 13
Modifiche formali, terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 168, comma 4, le parole: «; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.» sono sostituite dalle seguenti: «; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.»;
b) all'articolo 583, comma 1, la parola: «2215» è sostituita dalla seguente: «2207»;
c) all'articolo 909, comma 8, il secondo periodo è soppresso;
d) all'articolo 1053, al comma 1, lettera b), le parole: «, salvo il disposto di cui al comma 2» sono soppresse;
e) all'articolo 1097, al comma 1, lettera a), le parole: «e nel caso di cui all'articolo 1053, comma 3,» sono soppresse;
f) all'articolo 1244, al comma 1, le parole: «le norme che riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui all'articolo 1076 e» sono soppresse;
g) all'articolo 2210, comma 3, la parole: «, fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1082» sono soppresse;
h) all'articolo 2216:
1) al comma 1, la parola: «799» è sostituita dalla seguente: «798-bis» e la parola: «2215» è sostituita dalla seguente: «2207»;
2) al comma 2, la parola: «2215» è sostituita dalla seguente: «2207»;
i) all'articolo 2136, al comma 1, la lettera v) è soppressa;
l) all'articolo 2224, al comma 1:
1) alla lettera a) la parola: «2020» è sostituita dalle seguenti: «2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
2) alla lettera b), la parola: «2021» è sostituita dalle seguenti: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
m) all'articolo 2268, comma 1, numero 151), la parola: «, 9» è soppressa;
n) all'articolo 2269, comma 1, il numero 111) è soppresso;
o) all'articolo 2270, comma 1, numero 10), le parole: «: articolo 5;» sono sostituite dalle seguenti: «: articoli 5 e 19;».
2. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure discendenti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio successivo all'anno di accertamento, detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, sono iscritti nel bilancio della Difesa su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 14
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari
1. Alla legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;»;
2) le lettere p), q), t) e v) sono soppresse.
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.»;
b) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: «è retto da un ammiraglio di squadra», sono aggiunte, infine, le seguenti: «nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa»;
c) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Comandante della squadra aerea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.»;
d) all'articolo 852, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il grado iniziale è conferito:
a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;
b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
c) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.»;
e) dopo l'articolo 2126 è inserito il seguente:
«Art. 2126-bis (Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13). - 1. Gli atti di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa.».
3. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il comma 1 dell'articolo 94 è abrogato.
Allegato
(Testo dell’allegato)
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 maggio 2016, n. 126.