Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 luglio 2026, n. 24101
Lavoro - Scadenza temporale dall’erronea indicazione - Affidamento del privato - Azione antidiscriminatoria - Decadenza dall’azione - Erronea indicazione - Provvedimento amministrativo di un termine più lungo - Maturazione del termine di prescrizione/decadenza - Risarcimento del danno - Accoglimento
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Milano, all’esito del giudizio intentato ex art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011 da (...) accoglieva il ricorso, accertando il carattere discriminatorio, per nazionalità e disabilità, del provvedimento INPS con il quale era stata rigettata - sul presupposto dell’insufficienza della documentazione sul patrimonio, oltre che sul reddito prodotto in Albania dall’assistibile e dal coniuge - la sua richiesta di pensione di inabilità e d’indennità di accompagnamento, con conseguente condanna dell’ente previdenziale al pagamento, dei ratei delle prestazioni pretese per il periodo in contestazione.
In ragione dell’accoglimento integrale della domanda principale non veniva esaminata quella, proposta in via subordinata, di risarcimento del danno.
2. La Corte di Appello di Milano, rigettata nuovamente la riproposta eccezione di decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003, confermava la sentenza di primo grado.
3. Propone ricorso per cassazione l’INPS, con un solo motivo.
4. Resiste con controricorso la parte privata, che deposita altresì memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 30.9.2003, convertito con la l. n. 326 del 2003.
L’ente previdenziale, precisato che nel caso qui all’attenzione è fuor di ogni contestazione il superamento del termine semestrale di cui alla norma innanzi indicata, non condivide la pronunzia impugnata nella parte in cui ritiene infondata la sollevata eccezione di decadenza, giustificato il superamento della scadenza temporale dall’erronea indicazione, nel provvedimento di reiezione dei benefici, della possibilità di promuovere l’azione entro tre anni, anziché entro sei mesi.
Tale errore, secondo il giudice di merito, sufficiente ad ingenerare la buona fede e l’affidamento del privato e dunque l’irrilevanza del termine di cui all’art. 42 cit.
L’Inps sostiene, di contro, che la perentorietà del termine ex art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326 del 2003, non è suscettibile di eccezioni e non è derogabile nemmeno nelle ipotesi in cui è lo stesso ente ad individuare nel provvedimento di rigetto un limite temporale diverso da quello previsto dalla legge.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Questo Collegio afferma che il termine perentorio di cui all’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 30.9.2003, convertito con la l. n. 326 del 2003, di natura pubblicistica, comporta la decadenza dall’azione, anche nelle ipotesi in cui il superamento della scadenza temporale è stato determinato dall’errore ingenerato, com’è nel caso di specie, dal provvedimento amministrativo attraverso l’indicazione di una scadenza per la proposizione dell’azione più lunga di quello prevista ex lege.
In tal senso è la giurisprudenza più recente di questa Corte che - con revisione del precedente orientamento (cfr., quanto alla precedente posizione, Cass. n. 15813/2009 e conformi) - asserisce l’irrilevanza dell’erronea indicazione nel provvedimento amministrativo di un termine più lungo ai fini della maturazione del termine di prescrizione/decadenza dall’azione.
In questa direzione, sebbene con riguardo all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, questa Corte ha infatti già affermato che il comportamento dell’Inps che, nel denegare la prestazione (nella specie, il trattamento anticipato di mobilità ai sensi dell’art. 7 della l. n. 223 del 1991), abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia poi conformato, proponendo ricorso amministrativo oltre il prescritto termine annuale di impugnazione e azione giudiziale oltre il termine decadenziale, non esclude l’obiettiva circostanza dell’eventuale decadenza, che opera de iure, prescindendo dalla condotta delle parti, e assume eventuale rilievo ai fini risarcitori (cfr. Cass. n. 25892/2009; Cass. n. 10376/2015 e la giurisprudenza ivi citata).
Nel medesimo segno anche la successiva Cass. n. 40780/2021 che, quanto al collocamento dei lavoratori agricoli, afferma che, in caso di mancata osservanza del termine decadenziale di centoventi giorni di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici, il comportamento dell'INPS, che abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato, può, se del caso, assumere rilievo solo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento ingenerato, senza escludere l’obiettiva circostanza della decadenza.
A detti principi questo Collegio si conforma e li riafferma, come anticipato, con riguardo all’art. 42 cit. qui in rilievo, con rinvio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alle motivazioni ivi spese.
Né, come affermato in Cass. n. 25400/2021, il termine può essere surrettiziamente eliso attraverso la proposizione – com’è nel caso di specie – di un’azione antidiscriminatoria volta nella sostanza ad ottenere la liquidazione della prestazione assistenziale richiesta, tanto perché la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere la prestazione nella misura di legge, sicché non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l’azione di adempimento.
1.2. Conclusivamente, il Collegio afferma che la perenzione del termine di cui all’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326 del 2003 comporta la decadenza dall’azione, anche quando è il comportamento dell’Ente, con l’erronea indicazione della scadenza entro la quale proporre l’azione giudiziaria, ad aver contribuito a generare l’errore del privato, senza che la proposizione di un’azione antidiscriminatoria volta – all’atto pratico – ad ottenere la liquidazione della prestazione assistenziale perduta consenta di aggirare la decadenza maturata, ferma la possibilità di valutare il comportamento dell’ente ai fini risarcitori.
1.3. A tali principi la sentenza impugnata – che, nell’accogliere la proposta azione antidiscriminatoria, escludendo la maturazione della decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, ha condannato l’INPS al pagamento dei ratei delle prestazioni assistenziali pretese - non si è conformata e va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame, della domanda risarcitoria, proposta in via subordinata, assorbita nella pronunzia di merito (cfr. sul punto Cass. n. 15344/2002; Cass. n. 25821/2009, Cass. n. 15893/2023, quanto all’esame in sede di rinvio della domanda proposta in via subordinata e rimasta assorbita dall’accoglimento della principale) e qui insistita, domanda risarcitoria che assume quale fatto illecito generatore del danno (cfr. sentenza pag. 8) anche l’erronea indicazione, nel provvedimento di diniego della prestazione, di un termine erroneo per la proposizione dell’azione.
2. Venendo in rilievo dati sensibili, in caso di riproduzione in qualsiasi forma dell’ordinanza, si dispone l’oscuramento dell'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte controricorrente riportati nel provvedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame.
Venendo in rilievo dati sensibili, in caso di riproduzione in qualsiasi forma dell’ordinanza, si dispone l’oscuramento dell'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte controricorrente riportati nel provvedimento.