Legislazione - MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 16 settembre 2025
Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero dell'interno per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Art. 1
Individuazione dei prefetti per i quali non sono pubblicati taluni dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
1. Tenuto conto delle peculiari funzioni istituzionali e del principio di rotazione degli incarichi, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono sottratti all'obbligo di pubblicazione i documenti e le informazioni di cui all'art. 14, commi 1, lettere c) ed f), e 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernenti i prefetti titolari degli incarichi di seguito indicati:
a) capi e vicecapi degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
b) capi e vicecapi dei Dipartimenti;
c) direttori centrali e titolari di uffici di livello dirigenziale generale equiparati;
d) Commissario e Vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
e) Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
f) Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti;
g) capo dell'Ispettorato generale di amministrazione;
h) Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;
i) rappresentante del Governo per la Regione Sardegna;
j) Commissario e Vice Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia-Giulia;
k) direttore della Struttura per la prevenzione antimafia;
l) prefetto incaricato di assicurare il collegamento tra gli organi di polizia cui è demandata l'attuazione dei servizi di pubblica sicurezza presso il Vaticano e le autorità della Santa Sede;
m) titolari delle prefetture-uffici territoriali del Governo;
n) Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano;
o) referente per la performance;
p) ispettori generali di amministrazione.
2. Resta ferma la pubblicazione, in forma aggregata e anonimizzata, a cura dell'amministrazione, dei dati relativi al trattamento economico del personale della carriera prefettizia avente qualifica di prefetto.
Art. 2
Individuazione dei titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
1. Tenuto conto delle peculiari funzioni istituzionali, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono sottratti all'obbligo di pubblicazione i documenti e le informazioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernenti i titolari dei seguenti incarichi nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza:
a) Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
b) vicedirettore generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie;
c) vicedirettore generale della pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e di pianificazione;
d) vicedirettore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della polizia criminale;
e) dirigenti in servizio presso la segreteria del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e presso gli uffici di supporto ai vicedirettori generali della pubblica sicurezza;
f) direttori centrali e direttori degli uffici di pari livello, anche a carattere interforze, in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, ad eccezione dei direttori centrali dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e per i servizi di ragioneria, per i quali, comunque, non sono pubblicati i dati di cui ai commi 1, lettere c) ed f), e 1-ter del predetto art. 14;
g) funzionari della polizia di Stato di livello dirigenziale, funzionari e ufficiali di livello dirigenziale delle altre Forze di polizia, dirigenti delle carriere dell'amministrazione civile dell'interno che prestano servizio presso gli uffici, i servizi e le divisioni in cui si articolano le direzioni centrali e gli uffici di pari livello, anche a carattere interforze, del Dipartimento della pubblica sicurezza, ad eccezione dei dirigenti che svolgono attività contrattuale nell'ambito degli uffici, servizi e divisioni delle direzioni centrali e degli uffici di pari livello, anche a carattere interforze, in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza;
h) direttore dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;
i) direttore del Centro elettronico nazionale (CEN) della polizia di Stato e dirigenti che prestano servizio nell'ambito dello stesso CEN;
j) direttore della Direzione investigativa antimafia, funzionari di livello dirigenziale della polizia di Stato, funzionari e ufficiali di livello dirigenziale delle altre Forze di polizia e dirigenti delle carriere dell'amministrazione civile dell'interno che prestano servizio nell'ambito della stessa Direzione investigativa antimafia e dei dipendenti centri operativi;
k) direttori della scuola di perfezionamento per le forze di polizia e della Scuola superiore di polizia e dirigenti che prestano servizio nell'ambito delle medesime scuole, con esclusione dei dirigenti che svolgono attività contrattuale. Nelle ipotesi in cui i direttori indicati al periodo precedente svolgano attività contrattuale non sono comunque pubblicati i dati di cui ai commi 1, lettere c) ed f), e 1-ter del predetto art. 14;
l) dirigenti in servizio presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nonchè presso l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con esclusione dei dirigenti che svolgono attività contrattuale. Ferma restando l'esclusione dell'obbligo di pubblicazione dei documenti e delle informazioni di cui al predetto art. 14 concernenti i titolari delle questure, per i dirigenti indicati al periodo precedente, titolari di incarichi dirigenziali di livello generale e che svolgono attività contrattuale, non sono comunque pubblicati i dati di cui ai commi 1, lettere c) ed f), e 1-ter del predetto art. 14.
Art. 3
Individuazione dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i quali non sono pubblicati taluni dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
1. Tenuto conto delle peculiari funzioni istituzionali, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono sottratti all'obbligo di pubblicazione i documenti e le informazioni di cui all'art. 14, commi 1, lettere c) ed f), e 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernenti il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli altri dirigenti generali del Corpo.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il presente decreto è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'interno, della polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2025, n. 234.