Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 maggio 2025, n. 131
Articoli 47-bis e 89, comma 3 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Tassazione dei dividendi di fonte estera
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L'Istante (di seguito, anche, ''Società'') è una società di diritto italiano che detiene una partecipazione di minoranza nella società marocchina Alfa (di seguito, anche, ''Partecipata'').
Alfa gode di un'esenzione quinquennale dall'imposta sul reddito delle società fino al 2025. Inoltre, per i successivi 20 anni, beneficerà di un'imposizione al tasso ridotto dell'8,75 percento.
La normativa fiscale marocchina prevede un regime transitorio di applicazione delle ritenute sui dividendi che vengono ridotte a seconda dell'esercizio di conseguimento degli utili. Le ritenute in questione, riferisce l'Istante, ammontano al 15 percento per i dividendi relativi agli utili realizzati fino al 2022, al 13,75 percento per i dividendi derivanti dagli utili del 2023, fino al 10 percento per gli utili dell'esercizio 2026.
In particolare, la Partecipata ha distribuito all'Istante, nel 2024, dividendi derivanti da utili sui quali, in virtù della menzionata esenzione, non ha assolto l'imposta sul reddito delle società in Marocco.
Le ritenute applicate nei confronti dell'Istante, su detti dividendi, sono state pari al 15 percento, per la parte relativa agli utili realizzati prima del 2023 e del 13,75 percento sulla parte di dividendo costituito da utili conseguiti nel 2023.
In via generale, l'Istante rileva che l'applicazione delle ritenute alla fonte in Marocco genera il dubbio se i dividendi ricevuti nel 2024 debbano considerarsi o meno come provenienti da un soggetto residente o localizzato in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ''TUIR''), nonché sulla conseguente misura del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero previsto dall'articolo 165 del medesimo TUIR.
Più precisamente, con l'istanza presentata, la Società chiede alla scrivente di chiarire, alla luce degli articoli 47bis e 89 del TUIR:
i. preliminarmente, come determinare ''il livello nominale di tassazione (...) applicabile in Italia'' e, più in particolare, se sia necessario o meno considerare l'imposta regionale sul valore delle attività produttive (IRAP);
ii. come determinare ''il livello nominale di tassazione'' di ''regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni'': al fine di stabilire se i dividendi percepiti siano da considerare come provenienti da soggetti stabiliti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e, di conseguenza, ''individuare il trattamento fiscale applicabile in Italia anche in merito al credito d'imposta di cui all'art. 165 del d.P.R. 917/86''.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento al quesito sub i), la Società sostiene che il livello nominale di tassazione applicabile in Italia debba essere individuato considerando esclusivamente l'aliquota IRES del 24 percento, senza considerare l'aliquota IRAP.
Con riguardo al quesito sub ii), l'Istante ritiene che ai fini del calcolo del livello nominale di tassazione di regimi fiscali di Stati o territori diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, da confrontare con il 50 percento di quello applicabile in Italia, debbano considerarsi non soltanto le aliquote delle imposte sul reddito della società estera, ma anche quelle delle ritenute alla fonte applicate sui dividendi.
Nel caso di specie, i dividendi percepiti dalla Società nel 2024 derivano da utili formatisi in esercizi per i quali la Partecipata ha beneficiato di un'esenzione dall'imposta sui redditi delle società. Tuttavia, il Marocco prevede l'applicazione di ritenute secondo le aliquote del 13,75 percento (per gli utili del 2023) e del 15 percento (per gli utili ante 2023) sui dividendi distribuiti, che si traducono in una tassazione in misura superiore al 50 percento del ''livello di tassazione nominale'' in Italia (pari al 12 percento).
In tal senso, nel reddito d'impresa dell'Istante ''confluiscono dei componenti (i dividendi) che provengono da un Paese il cui regime fiscale ha previsto un livello di tassazione, sotto forma di ritenute alla fonte, superiore alla metà dell'aliquota ires Italiana''.
Secondo la Società, dunque:
i dividendi percepiti nel 2024 che, come anticipato, hanno scontato ritenute del 15 percento e del 13,75 percento, debbono concorrere alla formazione del reddito nella misura ordinaria del 5 percento del loro ammontare, al lordo delle ritenute, in quanto provenienti da una partecipata che non è residente o localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (art. 89, comma 3, TUIR),
al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 165 del TUIR, spetta il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, considerando a tal fine il 5 percento delle ritenute subite, in applicazione del comma 10 del medesimo articolo.
Per i dividendi percepiti invece dal 2025, l'Istante ritiene di doverli assoggettare a tassazione come segue:
i dividendi incassati nel 2025 (a prescindere dall'esercizio di produzione), assoggettati a una ritenuta alla fonte del 12,5 percento, concorreranno alla formazione della base imponibile IRES per il 5 percento dell'importo lordo, con spettanza del credito ex articolo 165 del TUIR e considerando a tal fine il 5 percento delle ritenute subite;
i dividendi incassati nel 2026 (a prescindere dall'esercizio di produzione), assoggettati a una ritenuta alla fonte dell'11,25 percento, concorrerebbero alla formazione della base imponibile IRES per il 100 percento dell'importo lordo, con spettanza del credito d'imposta ex articolo 165 del TUIR e considerando a tal fine il 100 percento delle ritenute subite. In alternativa, qualora fosse dimostrato lo svolgimento di un'attività economica effettiva, i dividendi in questione concorrerebbero per il 50 percento dell'importo lordo, con spettanza del credito ex articolo 165 del TUIR e considerando a tal fine il 50 percento delle ritenute subite;
i dividendi incassati dal 2027:
- se relativi a utili prodotti a partire dal 2026, essendo prevista in capo ad Alfa un'aliquota dell'imposta sul reddito delle società pari all'8,75 percento e l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui dividendi del 10 percento, concorrerebbero alla formazione della base imponibile IRES per il 5 percento dell'importo lordo, con spettanza del credito ex articolo 165 del TUIR considerando a tal fine il 5 percento delle ritenute subite;
- se relativi ad utili prodotti in esercizi precedenti, concorrerebbero per il 100 percento dell'importo lordo, con spettanza del credito ex articolo 165 del TUIR e considerando a tal fine il 100 percento delle ritenute subite. In alternativa, qualora fosse dimostrato lo svolgimento di un'attività economica effettiva, concorrerebbero alla formazione della base imponibile IRES per il 50 percento dell'importo lordo con spettanza del credito ex articolo 165 del TUIR e considerando a tal fine il 50 percento delle ritenute subite.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
In via preliminare si rileva che le informazioni prodotte dall'Istante vengono assunte acriticamente e che esula dall'analisi effettuata ai fini del presente parere la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati nell'istanza e nei relativi allegati prodotti, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione degli stessi.
Con riferimento al quesito sub i), si rileva innanzitutto che l'articolo 47bis del TUIR è stato inserito dall'articolo 5 del Decreto Legislativo del 29 novembre 2018, n. 42, emanato in attuazione della direttiva UE n. 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (c.d. Direttiva ATAD 1).
Tale direttiva successivamente modificata dalla Direttiva UE n. 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017 (c.d. Direttiva ATAD 2) fa parte del pacchetto anti elusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea con lo scopo di introdurre negli Stati membri una serie di misure volte al contrasto dell'elusione fiscale, in virtù delle pertinenti raccomandazioni dell'Action 3 del 2015 rese nell'ambito del progetto BEPS in seno all'OCSE, tese a ostacolare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili da una giurisdizione all'altra.
L'articolo 47bis del TUIR, al comma 1, indica i criteri in base ai quali individuare i regimi fiscali che devono considerarsi privilegiati, distinguendo, alla lettera a) e alla lettera b), rispettivamente tra partecipazioni di controllo ipotesi in cui si rimanda alla condizione prevista dall'articolo 167, comma 4, lettera a), TUIR (c.d. tassazione effettiva) e partecipazioni non di controllo, in presenza delle quali occorre verificare se il livello nominale di tassazione risulti inferiore o meno al 50 per cento di quello applicabile in Italia.
Nello specifico, la citata lettera b) stabilisce che in assenza del requisito del controllo ''i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati ... laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia'' (sottolineatura aggiunta).
Al fine di chiarire come individuare il livello nominale di tassazione ''applicabile in Italia'' è possibile mutuare, in quanto compatibili, i chiarimenti resi dalla scrivente nella Circolare 35/E del 4 agosto 2016 che seppur precedente all'introduzione dell'articolo 47bis del TUIR fornisce utili indicazioni sul punto.
Tale ultima Circolare, infatti, si occupa della nozione di regimi fiscali privilegiati ai fini del comma 4, dell'articolo 167 del TUIR, nella versione vigente dal 1° gennaio 2016 al 12 gennaio 2019, la cui formulazione prevedeva che ''I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia''.
Nel documento di prassi si precisa che, ai fini della tassazione nominale italiana, rileva l'aliquota IRES al momento del rapporto partecipativo (del controllo nel caso della disciplina CFC oggetto della Circolare).
Si ritiene, invece, superata la valorizzazione dell'IRAP operata in detta Circolare nella determinazione della tassazione nominale italiana, per ragioni di coerenza con l'approccio successivamente adottato a livello unionale e recepito dal legislatore italiano e da questa Agenzia, seppure con riguardo al calcolo della tassazione virtuale domestica.
Come evidenziato nella Circolare del 27 dicembre 2021, n. 18, al paragrafo 4.1.2, ''ai fini del calcolo della tassazione virtuale italiana, nella relazione illustrativa al Decreto si precisa che rileva solo l'IRES. Pertanto, a differenza di quanto avveniva prima del recepimento della Direttiva, non si tiene più conto di eventuali addizionali, né dell'IRAP''.
Infatti, al punto 4.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 376652 del 27 dicembre 2021, si precisa che ai fini della tassazione virtuale interna non assume rilevanza l'IRAP.
Ne consegue che, per il calcolo del livello di tassazione italiano, da confrontare con quello applicato alla Partecipata marocchina, deve tenersi conto esclusivamente dell'aliquota IRES (attualmente del 24 percento), come individuata dall'articolo 77 del TUIR.
Con riferimento al quesito sub ii), detenendo la Società una partecipazione non di controllo, l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi dell'articolo 47bis del TUIR, viene operata facendo riferimento al livello di tassazione estera nominale.
In particolare, il ''livello nominale di tassazione estera'' a cui l'articolo 47bis in questione fa riferimento va individuato nell'aliquota impositiva applicabile alla Partecipata in Marocco.
Anche con riguardo al livello nominale di tassazione estera, si rinvia ai chiarimenti resi con la citata Circolare 35/E del 2016, in cui è stato rilevato che, in presenza di partecipazioni non di controllo, qualificare uno Stato come a regime fiscale privilegiato in base all'aliquota nominale da questo applicata, costituisce un ''criterio ispirato a ragioni di semplificazione che consente un rinvio mobile al livello impositivo vigente nel Paese interessato''. Ai fini dell'individuazione del livello nominale di tassazione, rilevano dunque solo ''le imposte sui redditi applicate nell'ordinamento fiscale di localizzazione''.
Ne consegue, quindi, che nel raffronto tra livelli impositivi non rilevano le ritenute in uscita eventualmente applicate nello Stato estero (i.e. in Marocco).
Nel caso di specie, viene dichiarato che Alfa gode attualmente di un'esenzione quinquennale dall'imposta sul reddito delle società e, dopo il 2025 beneficerà di un'imposizione al tasso ridotto dell'8,75 percento per venti anni.
Da quanto precede, l'aliquota nominale dell'''impôt sur le sociétés'' applicata alla Partecipata in Marocco, risulta inferiore del 50 percento rispetto a quella IRES, applicabile in Italia.
Ne deriva, dunque, che i dividendi percepiti dall'Istante devono considerarsi provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata.
Ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del TUIR, gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR (vale a dire da società ed enti non residenti) scontano il medesimo regime fiscale degli utili distribuiti dalle società italiane, a condizione che tali utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente e che detti soggetti non siano stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47bis, comma 1, del TUIR.
I dividendi in oggetto, percepiti dall'Istante, saranno, quindi, assoggettati a tassazione integrale in Italia, ai sensi del citato articolo 89 del TUIR. Rimane in ogni caso ferma la possibilità per la Società di limitare la tassazione dei dividendi alla misura del 5 percento, anche valorizzando le ritenute scontate in Marocco, purché sia dimostrato, ai sensi del medesimo articolo 89, comma 3, del TUIR ''il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b)'', ossia che ''dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato''.
Resta, altresì, impregiudicata la possibilità per l'Istante di ottenere l'esclusione dal reddito d'impresa del 50 percento dei dividendi, purché sia dimostrata, ai sensi dello stesso articolo 89, comma 3, la condizione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 47bis del TUIR, ossia lo svolgimento di ''un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali''.
Da quanto precede, quindi, in relazione al credito per le imposte pagate all'estero, prescindendo da qualunque valutazione sull'operatività di una circostanza esimente, non indagabile in questa sede, sui dividendi corrisposti all'Istante non opera la falcidia di cui al comma 10 dell'articolo 165 TUIR.