FERROVIE DELLO STATO: firmati accordi di rinnovo

Lo scorso 18 febbraio sono stati firmati degli accordi con Agens e FSI per il riconoscimento di un importo una tantum relativo al periodo 2018-2020 e si è convenuto di proseguire il confronto per il rinnovo del CCNL della Mobilita area contrattuale delle Attività Ferroviarie del 16.12.2016.

Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16/12/2016 alla data di stipula del presente accordo, ad integrale copertura del periodo 1/1/2018 - 31/12/2020, viene riconosciuto un importo lordo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:

Livello/Parametro

Importo lordo "Una Tantum" (euro)

Q1 1.193,57
Q2 1.048,68
A 1.014,19
B1 965,89
B2 924,50
B3 910,70
C1 890,00
C2 876,20
D1 862,40
D2 834,81
D3 821,01
E1 807,21
E2 772,71
E3 758,91
F1 703,72
F2 689,92

Gli importi dell’una tantum di cui sopra non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge.
Dette somme saranno corrisposte in due tranches di pari importo con le retribuzioni dei mesi di aprile e giugno 2021, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro marzo 2021.
A tal fine, le aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo entro il 10/3/2021.
In caso contrario gli importi di cui al presente punto 2 saranno corrisposti in due tranches di pari importo con i ruoli paga dei mesi di aprile e di giugno 2021.
Resta inteso che per i medesimi lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, le somme di cui al presente punto 2 saranno erogate al netto di quanto già eventualmente corrisposto dall’appaltatore cessante ai sensi dell’art. 16, punto 5, del CCNL stesso.
Nel condividere l’esigenza di fornire risposte qualificate all’evoluzione del mercato e del business in relazione .all’elevato livello di competitività ed alla crescente dinamicità dei contesti di riferimento, le Parti convengono di proseguire, entro il primo trimestre del 2021, con specifici incontri finalizzati a definire il rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16/12/2016 in coerenza con le previsioni dell'Accordo Interconfederale 9/3/2018 e nel pieno rispetto dei principi e delle finalità dello stesso.
Si è convenuto di proseguire il confronto per il rinnovo del CCNL della Mobilita area contrattuale delle Attività Ferroviarie del 16/12/2016, trattando i seguenti punti:
Smart working: A far data dalla conclusione dell’attuale fase emergenziale, ferme restando le previsioni dell’accordo del 20/4/2018 e le successive modalità applicative adottate, i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indipendentemente dall’anzianità aziendale e dalla tipologia contrattuale e il cui ruolo e le relative mansioni non siano incompatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, potranno lavorare in smart working per un minimo di 6 ed un massimo di 11 giornate nel mese, anche frazionabili. Si conferma che il numero di giornate di smart working, la loro pianificazione é la frazionabilità faranno concordati tra il responsabile e il lavoratore.
L’adesione allo smart Working avverrà esclusivamente su base volontaria e avrà una durata di 24 mesi.

Agevolazioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: A partire dal 2021, la somma complessiva annua pari a € 100,00 messa a disposizione di ciascun lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 22, punto 1, del Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane del 16/12/2016, potrà essere destinata alla fruizione delle specifiche misure di welfare presenti nella piattaforma aziendale con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, ai sensi di quanto previsto in materia dal D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). In particolare, in aggiunta alle misure già previste, la suddetta somma potrà essere utilizzata per ulteriori voci di welfare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborso degli interessi su mutui e prestiti, del trasporto pubblico locale, voucher o buoni acquisto.

Una Tantum. Welfare: Stante l’impossibilità di attribuire il Premio di Risultato 2020 anche in ragione della mancata sottoscrizione di accordi per la definizione dello stesso così come illustrato in premessa, ai lavoratori occupati nell’anno 2020 nelle Società del Gruppo FS Italiane cui si applica il présente accordò e in forza alla data di sottoscrizione dello stesso nelle medesime Società sarà riconosciuto a titolo, di "Una Tantum Welfare", a copertura del periodo 1/1/2020 - 31/12/2020, un importo complessivo pari a € 400,00 per tener conto del rapporto professionale con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito, anche nel pieno dell’emergenza sanitaria, ad assicurare la continuità aziendale.
Ciascun lavoratore potrà utilizzare l’Una Tantum Welfare a partire dal mese di giugno 2021 destinando l’importo spettante ad una o più delle seguenti misure:
- servizi di welfare presenti sulla piattaforma aziendale con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, ai sensi di quanto previsto in materia dagli artt. 51 e 100 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ed in aggiunta alla somma annua di cui al punto 1 dell5 art 22 del Contratto aziendale di Gruppo, come integrato dalla precedente lett. B). In particolare, la suddetta somma potrà essere utilizzata per misure di welfare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborso spese scolastiche, servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, rimborso degli interessi su mutui e prestiti, del trasporto pubblico locale, voucher o buoni acquisto;
- Fondo Pensione Complementare Eurofer in aggiunta alla somma annua di cui al punto 2.3 dell’art. 22 del Contratto aziendale di Gruppo;
- acquisto dei pacchetti aggiuntivi con validità annuale dell’assistenza sanitaria integrativa di cui al punto 3 dell’art. 22 del Contratto aziendale di Gruppo.

inoltre è stato sottoscritto il "Protocollo di intesa per la qualità del lavoro negli appalti dei servizi ferroviari". Con tale accordo si è voluto sostenere la necessità di assicurare la più qualificata partecipazione imprenditoriale nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie, valorizzando le scelte presenti nel codice dei contratti e nelle norme contrattuali che individuano modalità di assegnazione dei servizi basati su criteri di qualità e sostenibilità sociale ed ambientale.