Cfp "attività chiuse" e "perequativo": via libera per le istanze

L’Agenzia delle Entrate, con i provvedimenti del 29 novembre 2021, nn. 336230 e n. 336196, ha approvato il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la presentazione della domanda dal 02 al 21 dicembre 2021 del contributo a fondo perduto destinato a ristorare le attività che nel 2021 hanno subito chiusure prolungate (ad es. le discoteche) (art. 2, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021; art. 11, D.L. n. 105/2021, conv. con modif. in L. n. 126/2021) e della domanda dal 29 novembre al 28 dicembre 2021 del contributo a fondo perduto perequativo (art. 1, co. da 16 a 27, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021).

Contributo a fondo perduto attività chiuse

I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia, possono richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto "Sostegni bis".
Le domande potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021. Due sono le tipologie di contributo:
- uno, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 e
- un secondo, con tetto a 12 mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

In particolare, il primo contributo spetta, in primo luogo, alle imprese che alla data del 23 luglio 2021 (con partita Iva attivata in data precedente) svolgevano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10" relativo a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, e che alla stessa data erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19. A ciascun beneficiario spetterà un contributo di pari entità che sarà calcolato sulla base del numero di richiedenti, fino a un massimo di 25.000 euro per destinatario.

Il secondo contributo è invece destinato alle imprese che alla data del 26 maggio 2021, con partita Iva attivata in data precedente, svolgevano in via prevalente una delle restanti attività rimaste chiuse (Allegato 1 del decreto Ministero dello Sviluppo Economico 09 settembre 2021). Il contributo spetta se per l’attività svolta in modo prevalente sono state previste chiusure dovute alle disposizioni di contenimento dell’epidemia, per un periodo complessivo di almeno cento giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.
In questa seconda agevolazione rientrano, ad esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l’organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro. Il secondo contributo spetta in misura variabile da 3.000 a 12.000 euro a seconda del livello di ricavi del richiedente, della disponibilità di risorse e dell’ammontare complessivo delle richieste ammissibili.

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza.
La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di specifica delega, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione può essere effettuata a partire dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021, e in caso di errore, sempre entro il termine del 21 dicembre, è possibile presentare una nuova istanza sostitutiva oppure una rinuncia al contributo precedentemente richiesto. Il sostegno spettante verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

Contributo a fondo perduto perequativo

L’Agenzia delle Entrate ha definito anche il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cosiddetto "perequativo" introdotto dal Decreto Sostegni-bis (DL. n. 73/2021).
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale "variabile", correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti:
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Ove spettante, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro.

Il contributo spetta a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021.
Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.
Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo "perequativo" il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e quelli in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta.
L’erogazione del contributo è effettuata, in base alla scelta del richiedente, mediante riconoscimento di credito d’imposta o accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo.