Fisco e contribuenti: attuazione del regime collaborativo

Le competenze per i controlli e per le attività relative al regime di adempimento collaborativo per gli anni 2020 e 2021, sono attribuite in via esclusiva all’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti. Le modalità di applicazione del regime sono estese agli anni 2020 e 2021. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 22 ottobre 2020, n. 335238)

Nell’ordinamento giuridico è stato introdotto un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. (art. 3, dlgs 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6, legge 11 marzo 2014, n. 23).
L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
L’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 prevede una prima fase di applicazione del regime riservata «ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate» al termine della quale è prevista l’apertura di una ulteriore fase in cui «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese».
Inoltre, l’articolo 7, comma 4, lettera b), terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, prevede che «entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime».
In attuazione di tali previsioni normative, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2020 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’adempimento collaborativo, per gli anni 2020 e 2021, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro.
Ciò premesso, con il Provvedimento in oggetto si è inteso aggiornare le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato Provvedimento ed estendendo le stesse anche agli anni successivi a quelli di conclusione della fase di prima applicazione.
A tale riguardo, in applicazione dell’articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 1, comma 3 lettera b), del regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, il presente Provvedimento radica presso l’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti la competenza, in via esclusiva, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale competenza si aggiunge a quella relativa alla gestione del complesso delle attività e dei controlli di cui all’articolo 6, comma 1 e 2, del decreto.
La scelta organizzativa adottata dal presente Provvedimento risponde a esigenze di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell’azione amministrativa nonché di coerenza con le indicazioni OCSE in materia di cooperative compliance. In tale ottica la competenza per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, viene accentrata presso un ufficio specializzato che gode di una visuale di estrema trasparenza sulla operatività aziendale e sui rischi fiscali ad essa sottesi e che, a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza in profondità del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.
Resta ferma, anche per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.