Bonus facciate per immobili vista mare

Rientrano gli interventi agevolabili con il "bonus facciate", quelli effettuati su di un edificio situato in prossimità della costa che risulta visibile "solo dal mare" e non anche da vie, strade o suoli pubblici (Agenzia delle Entrate - Risposta 16 settembre 2021, n. 595).

Il cd. "bonus facciate" prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
Il beneficio ha lo scopo di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
Ai fini dell’agevolazione, gli interventi devono essere:
- finalizzati al "recupero o restauro della facciata esterna;
- realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi".
Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015), e rispettare i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in W/m²K (di cui alla Tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l'altro, che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al "bonus facciate", gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale ".
Si tratta, a titolo esemplificativo, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Una delle condizioni stabilite per accedere al "bonus facciate" è che la facciata sia visibile da vie, strade o suoli pubblici.
Pertanto, la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di interventi agevolabili relativi ad un edificio situato in prossimità della costa che risulta visibile "solo dal mare" e non anche da vie, strade o suoli pubblici, le spese sono ammesse a fruire del "bonus facciate".
Ciò in considerazione della finalità dell’agevolazione di ripristino e mantenimento del decoro urbano, oltre che dalla circostanza che detti lavori "non ricadono nelle esclusioni riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni", previste dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020, n. 2/E.