Note di variazione emesse dopo il fallimento

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 11 agosto 2020, n. 261 ha chiarito che in caso di mancato pagamento delle fatture, come causa di risoluzione del contratto, il prestatore, senza promuovere una procedura esecutiva, può recuperare l'Iva relativa a tutte le forniture regolarmente adempiute e per le quali non ha ricevuto alcun corrispettivo. Qualora il fallimento viene dichiarato prima della risoluzione per inadempimento e dell’emissione delle note di variazione, il fornitore, per recuperare l’Iva non riscossa, deve insinuarsi al passivo della procedura esecutiva e attenderne l’esito.